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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21598/2026

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ato a Cosenza il 06/01/1964 avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile Curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; uditi i difensori del ricorrente, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza del 18 maggio 2023 del Tribunale di Cosenza che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 1, 2, e 4), unificate a fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravato ex art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, applicate le circostanze attenuantigeneriche equivalenti alle aggravanti della pluralità delle condotte e del danno patrimoniale di rilevante gravità, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mentre aveva prosciolto il predetto dalle imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta impropria «fiscale» contestate rispettivamente ai capi 3) e 5).

Più precisamente, la Corte territoriale, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] anche per la bancarotta fraudolenta impropria (capo 5), mantenendo inalterato il trattamento sanzionatorio.

All'esito del giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato: - per avere, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 1 ottobre 2014, dal 31 ottobre 2006 al 16 settembre 2011, distratto la somma complessiva di euro 2.938.959,93 corrispondente ad operazioni destinate a fini personali (capo 1); - per avere, nella suddetta qualità, distratto le seguenti somme: - euro 817.934,15 versati alla [OSCURATO:SOCIETA]. per aumento di capitale; - euro 743.115,85 versati alla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di finanziamenti; euro 788.150,00 versati alla [OSCURATO:SOCIETA]. per aumento di capitale; euro 123.000,00 sottratti dalla cassa sociale dal 2006 al 2008 (capo 2); - per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 16 settembre 2011 alla data del fallimento, distratto la somma di euro 116.932,00 corrispondenti ad operazioni destinate a fini personali (capo 4); - per avere, nella suddetta qualità, cagionato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per effetto di operazioni dolose, omettendo dal 2006 l'adempimento delle obbligazioni fiscali per IRES, IVA e IRAP per un debito complessivo di euro 1.438.597,06 (capo 5).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori ciascuno dei quali ha depositato un atto di impugnazione, chiedendone l'annullamento ed articolando complessivamente dieci motivi.

2.1. Con il primo motivo, corrispondente al primo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione al capo 1), la violazione degli artt. 223, primo comma, e 216, primo comma, n. 1,

I. fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche per effetto del travisamento delle prove, la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e l'omessa assunzione di una prova decisiva.

Il ricorrente ha in primo luogo segnalato che la Corte di appello, pur confermando l'affermazione di penale responsabilità, è pervenuta a tale risultato sulla base di un ragionamento diverso da quello con il quale il Tribunale ha 2giustificato la sua decisione - con conseguente insussistenza di una «doppia conforme» -, poiché quest'ultimo aveva ritenuto inapplicabile la disciplina del gruppo societario ai rapporti tra l'imputato e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e le altre società del gruppo, mentre la Corte di appello, pur ritenendo applicabile detta disciplina, ha considerato che: a) al momento delle delibere assembleari di erogazione delle somme da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all'imputato quest'ultimo, già pesantemente indebitato verso l'Erario, non era in grado di restituire gli importi ricevuti; b) in ogni caso, trattandosi di operazioni infragruppo, per la loro legittimità sarebbe stato necessario fornire la prova, mancata, della sussistenza di vantaggi compensativi per la fallita.

Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza qui impugnata è illogica e contraddittoria perché, quanto alla insolvibilità dell'imputato, la Corte territoriale aveva desunto tale dato dalla deposizione del luogotenente della Guardia di finanza [OSCURATO:PERSONA] e (a pag. 21 della sentenza di appello) dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi ex art. 14-ter, comma 3, legge n. 3 del 2012.

Deduce che le erogazioni erano avvenute nel rispetto delle finalità statutarie, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'autorizzazione rilasciata dall'[OSCURATO:PERSONA] ed in considerazione dell'elevata capacità reddituale dell'imputato all'epoca dei fatti, circostanza riconosciuta anche dal teste [OSCURATO:PERSONA], dal Curatore fallimentare e dei consulenti tecnici di parte Cribari e Pozzoli.

La solvibilità dell'imputato non poteva essere pregiudicata da un suo debito verso l'Erario, ben potendo egli far fronte alle pretese fiscali ove azionate.

Inoltre l'imputato aveva restituito ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. più di euro 500.000,00, a dimostrazione della sua capacità di adempiere.

Nella relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi non si fa menzione dei debiti dell'imputato verso l'Erario e tale riferimento è frutto di un evidente travisamento, in quanto in tale documento si afferma che le azioni esecutive per la riscossione del debito tributario sono state attivate solo nel 2011 ed in conseguenza della paralisi finanziaria cagionata dall'illegittima determinazione del Ministero dell'Economia.

Stante la elevata capacità reddituale dell'imputato e la capacità di restituire euro 500.000,00 alla società, l'affermazione della Corte di appello secondo la quale egli non era solvibile al momento delle erogazioni in suo favore si presenta manifestamente illogica ed incongrua, perché smentita dalle risultanze istruttorie.

Quanto alla mancata attivazione dell'imputato, quale amministratore della fallita, per riscuotere le somme erogategli dalla società da lui amministrata, trattasi di condotta differente da quella oggetto di contestazione e comunque contraddetta dall'avvenuta restituzione della somma di euro 500.000,00. 3Né può rilevare il contenuto della risposta fornita al Curatore fallimentare quando questo ha richiesto a [OSCURATO:PERSONA] la restituzione dei finanziamenti erogatigli, poiché tale richiesta è stata avanzata nel 2017, quando le condizioni dell'imputato erano del tutto mutate.

Quanto alla mancata prova dei vantaggi compensativi, le erogazioni erano state effettuate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che a sua volta aveva ricevuto finanziamenti dall'imputato e da altre società del gruppo con un saldo attivo di oltre euro 604.000,00 per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ed erano funzionali allo sviluppo dell'attività professionale dell'imputato anche all'estero e alla realizzazione di un progetto industriale che coinvolgeva le partecipate ed era in avanzata fase di realizzazione.

Lo sviluppo dell'attività professionale dell'imputato e la realizzazione del progetto avrebbero comportato indubbi vantaggi per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello, sostiene il ricorrente, ha mal applicato l'art. 2634 cod. civ., in quanto i vantaggi compensativi andavano valutati ex ante e non ex post.

È, peraltro, illegittimo il rigetto della richiesta di rinnovazione della istruttoria, mediante acquisizione della documentazione contabile e della relazione del consulente tecnico di parte [OSCURATO:PERSONA], e di ammissione di una perizia tecnica contabile diretta ad un'eventuale conferma dei dati esposti in detta documentazione, in quanto si sarebbe dovuto consentire all'imputato di dimostrare la prevedibilità ex ante dei vantaggi compensativi, considerato soprattutto che la Corte di appello ha fondato l'affermazione di penale responsabilità sulla ritenuta falsità dei dati esposti nelle delibere societarie che autorizzavano l'erogazione dei finanziamenti.

Per effetto di tale rigetto la motivazione si presenta contraddittoria e manifestamente illogica perché la Corte di appello ha ritenuto l'imputato colpevole in virtù della falsità di tali dati e della non evidenza dei vantaggi compensativi e ha, tuttavia, rigettato l'istanza volta alla acquisizione delle prove che avrebbero dimostrato la verità dei dati e la prevedibilità dei vantaggi compensativi.

L'assunto della Corte di appello secondo la quale la affermazione dell'imputato, per cui la mancata restituzione delle somme sarebbe dipesa dalla sospensione dei finanziamenti attuata dal competente Ministero, sarebbe contraddetta dalla circostanza che anche dopo tale sospensione l'imputato aveva continuato a prelevare somme dalle casse sociali è anch'esso illogico, non avendo la Corte territoriale dato risposta alle censure formulate con l'atto di appello ed avendo invece travisato le risultanze processuali richiamate in tale atto.

In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che la determina ministeriale che aveva sospeso i finanziamenti era stata dichiarata illegittima dal Tribunale amministrativo regionale, a conferma della imprevedibilità di tale sospensione, che le società del gruppo avevano già avviato il progetto 4utilizzando finanziamenti ottenuti grazie alle garanzie fideiussorie prestate da [OSCURATO:PERSONA] e che la sospensione dei finanziamenti aveva anche determinato l'immediata revoca degli affidamenti bancari e la richiesta del loro immediato rientro, determinando la paralisi finanziaria del gruppo societario.

Tali circostanze avrebbero dovuto condurre la Corte territoriale ad escludere che esistesse un piano precostituito per depauperare la società poi fallita. [OSCURATO:SOCIETA] appello avrebbe anche omesso di accertare se, al momento della condotta, ricorressero i noti «indici di fraudolenza» per ritenere la stessa concretamente pericolosa e caratterizzata da propositi fraudolenti.

Tali indici dovevano essere esclusi, in quanto all'epoca delle delibere assembleari che avevano autorizzato i finanziamenti la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era in buone condizioni patrimoniali e, anche per i rapporti con le altre società del gruppo, poteva confidare in futuri benefici derivanti dalla complessa operazione e non era prevedibile la paralisi finanziaria determinata dalla determina ministeriale che aveva sospeso l'erogazione dei finanziamenti da parte del Ministero dello sviluppo economico. 2.2.

Con il secondo motivo, corrispondente al secondo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, con riferimento al capo 2), la violazione degli artt. 216 e 223

I. fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche per effetto del travisamento delle prove.

A tal fine segnala che il finanziamento delle altre società del gruppo era l'oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la quale, per consentire alle partecipate di conseguire i finanziamenti agevolati da parte del Ministero per lo sviluppo economico, doveva per legge partecipare all'aumento del loro capitale sociale.

