CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18275/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AntonellaTerranova, Roberto A. Jacchia, [OSCURATO:PERSONA], per procura specialein atti;-ricorrente -[OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dagli avv.ti GiorgioPallavicini e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza n. 1160/2025 della Corte d’Appello di Venezia,pubblicata in data 10 aprile 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21.05.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11661/2025Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 18275/2026Data pubblicazione 06/06/2026RILEVATO CHEIl Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa,non definitivamente pronunciando sulla causa promossa daSo.[OSCURATO:SOCIETA] [distributore all’ingrosso di medicinali] neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA] [società farmaceutica produttricedei farmaci oggetto di causa: Avodart e Seretide] per ottenerel’accertamento della condotta illecita di quest’ultima (conriferimento: i) alla violazione dei principi di correttezza e buona fedenell’esecuzione del contratto di fornitura e all’obbligo legale dicontrarre; ii) all’abuso della propria posizione dominante nel mercatodi riferimento, in quanto soggetto che deteneva una posizione dimonopolio rispetto al singolo prodotto farmaceutico di riferimento;iii) alla anticoncorrenzialità rilevante ex art. 2598 n. 3 c.c., in quantoinevitabilmente finalizzata a danneggiare SFM, anche mediante lasua esclusione dal mercato) e il conseguente risarcimento dei danni,accertava e dichiarava che la condotta tenuta da GSK nei confrontidi SFM, consistita nell’ingiustificata riduzione della fornitura deifarmaci “Avodart 30 cps 0,5 mg”, “[OSCURATO:PERSONA] 250y 60”,“[OSCURATO:PERSONA] 500y 60”, “[OSCURATO:PERSONA] 125y 120” e “SeretideSpray 250y 120”, aveva rappresentato, nel triennio gennaio2012/febbraio 2015, quanto ad Avodart, e fino al mese di settembre2013, quanto a Seretide, un abuso di posizione dominante ai sensie per gli effetti di cui all’art. 102 del TFUE e all’art. 3 della legge n.287/1990, nonché, nel triennio gennaio 2012/febbraio 2015, un attodi concorrenza sleale rilevante ex art. 2598 n. 3 c.c., e in ogni casouna violazione contrattualmente rilevante degli obblighi di buonafede e correttezza imposti dal rapporto di distribuzione farmaceuticaNumero registro generale 11661/2025Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 18275/2026Data pubblicazione 06/06/2026in essere tra le parti, e disponendo per l’effetto, la rimessione dellacausa sul ruolo per la quantificazione del danno.Nelle more, con sentenza definitiva, nel 2022, il Tribunalecondannava [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, a titolo di risarcimentodanni, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della complessiva sommadi € 248.424,19, oltre interessi legali dalla data di deposito dellapresente sentenza al saldo effettivo.Con sentenza del 10.4.2025 la Corte territoriale rigettava l’appelloproposto da GSK, osservando che: risalendo il rapporto di forniturain questione ad anni prima dei fatti in contestazione e non avendol’impresa farmaceutica mai in precedenza rifiutato le richieste deipropri prodotti farmaceutici nella misura di volta in volta precisatadalla controparte contrattuale, dandovi sempre conformeesecuzione, doveva ritenersi sussistere in capo all’appellata unafondata aspettativa di una corrispondente esecuzione del rapportoanche per il futuro, che GSK non poteva disattendere se nonesplicitando in termini ragionevoli, e comunque comprensibili, lemotivazioni, di ordine industriale o commerciale, che l’avrebberolegittimata a non accettare il nuovo ordinativo, ovvero ad accettarloin diversa, minore, misura; nell’ambito di tale rapporto negoziale leprestazioni del concedente non si esaurivano in un’unica prestazionedi vendita, ma comprendevano anche l’impegno del concedente, pertutta la durata del contratto, di rifornire in futuro il concessionario diuna quantità di prodotti idonea a soddisfare le esigenze commercialidel concessionario stesso, in proporzione alla sua capacità dipenetrazione nel mercato o secondo le intese concordate; l’AGCMnon aveva adottato alcuna decisione in merito all’esistenza o menodella condotta anticoncorrenziale contestata a GSK, limitandosi,invero, ad affermare l’insussistenza di elementi di fatto e di dirittoNumero registro generale 11661/2025Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 18275/2026Data pubblicazione 06/06/2026sufficienti a giustificare ulteriori accertamenti; non vi è stata, quindi,alcuna decisione dell’Autorità, ma soltanto l’archiviazione