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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09070/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della Corte di appello di Torino; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Torino dello scorso 22 settembre, che ha disposto il riconoscimento, ai fini dell'esecuzione della pena in Italia, della sentenza emessa dal Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, che lo ha condannato a sei anni di reclusione per il delitto di traffico di cocaina.

Con un unico motivo, egli lamenta la violazione degli art. 730 e 731, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello omesso di chiedere al Ministro della giustizia una valutazione sulla congruità della pena stabilita della sentenza straniera.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. In primo luogo è intempestivo.

Il d.lgs. n. 161 del 2010, che regola il reciproco riconoscimento delle sentenze penali tra gli Stati dell'Unione europea, all'art. 12, comma 10, prevede che il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello sia disciplinato dall'art. 22 della legge n. 69 del 2005, sul mandato d'arresto europeo.

Tale disposizione di riferimento, come modificata dal d.lgs. n. 10 del 2021, assegna alla parte interessata il termine di cinque giorni per la proposizione del ricorso.

Nello specifico, invece, secondo quanto si legge dalle attestazioni di cancelleria in calce al provvedimento impugnato, quest'ultimo è stato notificato al difensore ed all'interessato, rispettivamente, il 26 e 27 settembre, mentre il ricorso è stato depositato soltanto il 10 ottobre successivo.

5. In ogni caso, l'impugnazione è manifestamente destituita di fondamento giuridico.

Ha ragione la Corte d'appello, allorché afferma che la richiesta al Ministero di previa valutazione di congruità della pena inflitta dal giudice straniero non è prevista da alcuna disposizione di legge.

A norma dell'art. 10, commi 1, lett. f), e 5, d.lgs. n. 161 del 2010, la valutazione di compatibilità della durata e della natura di quella pena con l'ordinamento italiano è demandata esclusivamente all'autorità giudiziaria, che può altresì procedere, ove necessario, al relativo adattamento.

I precedenti di questa Corte richiamati in ricorso e posti a fondamento della relativa pretesa (sentenze nn. 4802 del 1996, 180 e 2200 del 1.999) sono del tutto eccentrici, perché non soltanto anteriori alla disciplina regolatrice della materia attualmente vigente, ma altresì relativi all'esecuzione all'estero di sentenze penali del giudice italiano.

6. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle censure rassegnate, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della Corte di appello di Torino; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Torino dello scorso 22 settembre, che ha disposto il riconoscimento, ai fini dell'esecuzione della pena in Italia, della sentenza emessa dal Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, che lo ha condannato a sei anni di reclusione per il delitto di traffico di cocaina. Con un unico motivo, egli lamenta la violazione degli art. 730 e 731, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello omesso di chiedere al Ministro della giustizia una valutazione sulla congruità della pena stabilita della sentenza straniera. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. In primo luogo è intempestivo. Il d.lgs. n. 161 del 2010, che regola il reciproco riconoscimento delle sentenze penali tra gli Stati dell'Unione europea, all'art. 12, comma 10, prevede che il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello sia disciplinato dall'art. 22 della legge n. 69 del 2005, sul mandato d'arresto europeo. Tale disposizione di riferimento, come modificata dal d.lgs. n. 10 del 2021, assegna alla parte interessata il termine di cinque giorni per la proposizione del ricorso. Nello specifico, invece, secondo quanto si legge dalle attestazioni di cancelleria in calce al provvedimento impugnato, quest'ultimo è stato notificato al difensore ed all'interessato, rispettivamente, il 26 e 27 settembre, mentre il ricorso è stato depositato soltanto il 10 ottobre successivo. 5. In ogni caso, l'impugnazione è manifestamente destituita di fondamento giuridico. Ha ragione la Corte d'appello, allorché afferma che la richiesta al Ministero di previa valutazione di congruità della pena inflitta dal giudice straniero non è prevista da alcuna disposizione di legge. A norma dell'art. 10, commi 1, lett. f), e 5, d.lgs. n. 161 del 2010, la valutazione di compatibilità della durata e della natura di quella pena con l'ordinamento italiano è demandata esclusivamente all'autorità giudiziaria, che può altresì procedere, ove necessario, al relativo adattamento. I precedenti di questa Corte richiamati in ricorso e posti a fondamento della relativa pretesa (sentenze nn. 4802 del 1996, 180 e 2200 del 1.999) sono del tutto eccentrici, perché non soltanto anteriori alla disciplina regolatrice della materia attualmente vigente, ma altresì relativi all'esecuzione all'estero di sentenze penali del giudice italiano. 6. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle censure rassegnate, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così d
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