Le operazioni di ricapitalizzazione delle partecipate non solo erano legittime, ma anche doverose. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha affermato la natura distrattiva di tali operazioni osservando che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere rilevato che le partecipate non avevano provveduto ad aumentare il capitale sociale, avrebbe dovuto attivarsi per ottenere la restituzione delle somme versate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alle stesse società.

In tal modo, tuttavia, si afferma la penale responsabilità dell'imputato per una condotta diversa da quella oggetto di contestazione.

Inoltre, se l'imputato avesse preteso la restituzione delle somme versate a titolo di aumento di capitale in pendenza del termine previsto dalle disposizioni ministeriali, non ancora scaduto al settembre 2011, avrebbe commesso un reato (Sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023, Simeone, Rv. 285200 - 01; Sez. 5, n. 41536 del 2024 del 09/10/2024, Gorelli, non massimata).

Quanto, poi, alla distrazione dell'importo di euro 123.000,00, la Corte di 5appello ha riconosciuto che il dato emerge da una rettifica contabile effettuata nel 2014, quando [OSCURATO:PERSONA] non era più amministratore da almeno tre anni, ma ha respinto l'eccezione in ordine alla incertezza del dato e della sua riferibilità alla condotta dell'imputato, limitandosi ad affermare che nessun rilievo era stato formulato in ordine alla attendibilità della rettifica, effettuata attraverso l'esame della contabilità.

Il ricorrente replica che l'assunto è contraddittorio ed illogico, atteso che sulla base di un mero artificio contabile non può procedersi ad alcun automatismo presuntivo quale prova della sussistenza della distrazione, non potendo pretendersi un'inversione dell'onere probatorio.

Peraltro la Corte di appello ha affermato che, nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] è stato amministratore della società, tutte le movimentazioni di denaro che lo riguardavano erano state puntualmente annotate nella contabilità della società, sicché se vi fossero stati gli indebiti prelievi di cui alla imputazione, essi sarebbero risultati nella contabilità, senza necessità di ricorrere ad alcuna rettifica contabile volta a retrodatare i prelievi agli anni 2006-2008.

Su tali rilievi, formulati con l'atto di appello, la Corte territoriale ha omesso di motivare.

2.3. Con il terzo motivo, corrispondente al terzo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, con riferimento al capo 4), la violazione degli artt. 216 e 223

I. fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche per effetto del travisamento delle prove. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un concorrente esterno nel delitto di bancarotta fraudolenta commesso dall'amministratrice [OSCURATO:PERSONA] e che non era verosimile che egli non fosse a conoscenza delle somme che l'amministratrice aveva fatto affluire sul suo conto corrente.

Il ricorrente sostiene, allora, che il concorso dell'extraneus può essere affermato solo a condizione che quest'ultimo abbia consapevolmente contribuito, materialmente o moralmente, alla condotta distrattiva posta in essere dall'intraneus. [OSCURATO:PERSONA] beneficiario di tale condotta non dimostra di per sé tale contributo consapevole. [OSCURATO:SOCIETA] appello, poi, laddove ha affermato che non è credibile che egli non avesse contezza del versamento in suo favore delle somme, non emergendo che egli fosse stato estromesso dal controllo e dalla gestione del proprio conto corrente personale, ha omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] aveva appunto dichiarato che il conto corrente dell'imputato era gestito in via esclusiva dal predetto e che [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza delle entrate e delle uscite di somme dal conto, cosicché l'affermazione di penale responsabilità risulta la conseguenza del 6travisamento di tali dichiarazioni.

2.4. Con il quarto motivo, corrispondente al quarto motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, con riferimento al capo 5), la violazione degli artt. 603, comma 3-bis, e 179 cod. proc. pen. e degli artt. 110 cod. pen. e 216 e 223

I. fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Deduce che la Corte di appello ha, quanto al reato contestato al capo 5), ribaltato l'esito assolutorio della sentenza di primo grado, senza però procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative ritenute rilevanti in relazione a tale decisione.

Mentre il Tribunale aveva ritenuto rilevante la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], commercialista della fallita — che aveva affermato che l'Agenzia delle entrate aveva svolto accertamenti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 con riferimento ai finanziamenti in favore delle controllate, per i quali avrebbero dovuto essere calcolati gli interessi, ed era stato proposto un ricorso innanzi alla commissione tributaria che non era stato più coltivato dopo la dichiarazione di fallimento — e del consulente tecnico di parte — per il quale l'accertamento non era collegabile ad una condotta di evasione ed era coevo ad un credito per IVA — la Corte di appello ha ritenuto le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] insufficienti, per avere il teste fatto genericamente riferimento a cartelle esattoriali senza specificarne gli importi e ha omesso di considerare le dichiarazioni del consulente tecnico di parte e quelle del curatore fallimentare, che aveva evidenziato come il rilevante carico tributario accertato trovava causa soprattutto nelle maggiorazioni per sanzioni ed interessi.

In ogni caso la Corte di appello, anche in ordine a tale reato, non ha dato risposta alle specifiche osservazioni riportate nella memoria difensiva, in cui si evidenziava che l'amministrazione finanziaria non aveva presentato istanza di ammissione al passivo, che il debito tributario era maturato nel periodo successivo alla cessazione di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore della società fallita, con la conseguenza che egli non poteva essere ritenuto responsabile di una sistematica evasione delle imposte, e che il dissesto non era dipeso dal debito tributario, come riportato anche nella sentenza di primo grado.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso, corrispondente al primo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, con riferimento al capo 1), la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1,

I. fall. e 125, comma 3, cod. proc. pen.

Evidenzia che mentre il Tribunale ha ritenuto che le erogazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore di [OSCURATO:PERSONA] integrassero distrazioni perché contrarie all'oggetto sociale e all'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad effettuare finanziamenti in favore di altre società del gruppo, non potendo la 7Ofin s.r.l. finanziare persone fisiche, e perché comunque non remunerative per la società poi fallita, la Corte territoriale ha ritenuto che ai finanziamenti erogati a [OSCURATO:PERSONA] fosse applicabile la disciplina in tema di gruppo societario e, tuttavia, ha comunque ritenuto tali condotte distrattive perché non era prevedibile che i finanziamenti avrebbero arrecato vantaggi compensativi al gruppo societario ed in particolare alla fallita, in quanto nelle delibere societarie non erano indicati i supposti vantaggi compensativi e comunque [OSCURATO:PERSONA], già al momento in cui i finanziamenti erano stati erogati, non era in grado di restituire le somme ricevute, in quanto pesantemente indebitato verso l'Erario, non avendo egli provveduto per anni a versare alcuna imposta, nonostante i rilevantissimi redditi personali dichiarati al fisco; non poteva, quindi, condividersi la tesi sostenuta dalla difesa secondo la quale per [OSCURATO:PERSONA] era divenuto impossibile restituire i finanziamenti solo a causa della illegittima, e quindi imprevedibile, determina del Ministero per lo sviluppo economico che aveva sospeso i finanziamenti alla società del gruppo; inoltre, [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avrebbe dovuto attivarsi per ottenere la restituzione dei finanziamenti concessi.

Il ricorrente sostiene che la motivazione della Corte di appello è illogica e che i fatti, per come accertati dalla Corte di appello, potrebbero al massimo integrare un'operazione di grave imprudenza sanzionata a titolo di bancarotta semplice.

Ricorre il difetto di motivazione perché con l'atto di appello si era dedotto che le circostanze fattuali sulle quali poggiavano gli argomenti posti a base della decisione erano insussistenti e sui motivi di appello la Corte territoriale ha omesso di motivare.

In particolare, la sentenza omette di motivare sull'assenza di vantaggi compensativi.

Con l'atto di appello si era dedotto che [OSCURATO:PERSONA] era il soggetto di riferimento del gruppo societario e deteneva il 9 9 °/o della [OSCURATO:SOCIETA], società a capo del gruppo, la quale finanziava la controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che a sua volta aveva partecipazioni maggioritarie nella [OSCURATO:SOCIETA]. e nella [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] finanziava [OSCURATO:PERSONA], per la sua attività di architetto svolta anche all'estero ed in particolare a Pechino, e le controllate [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. con versamenti in acconto a futuri aumenti di capitale.

I progetti della [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. usufruivano di finanziamenti erogati dal Ministero per lo sviluppo economico.

Se la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA] avessero guadagnato dall'attuazione di tali progetti, gli utili avrebbero avvantaggiato anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ed i vantaggi compensativi sarebbero stati evidenti in quanto il gruppo societario si sarebbe sviluppato.

Nell'atto di appello era stato dedotto anche che i vantaggi compensativi erano evincibili dalle delibere che indicavano la causale dell'operazione, e la solvibilità fr 8del soggetto finanziato, desunta dalle sue dichiarazioni dei redditi, e la tempistica delle restituzioni.

La sentenza omette di considerare le deduzioni difensive ed è contraddittoria laddove afferma che la sospensione dei finanziamenti da parte del Ministero per lo sviluppo economico non abbia inciso sulla crisi del gruppo societario.

I progetti delle società partecipate erano stati avviati con i finanziamenti bancari erogati grazie alle garanzie fideiussorie rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] per importi estremamente rilevanti e nel 2010 il Ministero aveva sospeso i finanziamenti alle società, determinando l'interruzione dei progetti delle partecipate, l'escussione delle fideiussioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] e la crisi finanziaria dell'intero gruppo societario.

