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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 marzo 2021

Cassazione n. 34406/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 25319-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA F. [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 106; - resistente - avverso la sentenza n. 1343/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 05/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.A.P. relativamente all'anno di imposta 2011, conseguente all'ascrizione al contribuente di un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Viterbo che, con sentenza n. 71/2019, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, la quale, con sentenza n. 1343/2021, depositata il 05/03/2021 rigettò il gravame ritenendo provata - per quanto in questa sede ancora rileva - la ricorrenza degli estremi dell'autonoma organizzazione nell'esercizio della propria attività in capo al contribuente, con conseguente legittimità della ripresa operata nei confronti dello stesso; che avverso tale decisione nvio MAURI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, ai soli fini della eventuale partecipazione alla pubblica udienza, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che, a seguito di riconvocazione per l'udienza del 22.11.2022, osserva il Collegio come sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., non risulti regolarmente costituito il contraddittorio, non essendo stata la stessa comunicata all'AGENZIA DELLE ENTRATE; Ric. 2021 n. 25319 sez.

Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- Ritenuto, pertanto, di dovere rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentire alla Cancelleria l'espletamento degli adempimenti di rito; P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 25319-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA F. [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 106; - resistente - avverso la sentenza n. 1343/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 05/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.A.P. relativamente all'anno di imposta 2011, conseguente all'ascrizione al contribuente di un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Viterbo che, con sentenza n. 71/2019, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, la quale, con sentenza n. 1343/2021, depositata il 05/03/2021 rigettò il gravame ritenendo provata - per quanto in questa sede ancora rileva - la ricorrenza degli estremi dell'autonoma organizzazione nell'esercizio della propria attività in capo al contribuente, con conseguente legittimità della ripresa operata nei confronti dello stesso; che avverso tale decisione nvio MAURI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, ai soli fini della eventuale partecipazione alla pubblica udienza, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che, a seguito di riconvocazione per l'udienza del 22.11.2022, osserva il Collegio come sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., non risulti regolarmente costituito il contraddittorio, non essendo stata la stessa comunicata all'AGENZIA DELLE ENTRATE; Ric. 2021 n. 25319 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- Ritenuto, pertanto, di dovere rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentire alla Cancelleria l'espletamento degli adempimenti di rito; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 13
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