CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 39334/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 18734-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Catania , viale della Libertà presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12 SC. A-4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troric. e ricor. incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 747/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 09/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità ovvero in subordine il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] a.r.l. (d'ora in poi solo la cooperativa) impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catania che, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta Omes, l'ha dichiarata debitrice dello [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 42.601,71 ( di cui euro 32.000,00 già versati in acconto nell'ambito della procedura fallimentare con condanna al pagamento del residuo importo di euro 10.601,71). 2.Così statuendo la corte d'appello siciliana riformava la sentenza del Tribunale di Catania-sez. dist. di Giarre che / diversamente opinando i aveva parzialmente accolto l'opposizione proposta dalla cooperativa (committente) ed aveva revocato il decreto ingiuntivo di euro 57.101,71 emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA], appaltatore di lavori di urbanizzazione della strada 37 sita nel comune di Riposto. 3.11 giudice di prime cure aveva, in particolare, riconosciuto all'appaltatore il minor credito di euro 14.435 61 e respinto la domanda di condanna della cooperativa al compenso proposta dal terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori. Ric. 2016 n. 18734 sez. 52 - ud. 09-06-2021 -2- 4.La sentenza di prime cure era stato impugnata in via principale da [OSCURATO:PERSONA] ed in via incidentale dalla cooperative e da [OSCURATO:PERSONA]. 5. L'appellante principale contestava il ritenuto pagamento liberatorio, ai sensi dell'articolo 1189 cod. civ., effettuato in buona fede dalla cooperativa committente nelle mani del direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo il primo giudice, appariva creditore avendo svolto le funzioni di anello di congiunzione tra la committente e l'appaltatrice per i pagamenti. 5.La corte territoriale, per quanto qui di interesse e dopo avere dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per avere assegnato termini ex art. 190 cod. proc. civ. inferiori a quelli di legge, rispettivamente di 15 e di 7 giorni, ha accolto parzialmente l'appello dello [OSCURATO:PERSONA] per non sussistere la fattispecie dell'intervenuto pagamento liberatorio come, invece, ravvisato dal primo giudice. 6.La corte territoriale ha evidenziato come la cooperativa aveva fatto ingiustificatamente affidamento sulla posizione assunta dal direttore dei lavori, in assenza di condotta colposa della ditta appaltatrice, mentre avrebbe potuto contattare il titolare di essa e verificare se questi aveva effettivamente autorizzato il Grasso a svolgere l'anomala funzione di legittimo accipiens. 7.La cassazione della sentenza d'appello è chiesta dalla cooperativa sulla base di sei, articolati motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta Omes, articolando, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. 8.Non ha svolto attività difensiva l'intimato [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2016 n. 18734 sez. 52 - ud. 09-06-2021 -3- 9. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 190 cod. proc. civ.per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, essendo stato impedito ai difensori l'esercizio, nella sua completezza del diritto di difesa, senza verificare la sussistenza in concreto del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la cui violazione è valutata in via astratta e definitiva dal legislatore come autonomamente lesiva del diritto di difesa. 10.1. Osserva sul punto la Corte che, come pure osservato dal P.M., la questione, sulla quale è intervenuta la recente ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n.6451/2021 in tema di automatica (o meno) dichiarazione di nullità del sentenza pronunciata prima dello scadere del termine per il deposito delle memorie conclusionali, è inammissibile per difetto di interesse. 