La sentenza ha invece affermato che la crisi era già in atto nel 2007, mentre la sospensione delle erogazioni da parte del Mise è intervenuta nel 2010, ma la Corte di merito, confondendo la difficoltà finanziaria del 2007 con la vera e propria crisi del 2010, ha omesso di motivare.

La motivazione è carente e contraddittoria laddove afferma che [OSCURATO:PERSONA], al momento delle delibere, non era in grado di restituire i finanziamenti provenienti dalla fallita.

Con l'atto di appello si era dedotto che [OSCURATO:PERSONA] era esposto finanziariamente perché aveva finanziato la [OSCURATO:SOCIETA]. e, tramite questa, le altre società del Gruppo ed aveva garantito con il proprio patrimonio i finanziamenti ministeriali, mentre la sentenza di secondo grado si è limitata ad osservare che [OSCURATO:PERSONA] non aveva adempiuto le obbligazioni fiscali e che l'obbligo di restituzione era fissato per il 2009.

In realtà la Corte di appello avrebbe dovuto considerare che [OSCURATO:PERSONA] era il beneficiario del gruppo che, laddove non fosse intervenuta la sospensione, avrebbe potuto generare utili in grado di permettere la restituzione dei finanziamenti.

Il ricorrente aveva restituito euro 500.000,00, ma poi non aveva più potuto procedere alla restituzione dei finanziamenti perché il suo patrimonio personale era stato aggredito dalle banche ed egli era stato inserito nella centrale rischi della Banca d'Italia.

La motivazione della sentenza impugnata è illogica laddove afferma che è censurabile che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non abbia chiesto la restituzione dei finanziamenti concessi. [OSCURATO:PERSONA] ben sapeva che tutte le società del gruppo erano in crisi e non era logico chiedere la restituzione di quanto non era possibile restituire.

Il ricorrente sostiene che la motivazione è apodittica laddove si afferma che i finanziamenti configurano distrazioni perché la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al momento dell'adozione delle delibere era gravata da debiti.

La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse gravata da debiti non significava che 9fosse insolvente.

Nel momento in cui sono state emesse le delibere, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva debiti verso le banche o verso il fisco, ma solo verso la controllante [OSCURATO:SOCIETA].

2.6. Il ricorrente con il sesto motivo, corrispondente al secondo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta, con riferimento al capo 2), la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1,

I. fall. e 125, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:SOCIETA] ha ritenuto che le somme versate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla [OSCURATO:SOCIETA]. per aumento di capitale fossero state distratte perché le due beneficiarie non avevano più aumentato il loro capitale e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva chiesto la restituzione delle somme.

Quanto all'ulteriore finanziamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., esso integrava una distrazione poiché non era ravvisabile un gruppo societario e comunque mancava il vantaggio compensativo.

Con l'atto di appello era stato dedotto che i finanziamenti erano conformi all'oggetto sociale e regolarmente deliberati e che i finanziamenti erano giustificati da vantaggi compensativi, in quanto la realizzazione dei progetti finanziati avrebbe prodotto utili dei quali la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe beneficiato.

I finanziamenti a titolo di futuro aumento di capitale erano necessari per consentire alle partecipate di ottenere i finanziamenti agevolati dal Ministero per lo sviluppo economico e la circostanza che le due società partecipate non avessero più deliberato un aumento di capitale non valeva a trasformare le erogazioni in altrettante distrazioni; né la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto chiedere la restituzione dei finanziamenti, in quanto il gruppo era entrato in crisi a causa della sospensione dei finanziamenti ministeriali. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e, pur ammettendo che i finanziamenti rientravano nell'oggetto sociale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha ritenuto le condotte distrattive perché le partecipate non hanno aumentato il capitale e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha chiesto la restituzione delle somme.

Deduce allora il ricorrente che la motivazione è illogica perché il finanziamento è avvenuto in conformità alla legge ed erano evidenti i possibili vantaggi compensativi perché l'aumento di capitale era una condizione richiesta dalla legge per usufruire dei finanziamenti agevolati da parte del Ministero.

Peraltro la Corte di appello non chiarisce perché il mancato aumento del capitale sociale, la mancata richiesta di restituzione dei finanziamenti e l'assenza di vantaggi compensativi avrebbero determinato una distrazione ingiustificata.

Con l'atto di appello si era dedotto che l'aumento di capitale non avrebbe arrecato alcun vantaggio perché le società erano entrate in crisi e la richiesta di restituzione sarebbe stata del tutto vana, in quanto le partecipate non erano in grado di restituire alcunché.

I finanziamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] alle due partecipate erano vincolati sino 10alla effettuazione degli aumenti di capitale e non avrebbero potuto essere rimborsati, poiché altrimenti si sarebbero definitivamente persi i finanziamenti ministeriali.

Inoltre, se [OSCURATO:PERSONA] si fosse attivato per ottenere la restituzione, sarebbe incorso in responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ai danni delle due partecipate.

2.7. Il ricorrente con il settimo motivo, corrispondente al terzo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta, con riferimento al capo 2), la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1,

I. fall. e 125, comma 3, cod. proc. pen.

Segnala che il Tribunale lo ha condannato per avere distratto la somma di euro 123.000,00 negli anni dal 2006 al 2008 e che con l'atto di appello si era evidenziato che la prova degli indebiti prelievi si ricavava solo da una rettifica contabile eseguita nel 2014 in relazione agli anni dal 2006 al 2008 che risultava inattendibile, in quanto la stessa non trovava riscontro nella contabilità della fallita e nella documentazione bancaria e che quando la rettifica è stata compiuta [OSCURATO:PERSONA] non era più amministratore della società. [OSCURATO:SOCIETA] appello si è limitata ad affermare apoditticamente di condividere le conclusioni cui era giunto il Tribunale, senza fornire alcuna motivazione in ordine alle censure formulate con l'atto di appello.

2.8. Con l'ottavo motivo di ricorso, corrispondente al quarto motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, con riferimento al capo 4), la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1,

I. fall. e 125, comma 3, cod. proc. pen.

Il ricorrente segnala che il Tribunale ha affermato la sua responsabilità per avere, in concorso con la sorella [OSCURATO:PERSONA], distratto la somma di euro 116.932,00 per operazioni destinate a fini personali, sulla base dei bonifici bancari mediante i quali le somme erano state fatte affluire sul suo conto corrente nel periodo dal dicembre 2011 al maggio 2012, dopo che egli era cessato dalla carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] non ha ritenuto attendibile il teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva asserito di occuparsi della contabilità dell'imputato e di gestire i suoi conti personali.

Con i motivi di appello era stato dedotto che egli aveva cessato formalmente e sostanzialmente di occuparsi della società poi fallita e che del suo conto corrente si occupava esclusivamente [OSCURATO:PERSONA], tramite l'home banking. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha confermato la penale responsabilità dell'imputato non quale amministratore di fatto della fallita, ma quale concorrente esterno nel reato commesso da [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., osservando 11che non era verosimile che egli non avesse conoscenza delle somme affluite sul suo conto corrente personale, non emergendo da alcun elemento la sua estromissione dal controllo e dalla gestione del proprio conto corrente personale, in tal modo basandosi su mere presunzioni e obliterando la prova testimoniale.

In ogni caso non si comprenderebbe quale sia stato il contributo morale o materiale alla condotta distrattiva attuata dall'amministratrice della società.

2.9. Con il nono motivo di ricorso, corrispondente al quinto motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, con riferimento al capo 5), la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1,

I. fall. e 125, comma 3, cod. proc. pen.

Con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta per effetto di operazioni dolose, il Tribunale ha prosciolto l'imputato affermando che mancava la prova che l'inadempimento delle obbligazioni tributarie fosse il risultato di una precisa scelta dell'amministratore nella gestione della società, in quanto le obbligazioni inadempiute erano sorte a seguito di un accertamento dell'Agenzia delle entrate secondo il quale sulle attività di finanziamento alle controllate avrebbero dovuto essere calcolati gli interessi ed avverso tale accertamento era stato proposto un ricorso alla commissione tributaria che non era stato coltivato a seguito del fallimento.

Il Pubblico ministero aveva proposto appello osservando che vi era nesso causale tra l'inadempimento dell'obbligazione tributaria ed il fallimento, poiché lo stesso Tribunale aveva evidenziato le dimensioni dell'indebitamento.

La difesa aveva evidenziato con una memoria che non si era in presenza di un sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e che gli accertamenti tributari erano intervenuti dopo il 2011, successivamente alla dichiarazione di fallimento, e che essi dipendevano da un'errata interpretazione della normativa tributaria. [OSCURATO:SOCIETA] merito ha accolto l'impugnazione del Pubblico ministero, condannando l'imputato anche per il reato di cui al capo 5), basandosi sulla deposizione del luogotenente Spadaro, che ha riferito che il debito tributario, depurato da interessi e sanzioni, maturato nel periodo in cui la società era stata amministrata da [OSCURATO:PERSONA], era di euro 1.438.799, ed osservando che i debiti tributari avevano inciso in maniera rilevante al complessivo importo del passivo.

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola la legge penale perché afferma la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta impropria fiscale esclusivamente sulla base dell'importo dei tributi non pagati, mentre andava verificato se l'inadempimento dei debiti tributari fosse stato sistematico e frutto di una consapevole scelta gestionale.

Inoltre, la motivazione è carente, perché non vi è certezza sulla effettività del #7 12debito fiscale, non risultante da una sentenza passata in giudicato.

