CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09517/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art.256 bis D.Igs. 8152/2006, deducendo, con unico motivo, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale Izrz'affermato che il ricorrente aveva accumulato e dato alle fiamme, su un terreno appartenente a terzi, rifiuti vari, tra cui un materasso e del materiale plastico e che la condotta susseguente, consistita nello spegnimento del rogo, è stata determinata solo dall'intervento dei carabinieri che lo hanno colto in flagranza di reato, ha ritenuto irrilevante l'immediata confessione, e richiamato i precedenti penali. Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.