10.2. La corte territoriale ha, infatti, dichiarato la nullità della sentenza accogliendo l'eccezione sollevata con il ricorso incidentale dal Grasso e ha rimediato alla nullità della sentenza di primo grado, provvedendo alla rinnovazione della decisione, in ossequio all'art. 162, comma 1, cod. proc. civ. e conformemente al normale effetto devolutivo del giudizio di appello, nonche al principio generale che l'esistenza di una nullità, se essa e' rimediabile, non impedisce, una volta ch'essa sia rimediata, che a seguito della rinnovazione della Ric. 2016 n. 18734 sez. 52 - ud. 09-06-2021 -4- relativa attività, possa avere luogo la decisione nel merito ( Cass. 5590/2011). 11.Con il secondo articolato motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1189 cod. civ. per avere la corte territoriale ritenuto l'irrilevanza della condotta omissiva del creditore effettivo, la ditta appaltatrice, ai fini della configurabilità del comportamento colposo tale da indurre in errore il debitore, così attribuendo alla norma, correttamente individuata, un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata nonché conseguenze giuridiche che contraddicono la sua interpretazione. 11.1. Assume la ricorrente che non era stata valorizzata, dal giudice d'appello, diversamente dal giudice di primo grado, la condotta omissiva dello [OSCURATO:PERSONA] che non aveva curato la gestione dell'appalto, alimentando in tal modo in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] della cooperativa la convinzione di trovarsi al cospetto di un uomo della ditta Onnes, il si.Grasso per l'appunto. 11.2. Sempre nell'ambito del secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per avere il giudice d'appello errato nel ritenere che la ditta Omes in persona del titolare [OSCURATO:PERSONA] non abbia tenuto una condotta attiva tale da indurre in errore il solvens circa l'effettività dei poteri del Grasso, con ciò incorrendo nel vizio di travisamento della prova. 11.3. Ad avviso della ricorrente dalla memoria ex 184 cod.proc-. civ. e dai verbali del giudizio penale si evince in maniera incontestabile come [OSCURATO:PERSONA] abbia attivamente contribuito a creare la situazione di apparenza giuridica che Ric. 2016 n. 18734 sez. 52 - ud. 09-06-2021 -5- l'ha indotta in errore, investendo il Grasso di poteri rappresentativi nei rapporti con la committente.. 11.4.In altri termini, non essendo mai intervenuto alcun contatto diretto tra la cooperativa ed il signor [OSCURATO:PERSONA], era giustificato, secondo la ricorrente, il convincimento della committente di considerare il direttore dei lavori non mero nuncius ma vero e proprio rappresentante dela ditta appaltatrice. 11.5.Si tratta all'evidenza, secondo parte ricorrente / di circostanza decisiva per la decisione sull'opposizione al decreto ingiuntivo. 11.6.Quale ulteriore profilo di censura articolato nell'ambito del secondo motivo, si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo della motivazione, ex art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell'art. 111, comma 6, Cost.. 11.7.Sostiene in proposito la cooperativa che sia ravvisabile contrasto tra l'affermazione formulata dalla giudice d'appello secondo la quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto nulla per indurre in errore la committente e l'altra secondo cui l'esortazione "fatti dare dei soldi" rivolta dallo [OSCURATO:PERSONA] al Grasso non ha rilevanza ai fini della prova della legittimazione del Grasso come rappresentante dell'accipiens. 12.Con il terzo, pure articolato, motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. per avere la corte erroneamente ritenuto che il silenzio e la mancanza di qualsivoglia interlocuzione tra la committente e l'appaltatore, unitamente alla circostanza che i lavori siano proseguiti regolarmente nell'arco di circa 4 mesi senza interrompersi e che il primo assegno venne effettivamente consegnato al Rtc. 2016 n. 18734 sez. 52 - ud. 09-06-2021 -6- Grasso (ma intestato alla Omes) non sono elementi sufficienti a creare una situazione di apparenza tale da giustificare un comportamento scusabile in capo alla cooperativa. 12.1.Così argomentando la corte territoriale avrebbe, ad avviso della ricorrente, negato la qualità di presunzioni gravi, precise e concordanti a circostanze che, invece, deponevano nel senso di giustificare la rappresentazione del Grasso quale rappresentante della appaltatrice, e in quanto tale legittimato a ricevere il pagamento liberatorio delle somme previste in relazione all'esecuzione dei lavori d'appalto. 