Avverso l'accertamento era stato proposto ricorso in commissione tributaria, ma il giudizio si era interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento e successivamente l'Agenzia delle entrate non aveva chiesto l'ammissione del credito tributario al passivo fallimentare e su tali circostanze la Corte territoriale non ha affatto motivato.

Neppure la Corte di appello ha motivato sul nesso causale tra inadempimento fiscale e fallimento.

In ogni caso, poi, la Corte di appello avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale.

Né la Corte di merito ha fornito una motivazione rafforzata in ordine alla sistematicità degli inadempimenti tributari e al nesso causale tra essi e la dichiarazione di fallimento, ove si consideri che proprio tali elementi erano stati esclusi dal Tribunale.

2.9. Con il decimo motivo di ricorso, corrispondente al sesto motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva e precisamente di una perizia tecnico-contabile, onde accertare se le operazioni oggetto di contestazione, avessero o meno natura distrattiva. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha affermato che la perizia sarebbe stata tardivamente richiesta e comunque sarebbe irrilevante, in quanto non in grado di scalfire gli argomenti da essa posti a base della decisione, fondati su dati documentali incontrovertibili.

In realtà era stato dedotto che le somme erogate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da [OSCURATO:PERSONA] erano maggiori di ben euro 605.000,00 rispetto alle somme erogate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] e alle altre società e che al momento dell'adozione delle delibere la situazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era tale da escludere la possibilità di ledere il ceto creditorio e che le somme erogate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano state utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] per finanziare la propria attività professionale con evidenti vantaggi compensativi per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma sulla utilità della perizia a chiarire tali punti la sentenza qui impugnata ha omesso di pronunciarsi.

3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo, il quinto ed il decimo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente perché strettamente connessi in quanto tutti volti ad attaccare 13l'affermazione di penale responsabilità per il capo 1), sono infondati.

Quanto al denunciato travisamento del contenuto della relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, deve osservarsi che questa non è la sola prova dalla quale la Corte territoriale ha desunto che [OSCURATO:PERSONA], già al momento della erogazione dei finanziamenti in suo favore da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era gravemente indebitato verso l'Erario e quindi non in grado di restituire le somme ricevute dalla società, poiché in realtà la Corte di appello ha fondato tale conclusione in via principale sulla deposizione del luogotenente della Guardia di [OSCURATO:PERSONA].

Tale conclusione viene ritenuta illogica dal ricorrente, che sostiene in modo apodittico che il suo debito verso l'Erario non lo rendeva insolvibile, ben potendo egli far fronte alle pretese fiscali, ove fossero state azionate.

Sul punto, tuttavia, la censura è da una parte generica, perché si limita a contraddire in modo assertivo il ragionamento svolto dalla Corte di merito sulla base della sua elevata capacità reddituale, e da altra parte versata in fatto, laddove vorrebbe trarre dalla avvenuta restituzione della somma di euro 500.000,00 la dimostrazione della sua solvibilità, invocando una valutazione di merito non consentita in questa sede di legittimità.

Quanto alla mancata attivazione dell'imputato nel richiedere, quale amministratore della fallita, a sé stesso, quale debitore, la restituzione dei finanziamenti erogati, deve osservarsi che trattasi di comportamento irrilevante, dovendo ritenersi già distrattiva la condotta consistita nell'erogare, quale amministratore della fallita, a sé stesso i finanziamenti che poi non sono più stati restituiti.

Deve in primo luogo rilevarsi che, nell'ambito del codice civile, il «gruppo di società» costituisce oggetto di un riconoscimento solo indiretto, senza formule definitorie, agli artt. 2497 e segg. cod. civ., ove si rinviene la disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento.

Dalla disciplina della direzione e del coordinamento tra società si ricava che si può propriamente discorrere di «gruppo» solo in quelle dinamiche in cui una di tali società (la capogruppo) esercita la propria attività d'impresa dirigendo e coordinando le altre (vedi Cass. Sez. 1 civ., 31/07/2017, n. 19014, Rv. 645174 - 01).

Tuttavia, in ogni caso, anche ipotizzando l'applicazione della disciplina del gruppo societario al caso di specie, in cui l'attività di coordinamento sarebbe stata operata da [OSCURATO:PERSONA], la erogazione dei finanziamenti in favore dell'odierno ricorrente ha natura distrattiva, poiché, secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di merito, all'epoca del finanziamento era prevedibile che egli, già pesantemente indebitato verso l'Erario, non fosse in condizioni di restituire tutte le somme ricevute a titolo di finanziamento e quindi, sulla base di una valutazione operata ex ante, i predetti finanziamenti a lui erogati non erano in grado di 14apportare alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alcun vantaggio compensativo, a nulla rilevando che essi entrassero astrattamente nell'oggetto sociale e fossero o meno conformi all'autorizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA].

Né può rilevare che le pretese fiscali siano state azionate nei confronti dell'imputato solo nel 2011, dopo che il Ministero aveva sospeso i finanziamenti, atteso che, secondo quanto afferma la sentenza di appello, il debito fiscale era già maturato all'epoca dei finanziamenti, non avendo [OSCURATO:PERSONA] provveduto per anni al pagamento di alcuna tassa, inclusa l'imposta per il possesso degli autoveicoli, ed era quindi già prevedibile che prima o poi tali pretese sarebbero state azionate.

Laddove, poi, il ricorrente si duole dell'omessa acquisizione di una consulenza tecnica di parte e del mancato espletamento di una perizia volta ad accertare la prevedibilità ex ante dei vantaggi compensativi, deve osservarsi che, nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e che la valutazione discrezionale del giudice di appello sulla predetta richiesta, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto (Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S, Rv. 273653 - 01) e nel caso di specie il rigetto di tali richieste non risulta illogicamente motivato, avendo la Corte di merito affermato che la incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di restituire i finanziamenti emergeva già al momento della loro erogazione in virtù del suo enorme debito tributario, senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti in proposito.

Il ricorrente sostiene pure che la sua incapacità di restituire le somme ricevute dalla fallita è sopravvenuta alla loro erogazione e troverebbe causa nella sospensione dei finanziamenti ad opera del Ministero dello Sviluppo economico, nella revoca degli affidamenti bancari in favore delle società del gruppo e nella escussione delle garanzie fideiussorie che egli aveva rilasciato in favore delle stesse società, ma anche tale censura attiene al merito e non è proponibile in questa sede di legittimità.

Una volta accertato che i finanziamenti avevano di per sé stessi natura distrattiva, in virtù della originaria incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di rimborsarli perché già gravato da imponenti debiti tributari, non ha rilevanza che l'insolvenza ed il successivo fallimento delle varie società del gruppo sia derivato da tali vicende, poiché ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinando le risorse a impieghi estranei all'attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di 15distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se realizzati quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. 5, n. 34809 del 26/09/2025, Berto, Rv. 288725 - 01).

Quanto alla omessa valutazione dei cosiddetti «indici di fraudolenza», deve rilevarsi che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, secondo quanto ribadito dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

Ne consegue che, ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, non è necessario, come sostiene il ricorrente, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, che la disposizione di cui all'art. 216, n. 1, legge fall. riserva alla solo condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti.

Gli indici di fraudolenza possono rilevare, ai fini dell'accertamento del dolo, nei casi in cui la concreta condotta presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo nei casi, come quello in esame, in cui la società ha erogato finanziamenti per milioni di euro a favore del socio che, indebitato verso l'Erario per importi altrettanto milionari, con ogni probabilità non sarebbe stato in grado di restituire le somme ricevute.

2. Il secondo, il sesto ed il settimo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente perché strettamente connessi in quanto tutti volti ad attaccare l'affermazione di penale responsabilità per il capo 2), sono infondati.

Occorre distinguere tra i finanziamenti erogati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alle due partecipate e i prelievi effettuati dalla cassa della fallita.

2.1. Quanto ai finanziamenti, il Tribunale prima e la Corte di appello poi hanno ritenuto, quanto alle somme versate in conto del futuro aumento di capitale che la condotta distrattiva non sia consistita nella erogazione dei finanziamenti alle partecipate, ma nel non essersi l'amministratore [OSCURATO:PERSONA] attivato per ottenerne la restituzione quando le società non avevano più proceduto all'aumento del capitale sociale per il quale erano stati erogati.

Quanto, invece, al finanziamento soci erogato in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale ha considerato l'erogazione distrattiva per non essere ravvisabile un gruppo di società, mentre la Corte di appello ha ritenuto configurabile il gruppo societario e ha considerato i finanziamenti in origine del tutto leciti.

Per la Corte territoriale la condotta distrattiva, per tutti i finanziamenti, non è consistita nella loro erogazione, ma nella inerzia di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe omesso di16 /9/richiedere la restituzione delle somme dopo che le stesse non avevano più provveduto agli aumenti di capitale.

Il ricorrente sostiene che, trattandosi di finanziamenti in conto di futuro aumento di capitale, di essi non era possibile ottenere la restituzione, trattandosi di crediti postergati rispetto ad ogni altro credito.