dell’istanzaproposta da SFM; poiché ai sensi dell’art. 7 del D.L.gs n. 3/2017(norma che comunque non era applicabile ratione temporis alpresente giudizio) soltanto il provvedimento sanzionatoriodell’Autorità amministrativa può avere rilevanza nel giudizio civile,ne conseguiva l’insussistenza dei presupposti del richiesto rinviopregiudiziale; sotto altro profilo l’istanza era comunque infondata,del mercato rilevante per il caso in esame contrastante con quelladella giurisprudenza comunitaria, ritenendo che nello specificosettore della distribuzione farmaceutica (mercatodell’approvvigionamento) la valutazione della sostituibilità delprodotto andava valutata dal punto di vista della domanda, tenutoconto della prescrizione fatta dal medico curante.[OSCURATO:SOCIETA] ricorre in cassazione, avverso la suddettasentenza d’appello, affidandosi a due motivi. SO.[OSCURATO:PERSONA] SPAresiste con controricorso.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia nullità e illegittimità della sentenzaImpugnata per violazione degli artt. 115, 116 e 324, cpc, nonchédegli artt. 2909, 2697, 2727 e 2729, cc, e dell’art. 29 D.lgs. n.104/2010, in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), cpc.Al riguardo, la ricorrente deduce l’erroneità della sentenzaimpugnata per avere la Corte territoriale considerato ai fini dellaindividuazione del mercato rilevante le conclusioni del c.t.u.nominato dal Tribunale senza tenere in debito conto l’accertamentocompiuto dall’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato(AGCM) a seguito della segnalazione prevenuta da SFM.Numero registro generale 11661/2025Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 18275/2026Data pubblicazione 06/06/2026In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale hadeciso ritenendo che il provvedimento dell’AGCM d’archiviazione delprocedimento per l’accertamento dell’infrazione per la condottaanticoncorrenziale non avesse valore di prova privilegiata nelgiudizio civile “follow on”, presentando tale valore il soloprovvedimento di accertamento della sussistenza della medesimacondotta, ciò nonostante il giudicato formatosi in sedeamministrativa a seguito della perenzione del processod’impugnazione contro lo stesso provvedimento dell’AGCMinstaurato da SFM.Il secondo motivo denunzia nullità e illegittimità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 2, 3, 5 e 16 Reg. CE 1/2003, deiprincipi di certezza del diritto, di equivalenza, del ne bis in idem edell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU in relazione all’art. 360, co.1, nn. 3 e 4), cpc.Al riguardo, la ricorrente assume che l’art 7 della Dir. UE 104/2014,non delimiterebbe il proprio ambito ai soli provvedimenti dichiaratividell’infrazione, considerando altresì che l’art. 16 Reg. CE 1/2003vincola l’autorità nazionale pur dove la decisione adottata dallaCommissione europea sia di accertamento negativo dell’infrazione.Inoltre, la ricorrente chiede, in subordine, che la Corte di cassazione,in quanto giudice di ultima istanza, sollevi la questione pregiudizialeinterpretativa ex art. 267 TFUE.Il collegio ritiene che la causa sia da rinviare alla pubblica udienzaper la novità e la rilevanza nomofilattica della questione di dirittoposta dai motivi di ricorso.Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nelgiudizio promosso dal consumatore, ed avente ad oggetto ilrisarcimento del danno da questi patito in conseguenza di un'illecitaNumero registro generale 11661/2025Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 18275/2026Data pubblicazione 06/06/2026intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dal professionista,gli atti del procedimento in esito al quale l'Autorità garante per laconcorrenza ed il mercato ha accertato la sussistenza dell'illecitoanticoncorrenziale ed irrogato al professionista una sanzionecostituiscono una prova privilegiata, nel senso che al professionistaè consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, senza chesia possibile nel giudizio civile rimettere in discussione i fatticostitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione dellanormativa in tema di concorrenza in base allo stesso materialeprobatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede(Cass., n. 13486/2011; n. 11904/2014; n. 13846/2019; n.23655/2021).La questione di diritto che si pone dunque è la seguente: se ilprovvedimento di archiviazione emesso dall’AGCM costituisca –conformemente ai provvedimenti di accertamento positivo- o menoprova privilegiata nel processo civile avente ad oggettol’accertamento di condotta anticoncorrenziale e di abuso di posizionedominante per cui è causa. P.Q.MLa Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]