12.2.A tale proposito la ricorrente richiama le circostanze dedotte nella memoria istruttoria relativamente alla richiesta del signor [OSCURATO:PERSONA] di intercedere con la cooperativa per l'esecuzione dei mandati di pagamento così come la circostanza che per tutta la esecuzione delle opere la ditta Omes non aveva mai presentato alcuna rimostranza alla cooperativa per il mancato pagamento del corrispettivo, lasciando così intendere che i pagamenti effettuati nelle mani del Grasso fossero andati a buon fine. 12.3.Nell'ambito del medesimo terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc.civ., la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo della motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 1, n.4, cod. proc. civ. e dell'art.111, comma 6, Cost. 12.4.Ritiene, in particolare, la ricorrente che sarebbe del tutto apparente la motivazione secondo la quale sarebbe stato escluso il rilievo alla circostanza della mancata interlocuzione diretta per tutta la durata dell'appalto tra la committente e l'appaltatore. 12.5.11 secondo e terzo motivo di ricorso attengono entrambi alla ritenuta esclusione della fattispecie della natura liberatoria Ric. 2016 n. 18734 sez. 52 - ud. 09-06-2021 -7- del pagamento di euro 39.264,39 effettuato dalla committente nelle mani del direttore dei lavori Grasso. 12.6.La corte d'appello ha proceduto a verificare la sussistenza nel caso in esame della buona fede del solvens fondata sulla ragionevolezza dell'affidamento per essere lo stesso determinato da un comportamento colposo del creditore effettivo che giustifichi la "ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens" (cfr. Cass. 20847/2013). 12.7.In tale corretta prospettiva ermeneutica la corte territoriale ha valutato tutte le circostanze di fatto emerse, sia quelle riguardanti condotte commissive, l'accettazione del pagamento dell'acconto di euro 4500,00 e quello successivamente ratificato di euro 10.000,00, escludendo con motivato apprezzamento la conclusione raggiunta. 12.8.Ciò posto, tutte le critiche sono riportate sono inammissibili perché non fanno altro che offrire una lettura alternativa di quelle circostanze di fatto, dell'esortazione al Grasso, delle modalità di svolgimento delle opere oggetto dell'appalto, del tempo trascorso prima della richiesta di pagamento che sono stati oggetto di valutazione da parte del giudice del merito e che non possono essere fatti oggetto di rivalutazione dalla Corkneppure sotto la lente dei principi interpretative sulle prove in relazione al richiamato art. 115 cod. proc. civ. ( cfr. Cass. Sez. Un. 20867/2020). 13.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1665 cod. civ. per avere errato il giudice di seconde cure nel ritenere che la ditta appaltatrice avesse diritto all'intero corrispettivo pattuito in contratto, pur non avendo ultimato i lavori né, tantomeno, avendo l'appellante [OSCURATO:PERSONA], sul Ric. 2016 n. 18734 sez. 52 - ud. 09-06-2021 -8- quale gravava il relativo onere, prodotto in giudizio il verbale di collaudo delle opere e/o di accettazione delle stesse da parte della committente, la quale, peraltro, aveva eccepito la presenza di vizi nelle opere eseguite dalla ditta Omes. 13.1.Nell'ambito del quarto motivo si deduce, altresì ed in relazione all'art. 360 comma 1, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti e cioè la mancanza di verbale di collaudo e/o di accettazione delle opere da parte della committente, circostanza che emerge per tabulas dagli stessi scritti difensivi della cooperativa e che è stata, nondimeno, omessa dalla corte territoriale nonostante la decisività della medesima circostanza. 14.Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 115 cod. proc.civ. e il travisamento della prova per avere la corte territoriale rigettato l'appello incidentale proposto dalla cooperativa ed avente ad oggetto la domanda di condanna della ditta appaltatrice al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere commesse statuendo la mancanza di prova dei vizi dell'appalto in ordine ai quali non era stato mai chiesto un accertamento tecnico preventivo. 14.1.Ad avviso di parte ricorrente l'asserzione della corte territoriale sarebbe smentita dagli atti e dai documenti che confermerebbero la circostanza della presenza dei vizi. Inoltre la Cooperativa aveva ripetutamente chiesto una ctu che tuttavia non era stata disposta dai giudici del merito. 