Deve, in effetti, osservarsi che, come già affermato da questa Sezione (vedi Sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023, Simeone, Rv. 285200 - 01) i versamenti operati dai soci in conto di futuro aumento di capitale, pur non incrementando immediatamente il capitale sociale, e pur non attribuendo alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale di rischio (non conseguendo essi ad una specifica deliberazione assembleare di aumento dello stesso, ma essendo effettuati in previsione di essa) hanno tuttavia una causa che, di norma, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quella del capitale di rischio, imprimendo, essa, loro la destinazione a capitale di rischio - e non di credito - sicché vanno iscritti in un'apposita riserva «in conto futuro aumento capitale», che trova sede nel passivo dello stato patrimoniale, e non come debiti della società, non dando essi luogo a crediti esigibili da parte del socio, potendo essere chiesti in restituzione - stante il vincolo di destinazione - solo nel caso in cui l'aumento di capitale non sia intervenuto entro il termine stabilito dalle parti o dal giudice - a cui può ricorrere il socio nel caso in cui il termine non sia stato preventivamente stabilito - e, ove non sia stato fissato alcun termine, rimane impressa sulla somma versata la sua destinazione al futuro aumento di capitale.

Secondo la giurisprudenza civile di questa Corte di cassazione (Sez. 1 civ., ordinanza n. 24093 del 08/08/2023, Rv. 668858 - 01) i versamenti in conto futuro aumento di capitale «sono privi della natura del mutuo, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso; vanno, quindi, iscritti nei passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale».

Secondo la decisione sopra citata «L'apporto del socio produce l'acquisizione definitiva al patrimonio della società delle somme versate, da assimilare al capitale di rischio, cui vanno equiparate agli effetti sostanziali; la riserva così formata, al pari delle riserve ordinarie o facoltative per la quota eccedente la riserva legale, ha dunque di regola carattere disponibile, ma una eventuale distribuzione non costituisce un diritto soggettivo del socio [...l la dazione del denaro è finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva rinuncia, che il socio porrà in essere dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione.

Si è parlato di una riserva "personalizzata" o "targata", in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che abbiano effettuato il versamento in relazione all'entità delle somme da ciascuno erogate 17(Cass. 24 luglio 2007, n. 16393; Cass. 19 marzo 1996, n. 2314).

Ove l'aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato: non a titolo di rimborso di somma data a mutuo, ma per essere venuta successivamente meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebito.».

Recependo tale impostazione, questa Sezione ha già avuto modo di affermare (Sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023, Rv. 285200 - 01), in tema di reati fallimentari, che integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale sia la restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale, prima della scadenza del termine, pattuito o fissato dal giudice, per l'approvazione dell'aumento di capitale programmato, sia la restituzione operata, in assenza della fissazione di tale termine, nel corso della vita della società.

Ed invero, in quest'ultimo caso non nascerebbe un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale residua! claimant (Sez. 1, civile, n. 7919 del 20/04/2020, Rv. 657564 - 01).

Soltanto a seguito del verificarsi della mancata adozione della delibera di aumento del capitale nel termine fissato sorge il diritto dei soci conferenti alla restituzione delle somme, mentre, qualora non sia stabilito alcun termine, le somme devono restare vincolate alla copertura dell'aumento di capitale.

Laddove la restituzione avvenga prima che il termine, stabilito dalle parti o, in mancanza, dal giudice, sia scaduto, l'amministratore della società che avrebbe dovuto procedere all'aumento di capitale sarà responsabile di bancarotta fraudolenta distrattiva.

Il che, tuttavia, non sta a significare che il socio che ha effettuato il finanziamento in conto del futuro aumento del capitale non possa attivarsi per ottenere la restituzione.

Il ricorrente afferma che non era stato fissato un termine entro il quale procedere al futuro aumento di capitale da parte delle due partecipate, ma egli, come si è detto sopra, quale amministratore della Oris ben avrebbe potuto chiederne la fissazione al giudice ed una volta scaduto chiedere la restituzione delle somme a titolo di ripetizione di indebito.

L'omissione di tali condotte vale ad integrare una condotta distrattiva.

Per escludere la penale responsabilità del ricorrente non basta quindi osservare che non era possibile ottenerne la restituzione perché non era stato fissato un termine per l'aumento di capitale, ma è necessario dimostrare che anche laddove il ricorrente si fosse attivato tempestivamente per richiedere la fissazione del termine e, una volta che questo fosse scaduto, ripetere le somme, non avrebbe 18potuto conseguire il rimborso della somma erogata, in quanto in tale lasso di tempo sarebbe comunque sopravvenuta l'insolvenza della partecipata, ma su tale questione, che presupporrebbe un accertamento fattuale, la Corte di appello non ha potuto motivare perché la questione non è stata sollevata con l'atto di appello.

La censura di carenza di motivazione è, quindi, manifestamente infondata e nel resto la censura appare inammissibile.

Quanto al finanziamento erogato in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. non in conto di futuro aumento di capitale, trattandosi di finanziamento erogato a titolo di mutuo, ben poteva la società rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] attivarsi per ottenerne la restituzione e quindi la dolosa omissione vale ad integrare una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale, come già affermato dalla Corte territoriale.

2.2. Quanto alla somma di circa euro 123.000,00 indebitamente prelevata dalla cassa sociale, deve osservarsi che la Corte di appello ha cura di precisare che la rettifica è stata effettuata attraverso l'esame della contabilità relativa al periodo in cui la società era amministrata dall'odierno ricorrente e che analizzando le uscite dalla cassa rimaste prive di giustificazione ed attuate nel corso degli anni in cui la società è stata amministrata da [OSCURATO:PERSONA] è emersa la somma indicata nel capo di imputazione.

Proprio perché, durante il periodo in cui egli ha amministrato la società, le movimentazioni di denaro sono state tutte annotate nella contabilità della fallita è stato possibile individuare i trasferimenti non assistiti da alcuna giustificazione.

Anche il Tribunale afferma che, come riferito dal luogotenente [OSCURATO:PERSONA], dall'analisi della documentazione contabile risultavano prelievi effettuati negli anni 2006, 2007 e 2008 per un importo complessivo di euro 123.000,00.

Non risultando che le somme prelevate dall'odierno ricorrente siano state utilizzate per scopi inerenti all'oggetto sociale, i prelievi hanno natura distrattiva.

3. Il terzo e l'ottavo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente perché strettamente connessi in quanto tutti volti ad attaccare l'affermazione di penale responsabilità per il capo 4), sono infondati. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha evidenziato che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva effettuato diversi bonifici bancari nel periodo dal 13 dicembre 2011 al 23 maggio 2012, ossia nel periodo in cui era amministrata da [OSCURATO:PERSONA], per complessivi euro 116.932,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA].

I bonifici recano quale causale «finanziamento socio [OSCURATO:PERSONA]» o «finanziamento socio» o «finanziamento soci».

Non essendo [OSCURATO:PERSONA] più socio della fallita, il trasferimento delle somme in favore dell'imputato è stato ritenuto privo di alcuna giustificazione, neppure sotto forma di vantaggi compensativi. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato a titolo di19 /g/extraneus concorrente nel delitto di bancarotta commesso dall'amministratrice della fallita, osservando che egli ha contribuito materialmente, attraverso la ricezione delle somme, e moralmente.

In particolare, poiché la causale dei bonifici era «finanziamento socio [OSCURATO:PERSONA]» è stato ritenuto che la perdita da parte sua della posizione di socio fosse solo formale e che, quindi, egli, avendo già amministrato a lungo la società, conoscesse bene le condizioni in cui la stessa versava.

Inoltre, ha ritenuto che egli fosse a conoscenza dell'invio sul suo conto corrente delle somme bonificate, sia perché queste erano affluite a più riprese in un lungo arco temporale, sia perché l'importo consistente dei singoli bonifici e della somma nel suo complesso, cosicché non era verosimile che i bonifici restassero inosservati anche da un correntista distratto.

Quanto, poi, alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali il conto corrente era da lui gestito tramite il servizio di home banking, la Corte ha osservato che dalle stesse risulta che il dichiarante era delegato ad operare sui conti correnti dell'imputato, ma non risulta che l'imputato «non conservasse integra la gestione del proprio conto sia pure insieme all'[OSCURATO:PERSONA]».

Ha quindi ritenuto sussistente il concorso materiale dell'odierno imputato accompagnato dalla volontà di concorrere nella condotta distrattiva dell'amministratrice della fallita.

La motivazione rese dalla Corte di appello risulta adeguata, completa e priva di contraddizioni o illogicità e laddove il ricorrente sostiene che sarebbero state travisate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], egli in realtà invoca una loro rivalutazione non consentita in questa sede di legittimità.

4. Il quarto motivo di ricorso è fondato laddove, in relazione al reato contestato al capo 5) dell'imputazione, il ricorrente si duole dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Per tale imputazione, la bancarotta fraudolenta impropria c.d.

«fiscale», [OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto dal Tribunale che, tra l'altro, ha attribuito rilievo alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], commercialista della fallita, secondo il quale il debito tributario della fallita derivava da maggiori redditi conseguenti all'omesso computo degli interessi sui finanziamenti che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva negli anni erogato in favore delle partecipate; inoltre, sono stati ritenuti fandati alcuni rilievi formulati dai consulenti tecnici, che avevano segnalato che il mancato pagamento delle maggiori imposte non era collegabile ad una condotta di evasione ed era comunque coevo ad un credito per IVA. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha, invece, ritenuto generiche le dichiarazioni del teste 20Salvatore [OSCURATO:PERSONA] e comunque contraddette dalle dichiarazioni rese dal luogotenente Spadaro e dalla documentazione acquisita e ha quindi, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, affermato la responsabilità dell'imputato per tale reato. [OSCURATO:SOCIETA] appello non ha, tuttavia, proceduto alla rinnovazione dell'esame delle prove dichiarative ritenute rilevanti, come invece prescritto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., con conseguente nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112).

