CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25857/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona in data 20/7/2018, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di arresto e di euro 600,00 di ammenda, inflitta per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza alcun giustificato motivo, un coltello a serramanico, avente lunghezza di 17 cm, con lama di 6 cm e un coltello a serramanico, avente lunghezza di 13,5 cm, con lama di 5,5 cm (fatto accertato in Senigallia in data 8/6/2016). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Spinelli, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975 e dell'art. 157 cod. pen. Nelle more della trattazione davanti alla Suprema Corte, la contravvenzione contestata si sarebbe prescritta, essendo stata commessa in data 8/6/2016. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen., la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, la carenza delle risultanze istruttorie e il travisamento del fatto. I Giudici di merito avrebbero ritenuto integrata la responsabilità dell'imputato solo a partire dal fatto che i coltelli si trovassero nella macchina da lui condotta, benché essa fosse intestata alla ex compagna e ancorché nell'auto vi fosse, al momento del controllo, anche un altro soggetto, sicché non vi sarebbe certezza che egli fosse a conoscenza della presenza delle armi all'interno dell'auto. L'assenza di giustificazione circa il porto sarebbe indicativa del fatto che l'imputato fosse del tutto inconsapevole di trasportare tali coltelli. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., potendo il fatto essere considerato di particolare tenuità. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975. Spinelli non avrebbe realizzato alcun comportamento pregiudizievole, atteso che l'auto da lui condotta era della compagna, sicché egli ben poteva non essere a conoscenza della presenza dei coltelli. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis, 175 e 163 cod. pen. L'azione risulterebbe di scarsa gravità, atteso che non vi sarebbe stato alcun uso dei coltelli da parte di Spinelli, il cui atteggiamento collaborativo deporrebbe per l'applicazione delle attenuanti generiche, negata senza prendere in considerazione i parametri di cui all'art.133 cod. pen. In ogni caso, i precedenti penali dell'imputato non potrebbero, di per sé, ostacolare la concessione dei benefici di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che la questione è manifestamente infondata, essendo la prescrizione maturata in data 8/6/2021, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello. 3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, con cui è stata dedotta la mancata dimostrazione della responsabilità dell'imputato alla stregua dei principi in materia di accertamento probatorio, si è in presenza di argomentazioni meramente reiterative di quanto dedotto con l'appello, cui la Corte territoriale aveva fornito puntuale ed esaustiva risposta, sia per quanto concerne il dato, chiaramente non significativo, della formale intestazione del veicolo alla ex compagna; sia con riferimento alla possibilità che essi fossero stati nella disponibilità del passeggero, attesa la collocazione delle armi all'interno dell'abitacolo, indicativa anche della consapevolezza della loro presenza da parte dell'odierno ricorrente. 4. Venendo, indi, al terzo motivo, mentre la Corte territoriale ha offerto una adeguata motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., evidenziando le particolari modalità della condotta indicative della non particolare tenuità dell'offesa (ovvero il possesso di due coltelli a serramanico nell'autovettura che conduceva in un comune diverso da quello di residenza, in compagnia di un soggetto gravato da plurimi precedenti penali), il ricorso si è limitato ad affermare apoditticamente che la stessa fosse di particolare esiguità. La censura, dunque, è insuperabilmente generica. 5. Del tutto generico è il quarto motivo, con cui la difesa censura il mancato riconoscimento della attenuante speciale del fatto di lieve entità, fondato unicamente sull'affermazione, chiaramente confutativa, secondo cui l'imputato non sarebbe stato a conoscenza della presenza dei coltelli. Deduzione che è già stata smentita alla stregua di quanto osservato nei motivi che precedono. Fermo restando che la sentenza ha comunque sottolineato, a tale proposito, l'ostacolo costituito dai gravi e plurimi precedenti penali dell'imputato, avuto riguardo all'orientamento di legittimità secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante in parola, si devono verificare i profili soggettivi ed oggettivi che caratterizzano il porto e la detenzione delle armi e, solo all'esito positivo di tale analisi, la quantità e la potenzialità delle stesse. 6. Quanto, infine, al quinto motivo, relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la decisione è assistita da idonea motivazione, consistente nella valorizzazione dei plurimi precedenti penali dell'imputato (Sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Biancofiore, Rv. 247959-01; Sez. 1, n. 8677 del 6/12/2000, dep. 2001, Gasparro, Rv. 218140-01; Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209443-01). Precedenti che giustificano anche il negativo giudizio prognostico che ha impedito la sospensione condizionale della pena (peraltro già concessa nella misura massima prevista dalle legge in relazione a precedenti condanne) e la non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al