14.2.Anche il quarto e quinto motivo, concernenti la decisione sull'appello incidentale proposto dalla cooperativa in relazione Ric. 2016 n. 18734 sez. 52 - ud. 09-06-2021 -9- ai vizi dell'appalto, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. 14.3.La ricorrente, infatti,non specifica quale principio di diritto sarebbe stato violato dalla corte territoriale in relazione agli art. 1655 cod. civ. ed all'art. 115 cod. proc. civ., ma si limita a censurare il percorso motivazionale -id est la ritenuta mancanza di prova di vizi - nuovamente chiedendo alla Cor, - di rivalutare il materiale probatorio. 14.4.Né la ricorrente indica quale omesso esame di fatto decisivo infici quel percorso argomentativo. 15.Con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 cod. civ. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la condotta asseritamente in malafede della ditta appaltatrice, per avere richiesto il pagamento circa un anno dopo la conclusione dei lavori, non era produttivo in sé di danno risarcibile. 15.1.In relazione al medesimo motivo si deduce altresì, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo della motivazione, ai sensi dell'art. 132, comma 1, n.4, cod. proc. civ,. e dell'art.111, comma 6, Cost. per non avere la corte d'appello assolto all'onere di fornire un'adeguata motivazione alla statuizione adottata in relazione al richiesto risarcimento del danno conseguente alla mancata esecuzione del contratto da parte della appaltatrice in conformità ai canoni di buona fede correttezza. 15.2. Anche questa censura è inammissibile non essendo indicato quale principio interpretativo sarebbe stato violato dal giudice del merito, atteso che la giurisprudenza richiamata a Ric. 2016 n. 18734 sez. 52 - ud. 09-06-2021 -10- pag. 51 del ricorso ribadisce il ruolo del discrezionale apprezzamento del giudice. 15.3.La motivazione della sentenza sul punto consente poi di individuare la ratio decidendi del rigetto della domanda esaminata ( insussistenza dell'asserita mala fede e dell'allegato danno). 16.In conclusione, l'inammissibilità di tutti i motivi comporta l'inammissibilità del ricorso principale. 17.Passando all'esame del ricorso incidentale, con esso il sig. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. 1218 e ss. cod. civ. per avere la corte territoriale condannato la cooperativa al pagamento di euro 10.601,71 oltre interessi e spese sul presupposto dell'avvenuto versamento dell'acconto di euro 32.000,00 in sede fallimentare. 17.1.Sostiene il ricorrente incidentale che la corte territoriale avrebbe errato a ritenere il debito esistente pari ad euro 10.601,71 essendo il debito della cooperative in realtà pari ad euro 42.601,71. 17.2. Rileva il collegio/ in via preliminare che il ricorso incidentale è tardivo per essere stato notificato il 6/9/2016 a fronte dell'intervenuta notifica della sentenza d'appello in data 23/5/2016/ perchè cioè proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 325, comma 2, cod. proc. civ.. 17.3.La tardività del ricorso incidentale non ne precluderebbe l'esame ove il ricorso principale fosse stato ammissibile. Poiché ..tr-outaL, il ricorso principaleMCI.. ti dichiarato inammissibile, e il ricorso incidentale è stato notificato oltre la scadenza del termine per impugnare la sentenza di appello, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., comma 2, l'impugnazione incidentale proposta dal Ric. 2016 n. 18734 sez. 52 - ud. 09-06-2021 -11- controricorrente ha perso efficacia e non può quindi essere esaminata. 17.4.Alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue infatti di diritto l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto, cioè, allorché erano già scaduti i termini di impugnazione della sentenza di appello, senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto dei termini indicati dall'art. 371 c.p.c., comma 2, (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale) (in questo senso, tra le altre, Cass. n.8105/2006; id. 6077/2015; id. 17707/2021). 18. In applicazione della soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate come in dispositivo. 19.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della (sola) ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale; dichiara la ricorrente tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente liquidate in euro 4000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per