Anche recentemente questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di rinnovazione istruttoria, che il giudice di appello che, nel riformare una decisione assolutoria impugnata dal pubblico ministero, pronunzia sentenza di condanna in ragione di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, non può limitarsi, ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ad una rinnovazione selettiva di esse, né può scegliere le circostanze sulle quali deve avvenire la rinnovazione, in quanto ciò comporterebbe la violazione del diritto al contraddittorio, ma è tenuto a procedere alla loro rinnovazione integrale (Sez. 3, n. 37338 del 08/10/2025, C., Rv. 288892 - 01).

Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 01).

5. Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 5) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti private delle spese processuali relative al giudizio di legittimità.

Le altre censure contenute nel quarto motivo di ricorso e nel nono motivo di ricorso, che pure attacca l'affermazione di penale responsabilità per tale reato, restano assorbite.

Nel resto il ricorso deve essere rigettato. 21 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Cosenza il 06/01/1964 avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile Curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; uditi i difensori del ricorrente, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza del 18 maggio 2023 del Tribunale di Cosenza che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 1, 2, e 4), unificate a fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravato ex art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, applicate le circostanze attenuantigeneriche equivalenti alle aggravanti della pluralità delle condotte e del danno patrimoniale di rilevante gravità, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mentre aveva prosciolto il predetto dalle imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta impropria «fiscale» contestate rispettivamente ai capi 3) e 5). Più precisamente, la Corte territoriale, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] anche per la bancarotta fraudolenta impropria (capo 5), mantenendo inalterato il trattamento sanzionatorio. All'esito del giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato: - per avere, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 1 ottobre 2014, dal 31 ottobre 2006 al 16 settembre 2011, distratto la somma complessiva di euro 2.938.959,93 corrispondente ad operazioni destinate a fini personali (capo 1); - per avere, nella suddetta qualità, distratto le seguenti somme: - euro 817.934,15 versati alla [OSCURATO:SOCIETA]. per aumento di capitale; - euro 743.115,85 versati alla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di finanziamenti; euro 788.150,00 versati alla [OSCURATO:SOCIETA]. per aumento di capitale; euro 123.000,00 sottratti dalla cassa sociale dal 2006 al 2008 (capo 2); - per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 16 settembre 2011 alla data del fallimento, distratto la somma di euro 116.932,00 corrispondenti ad operazioni destinate a fini personali (capo 4); - per avere, nella suddetta qualità, cagionato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per effetto di operazioni dolose, omettendo dal 2006 l'adempimento delle obbligazioni fiscali per IRES, IVA e IRAP per un debito complessivo di euro 1.438.597,06 (capo 5). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori ciascuno dei quali ha depositato un atto di impugnazione, chiedendone l'annullamento ed articolando complessivamente dieci motivi. 2.1. Con il primo motivo, corrispondente al primo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione al capo 1), la violazione degli artt. 223, primo comma, e 216, primo comma, n. 1, I. fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche per effetto del travisamento delle prove, la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e l'omessa assunzione di una prova decisiva. Il ricorrente ha in primo luogo segnalato che la Corte di appello, pur confermando l'affermazione di penale responsabilità, è pervenuta a tale risultato sulla base di un ragionamento diverso da quello con il quale il Tribunale ha 2giustificato la sua decisione - con conseguente insussistenza di una «doppia conforme» -, poiché quest'ultimo aveva ritenuto inapplicabile la disciplina del gruppo societario ai rapporti tra l'imputato e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e le altre società del gruppo, mentre la Corte di appello, pur ritenendo applicabile detta disciplina, ha considerato che: a) al momento delle delibere assembleari di erogazione delle somme da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all'imputato quest'ultimo, già pesantemente indebitato verso l'Erario, non era in grado di restituire gli importi ricevuti; b) in ogni caso, trattandosi di operazioni infragruppo, per la loro legittimità sarebbe stato necessario fornire la prova, mancata, della sussistenza di vantaggi compensativi per la fallita. Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza qui impugnata è illogica e contraddittoria perché, quanto alla insolvibilità dell'imputato, la Corte territoriale aveva desunto tale dato dalla deposizione del luogotenente della Guardia di finanza [OSCURATO:PERSONA] e (a pag. 21 della sentenza di appello) dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi ex art. 14-ter, comma 3, legge n. 3 del 2012. Deduce che le erogazioni erano avvenute nel rispetto delle finalità statutarie, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'autorizzazione rilasciata dall'[OSCURATO:PERSONA] ed in considerazione dell'elevata capacità reddituale dell'imputato all'epoca dei fatti, circostanza riconosciuta anche dal teste [OSCURATO:PERSONA], dal Curatore fallimentare e dei consulenti tecnici di parte Cribari e Pozzoli. La solvibilità dell'imputato non poteva essere pregiudicata da un suo debito verso l'Erario, ben potendo egli far fronte alle pretese fiscali ove azionate. Inoltre l'imputato aveva restituito ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. più di euro 500.000,00, a dimostrazione della sua capacità di adempiere. Nella relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi non si fa menzione dei debiti dell'imputato verso l'Erario e tale riferimento è frutto di un evidente travisamento, in quanto in tale documento si afferma che le azioni esecutive per la riscossione del debito tributario sono state attivate solo nel 2011 ed in conseguenza della paralisi finanziaria cagionata dall'illegittima determinazione del Ministero dell'Economia. Stante la elevata capacità reddituale dell'imputato e la capacità di restituire euro 500.000,00 alla società, l'affermazione della Corte di appello secondo la quale egli non era solvibile al momento delle erogazioni in suo favore si presenta manifestamente illogica ed incongrua, perché smentita dalle risultanze istruttorie. Quanto alla mancata attivazione dell'imputato, quale amministratore della fallita, per riscuotere le somme erogategli dalla società da lui amministrata, trattasi di condotta differente da quella oggetto di contestazione e comunque contraddetta dall'avvenuta restituzione della somma di euro 500.000,00. 3Né può rilevare il contenuto della risposta fornita al Curatore fallimentare quando questo ha richiesto a [OSCURATO:PERSONA] la restituzione dei finanziamenti erogatigli, poiché tale richiesta è stata avanzata nel 2017, quando le condizioni dell'imputato erano del tutto mutate. Quanto alla mancata prova dei vantaggi compensativi, le erogazioni erano state effettuate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che a sua volta aveva ricevuto finanziamenti dall'imputato e da altre società del gruppo con un saldo attivo di oltre euro 604.000,00 per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ed erano funzionali allo sviluppo dell'attività professionale dell'imputato anche all'estero e alla realizzazione di un progetto industriale che coinvolgeva le partecipate ed era in avanzata fase di realizzazione. Lo sviluppo dell'attività professionale dell'imputato e la realizzazione del progetto avrebbero comportato indubbi vantaggi per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello, sostiene il ricorrente, ha mal applicato l'art. 2634 cod. civ., in quanto i vantaggi compensativi andavano valutati ex ante e non ex post. È, peraltro, illegittimo il rigetto della richiesta di rinnovazione della istruttoria, mediante acquisizione della documentazione contabile e della relazione del consulente tecnico di parte [OSCURATO:PERSONA], e di ammissione di una perizia tecnica contabile diretta ad un'eventuale conferma dei dati esposti in detta documentazione, in quanto si sarebbe dovuto consentire all'imputato di dimostrare la prevedibilità ex ante dei vantaggi compensativi, considerato soprattutto che la Corte di appello ha fondato l'affermazione di penale responsabilità sulla ritenuta falsità dei dati esposti nelle delibere societarie che autorizzavano l'erogazione dei finanziamenti. Per effetto di tale rigetto la motivazione si presenta contraddittoria e manifestamente illogica perché la Corte di appello ha ritenuto l'imputato colpevole in virtù della falsità di tali dati e della non evidenza dei vantaggi compensativi e ha, tuttavia, rigettato l'istanza volta alla acquisizione delle prove che avrebbero dimostrato la verità dei dati e la prevedibilità dei vantaggi compensativi. L'assunto della Corte di appello secondo la quale la affermazione dell'imputato, per cui la mancata restituzione delle somme sarebbe dipesa dalla sospensione dei finanziamenti attuata dal competente Ministero, sarebbe contraddetta dalla circostanza che anche dopo tale sospensione l'imputato aveva continuato a prelevare somme dalle casse sociali è anch'esso illogico, non avendo la Corte territoriale dato risposta alle censure formulate con l'atto di appello ed avendo invece travisato le risultanze processuali richiamate in tale atto. In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che la determina ministeriale che aveva sospeso i finanziamenti era stata dichiarata illegittima dal Tribunale amministrativo regionale, a conferma della imprevedibilità di tale sospensione, che le società del gruppo avevano già avviato il progetto 4utilizzando finanziamenti ottenuti grazie alle garanzie fideiussorie prestate da [OSCURATO:PERSONA] e che la sospensione dei finanziamenti aveva anche determinato l'immediata revoca degli affidamenti bancari e la richiesta del loro immediato rientro, determinando la paralisi finanziaria del gruppo societario. Tali circostanze avrebbero dovuto condurre la Corte territoriale ad escludere che esistesse un piano precostituito per depauperare la società poi fallita. [OSCURATO:SOCIETA] appello avrebbe anche omesso di accertare se, al momento della condotta, ricorressero i noti «indici di fraudolenza» per ritenere la stessa concretamente pericolosa e caratterizzata da propositi fraudolenti. Tali indici dovevano essere esclusi, in quanto all'epoca delle delibere assembleari che avevano autorizzato i finanziamenti la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era in buone condizioni patrimoniali e, anche per i rapporti con le altre società del gruppo, poteva confidare in futuri benefici derivanti dalla complessa operazione e non era prevedibile la paralisi finanziaria determinata dalla determina ministeriale che aveva sospeso l'erogazione dei finanziamenti da parte del Ministero dello sviluppo economico. 2.2. Con il secondo motivo, corrispondente al secondo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, con riferimento al capo 2), la violazione degli artt. 216 e 223 I. fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche per effetto del travisamento delle prove. A tal fine segnala che il finanziamento delle altre società del gruppo era l'oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la quale, per consentire alle partecipate di conseguire i finanziamenti agevolati da parte del Ministero per lo sviluppo economico, doveva per legge partecipare all'aumento del loro capitale sociale. Le operazioni di ricapitalizzazione delle partecipate non solo erano legittime, ma anche doverose. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha affermato la natura distrattiva di tali operazioni osservando che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere rilevato che le partecipate non avevano provveduto ad aumentare il capitale sociale, avrebbe dovuto attivarsi per ottenere la restituzione delle somme versate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alle stesse società. In tal modo, tuttavia, si afferma la penale responsabilità dell'imputato per una condotta diversa da quella oggetto di contestazione. Inoltre, se l'imputato avesse preteso la restituzione delle somme versate a titolo di aumento di capitale in pendenza del termine previsto dalle disposizioni ministeriali, non ancora scaduto al settembre 2011, avrebbe commesso un reato (Sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023, Simeone, Rv. 285200 - 01; Sez. 5, n. 41536 del 2024 del 09/10/2024, Gorelli, non massimata). Quanto, poi, alla distrazione dell'importo di euro 123.000,00, la Corte di 5appello ha riconosciuto che il dato emerge da una rettifica contabile effettuata nel 2014, quando [OSCURATO:PERSONA] non era più amministratore da almeno tre anni, ma ha respinto l'eccezione in ordine alla incertezza del dato e della sua riferibilità alla condotta dell'imputato, limitandosi ad affermare che nessun rilievo era stato formulato in ordine alla attendibilità della rettifica, effettuata attraverso l'esame della contabilità. Il ricorrente replica che l'assunto è contraddittorio ed illogico, atteso che sulla base di un mero artificio contabile non può procedersi ad alcun automatismo presuntivo quale prova della sussistenza della distrazione, non potendo pretendersi un'inversione dell'onere probatorio. Peraltro la Corte di appello ha affermato che, nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] è stato amministratore della società, tutte le movimentazioni di denaro che lo riguardavano erano state puntualmente annotate nella contabilità della società, sicché se vi fossero stati gli indebiti prelievi di cui alla imputazione, essi sarebbero risultati nella contabilità, senza necessità di ricorrere ad alcuna rettifica contabile volta a retrodatare i prelievi agli anni 2006-2008. Su tali rilievi, formulati con l'atto di appello, la Corte territoriale ha omesso di motivare. 2.3. Con il terzo motivo, corrispondente al terzo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, con riferimento al capo 4), la violazione degli artt. 216 e 223 I. fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche per effetto del travisamento delle prove. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un concorrente esterno nel delitto di bancarotta fraudolenta commesso dall'amministratrice [OSCURATO:PERSONA] e che non era verosimile che egli non fosse a conoscenza delle somme che l'amministratrice aveva fatto affluire sul suo conto corrente. Il ricorrente sostiene, allora, che il concorso dell'extraneus può essere affermato solo a condizione che quest'ultimo abbia consapevolmente contribuito, materialmente o moralmente, alla condotta distrattiva posta in essere dall'intraneus. [OSCURATO:PERSONA] beneficiario di tale condotta non dimostra di per sé tale contributo consapevole. [OSCURATO:SOCIETA] appello, poi, laddove ha affermato che non è credibile che egli non avesse contezza del versamento in suo favore delle somme, non emergendo che egli fosse stato estromesso dal controllo e dalla gestione del proprio conto corrente personale, ha omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] aveva appunto dichiarato che il conto corrente dell'imputato era gestito in via esclusiva dal predetto e che [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza delle entrate e delle uscite di somme dal conto, cosicché l'affermazione di penale responsabilità risulta la conseguenza del 6travisamento di tali dichiarazioni. 2.4. Con il quarto motivo, corrispondente al quarto motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, con riferimento al capo 5), la violazione degli artt. 603, comma 3-bis, e 179 cod. proc. pen. e degli artt. 110 cod. pen. e 216 e 223 I. fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che la Corte di appello ha, quanto al reato contestato al capo 5), ribaltato l'esito assolutorio della sentenza di primo grado, senza però procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative ritenute rilevanti in relazione a tale decisione. Mentre il Tribunale aveva ritenuto rilevante la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], commercialista della fallita — che aveva affermato che l'Agenzia delle entrate aveva svolto accertamenti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 con riferimento ai finanziamenti in favore delle controllate, per i quali avrebbero dovuto essere calcolati gli interessi, ed era stato proposto un ricorso innanzi alla commissione tributaria che non era stato più coltivato dopo la dichiarazione di fallimento — e del consulente tecnico di parte — per il quale l'accertamento non era collegabile ad una condotta di evasione ed era coevo ad un credito per IVA — la Corte di appello ha ritenuto le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] insufficienti, per avere il teste fatto genericamente riferimento a cartelle esattoriali senza specificarne gli importi e ha omesso di considerare le dichiarazioni del consulente tecnico di parte e quelle del curatore fallimentare, che aveva evidenziato come il rilevante carico tributario accertato trovava causa soprattutto nelle maggiorazioni per sanzioni ed interessi. In ogni caso la Corte di appello, anche in ordine a tale reato, non ha dato risposta alle specifiche osservazioni riportate nella memoria difensiva, in cui si evidenziava che l'amministrazione finanziaria non aveva presentato istanza di ammissione al passivo, che il debito tributario era maturato nel periodo successivo alla cessazione di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore della società fallita, con la conseguenza che egli non poteva essere ritenuto responsabile di una sistematica evasione delle imposte, e che il dissesto non era dipeso dal debito tributario, come riportato anche nella sentenza di primo grado. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso, corrispondente al primo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, con riferimento al capo 1), la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, I. fall. e 125, comma 3, cod. proc. pen. Evidenzia che mentre il Tribunale ha ritenuto che le erogazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore di [OSCURATO:PERSONA] integrassero distrazioni perché contrarie all'oggetto sociale e all'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad effettuare finanziamenti in favore di altre società del gruppo, non potendo la 7Ofin s.r.l. finanziare persone fisiche, e perché comunque non remunerative per la società poi fallita, la Corte territoriale ha ritenuto che ai finanziamenti erogati a [OSCURATO:PERSONA] fosse applicabile la disciplina in tema di gruppo societario e, tuttavia, ha comunque ritenuto tali condotte distrattive perché non era prevedibile che i finanziamenti avrebbero arrecato vantaggi compensativi al gruppo societario ed in particolare alla fallita, in quanto nelle delibere societarie non erano indicati i supposti vantaggi compensativi e comunque [OSCURATO:PERSONA], già al momento in cui i finanziamenti erano stati erogati, non era in grado di restituire le somme ricevute, in quanto pesantemente indebitato verso l'Erario, non avendo egli provveduto per anni a versare alcuna imposta, nonostante i rilevantissimi redditi personali dichiarati al fisco; non poteva, quindi, condividersi la tesi sostenuta dalla difesa secondo la quale per [OSCURATO:PERSONA] era divenuto impossibile restituire i finanziamenti solo a causa della illegittima, e quindi imprevedibile, determina del Ministero per lo sviluppo economico che aveva sospeso i finanziamenti alla società del gruppo; inoltre, [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avrebbe dovuto attivarsi per ottenere la restituzione dei finanziamenti concessi. Il ricorrente sostiene che la motivazione della Corte di appello è illogica e che i fatti, per come accertati dalla Corte di appello, potrebbero al massimo integrare un'operazione di grave imprudenza sanzionata a titolo di bancarotta semplice. Ricorre il difetto di motivazione perché con l'atto di appello si era dedotto che le circostanze fattuali sulle quali poggiavano gli argomenti posti a base della decisione erano insussistenti e sui motivi di appello la Corte territoriale ha omesso di motivare. In particolare, la sentenza omette di motivare sull'assenza di vantaggi compensativi. Con l'atto di appello si era dedotto che [OSCURATO:PERSONA] era il soggetto di riferimento del gruppo societario e deteneva il 9 9 °/o della [OSCURATO:SOCIETA], società a capo del gruppo, la quale finanziava la controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che a sua volta aveva partecipazioni maggioritarie nella [OSCURATO:SOCIETA]. e nella [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] finanziava [OSCURATO:PERSONA], per la sua attività di architetto svolta anche all'estero ed in particolare a Pechino, e le controllate [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. con versamenti in acconto a futuri aumenti di capitale. I progetti della [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. usufruivano di finanziamenti erogati dal Ministero per lo sviluppo economico. Se la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA] avessero guadagnato dall'attuazione di tali progetti, gli utili avrebbero avvantaggiato anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ed i vantaggi compensativi sarebbero stati evidenti in quanto il gruppo societario si sarebbe sviluppato. Nell'atto di appello era stato dedotto anche che i vantaggi compensativi erano evincibili dalle delibere che indicavano la causale dell'operazione, e la solvibilità fr 8del soggetto finanziato, desunta dalle sue dichiarazioni dei redditi, e la tempistica delle restituzioni. La sentenza omette di considerare le deduzioni difensive ed è contraddittoria laddove afferma che la sospensione dei finanziamenti da parte del Ministero per lo sviluppo economico non abbia inciso sulla crisi del gruppo societario. I progetti delle società partecipate erano stati avviati con i finanziamenti bancari erogati grazie alle garanzie fideiussorie rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] per importi estremamente rilevanti e nel 2010 il Ministero aveva sospeso i finanziamenti alle società, determinando l'interruzione dei progetti delle partecipate, l'escussione delle fideiussioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] e la crisi finanziaria dell'intero gruppo societario. La sentenza ha invece affermato che la crisi era già in atto nel 2007, mentre la sospensione delle erogazioni da parte del Mise è intervenuta nel 2010, ma la Corte di merito, confondendo la difficoltà finanziaria del 2007 con la vera e propria crisi del 2010, ha omesso di motivare. La motivazione è carente e contraddittoria laddove afferma che [OSCURATO:PERSONA], al momento delle delibere, non era in grado di restituire i finanziamenti provenienti dalla fallita. Con l'atto di appello si era dedotto che [OSCURATO:PERSONA] era esposto finanziariamente perché aveva finanziato la [OSCURATO:SOCIETA]. e, tramite questa, le altre società del Gruppo ed aveva garantito con il proprio patrimonio i finanziamenti ministeriali, mentre la sentenza di secondo grado si è limitata ad osservare che [OSCURATO:PERSONA] non aveva adempiuto le obbligazioni fiscali e che l'obbligo di restituzione era fissato per il 2009. In realtà la Corte di appello avrebbe dovuto considerare che [OSCURATO:PERSONA] era il beneficiario del gruppo che, laddove non fosse intervenuta la sospensione, avrebbe potuto generare utili in grado di permettere la restituzione dei finanziamenti. Il ricorrente aveva restituito euro 500.000,00, ma poi non aveva più potuto procedere alla restituzione dei finanziamenti perché il suo patrimonio personale era stato aggredito dalle banche ed egli era stato inserito nella centrale rischi della Banca d'Italia. La motivazione della sentenza impugnata è illogica laddove afferma che è censurabile che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non abbia chiesto la restituzione dei finanziamenti concessi. [OSCURATO:PERSONA] ben sapeva che tutte le società del gruppo erano in crisi e non era logico chiedere la restituzione di quanto non era possibile restituire. Il ricorrente sostiene che la motivazione è apodittica laddove si afferma che i finanziamenti configurano distrazioni perché la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al momento dell'adozione delle delibere era gravata da debiti. La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse gravata da debiti non significava che 9fosse insolvente. Nel momento in cui sono state emesse le delibere, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva debiti verso le banche o verso il fisco, ma solo verso la controllante [OSCURATO:SOCIETA]. 2.6. Il ricorrente con il sesto motivo, corrispondente al secondo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta, con riferimento al capo 2), la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, I. fall. e 125, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:SOCIETA] ha ritenuto che le somme versate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla [OSCURATO:SOCIETA]. per aumento di capitale fossero state distratte perché le due beneficiarie non avevano più aumentato il loro capitale e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva chiesto la restituzione delle somme. Quanto all'ulteriore finanziamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., esso integrava una distrazione poiché non era ravvisabile un gruppo societario e comunque mancava il vantaggio compensativo. Con l'atto di appello era stato dedotto che i finanziamenti erano conformi all'oggetto sociale e regolarmente deliberati e che i finanziamenti erano giustificati da vantaggi compensativi, in quanto la realizzazione dei progetti finanziati avrebbe prodotto utili dei quali la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe beneficiato. I finanziamenti a titolo di futuro aumento di capitale erano necessari per consentire alle partecipate di ottenere i finanziamenti agevolati dal Ministero per lo sviluppo economico e la circostanza che le due società partecipate non avessero più deliberato un aumento di capitale non valeva a trasformare le erogazioni in altrettante distrazioni; né la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto chiedere la restituzione dei finanziamenti, in quanto il gruppo era entrato in crisi a causa della sospensione dei finanziamenti ministeriali. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e, pur ammettendo che i finanziamenti rientravano nell'oggetto sociale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha ritenuto le condotte distrattive perché le partecipate non hanno aumentato il capitale e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha chiesto la restituzione delle somme. Deduce allora il ricorrente che la motivazione è illogica perché il finanziamento è avvenuto in conformità alla legge ed erano evidenti i possibili vantaggi compensativi perché l'aumento di capitale era una condizione richiesta dalla legge per usufruire dei finanziamenti agevolati da parte del Ministero. Peraltro la Corte di appello non chiarisce perché il mancato aumento del capitale sociale, la mancata richiesta di restituzione dei finanziamenti e l'assenza di vantaggi compensativi avrebbero determinato una distrazione ingiustificata. Con l'atto di appello si era dedotto che l'aumento di capitale non avrebbe arrecato alcun vantaggio perché le società erano entrate in crisi e la richiesta di restituzione sarebbe stata del tutto vana, in quanto le partecipate non erano in grado di restituire alcunché. I finanziamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] alle due partecipate erano vincolati sino 10alla effettuazione degli aumenti di capitale e non avrebbero potuto essere rimborsati, poiché altrimenti si sarebbero definitivamente persi i finanziamenti ministeriali. Inoltre, se [OSCURATO:PERSONA] si fosse attivato per ottenere la restituzione, sarebbe incorso in responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ai danni delle due partecipate. 2.7. Il ricorrente con il settimo motivo, corrispondente al terzo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta, con riferimento al capo 2), la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, I. fall. e 125, comma 3, cod. proc. pen. Segnala che il Tribunale lo ha condannato per avere distratto la somma di euro 123.000,00 negli anni dal 2006 al 2008 e che con l'atto di appello si era evidenziato che la prova degli indebiti prelievi si ricavava solo da una rettifica contabile eseguita nel 2014 in relazione agli anni dal 2006 al 2008 che risultava inattendibile, in quanto la stessa non trovava riscontro nella contabilità della fallita e nella documentazione bancaria e che quando la rettifica è stata compiuta [OSCURATO:PERSONA] non era più amministratore della società. [OSCURATO:SOCIETA] appello si è limitata ad affermare apoditticamente di condividere le conclusioni cui era giunto il Tribunale, senza fornire alcuna motivazione in ordine alle censure formulate con l'atto di appello. 2.8. Con l'ottavo motivo di ricorso, corrispondente al quarto motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, con riferimento al capo 4), la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, I. fall. e 125, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente segnala che il Tribunale ha affermato la sua responsabilità per avere, in concorso con la sorella [OSCURATO:PERSONA], distratto la somma di euro 116.932,00 per operazioni destinate a fini personali, sulla base dei bonifici bancari mediante i quali le somme erano state fatte affluire sul suo conto corrente nel periodo dal dicembre 2011 al maggio 2012, dopo che egli era cessato dalla carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] non ha ritenuto attendibile il teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva asserito di occuparsi della contabilità dell'imputato e di gestire i suoi conti personali. Con i motivi di appello era stato dedotto che egli aveva cessato formalmente e sostanzialmente di occuparsi della società poi fallita e che del suo conto corrente si occupava esclusivamente [OSCURATO:PERSONA], tramite l'home banking. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha confermato la penale responsabilità dell'imputato non quale amministratore di fatto della fallita, ma quale concorrente esterno nel reato commesso da [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., osservando 11che non era verosimile che egli non avesse conoscenza delle somme affluite sul suo conto corrente personale, non emergendo da alcun elemento la sua estromissione dal controllo e dalla gestione del proprio conto corrente personale, in tal modo basandosi su mere presunzioni e obliterando la prova testimoniale. In ogni caso non si comprenderebbe quale sia stato il contributo morale o materiale alla condotta distrattiva attuata dall'amministratrice della società. 2.9. Con il nono motivo di ricorso, corrispondente al quinto motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, con riferimento al capo 5), la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, I. fall. e 125, comma 3, cod. proc. pen. Con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta per effetto di operazioni dolose, il Tribunale ha prosciolto l'imputato affermando che mancava la prova che l'inadempimento delle obbligazioni tributarie fosse il risultato di una precisa scelta dell'amministratore nella gestione della società, in quanto le obbligazioni inadempiute erano sorte a seguito di un accertamento dell'Agenzia delle entrate secondo il quale sulle attività di finanziamento alle controllate avrebbero dovuto essere calcolati gli interessi ed avverso tale accertamento era stato proposto un ricorso alla commissione tributaria che non era stato coltivato a seguito del fallimento. Il Pubblico ministero aveva proposto appello osservando che vi era nesso causale tra l'inadempimento dell'obbligazione tributaria ed il fallimento, poiché lo stesso Tribunale aveva evidenziato le dimensioni dell'indebitamento. La difesa aveva evidenziato con una memoria che non si era in presenza di un sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e che gli accertamenti tributari erano intervenuti dopo il 2011, successivamente alla dichiarazione di fallimento, e che essi dipendevano da un'errata interpretazione della normativa tributaria. [OSCURATO:SOCIETA] merito ha accolto l'impugnazione del Pubblico ministero, condannando l'imputato anche per il reato di cui al capo 5), basandosi sulla deposizione del luogotenente Spadaro, che ha riferito che il debito tributario, depurato da interessi e sanzioni, maturato nel periodo in cui la società era stata amministrata da [OSCURATO:PERSONA], era di euro 1.438.799, ed osservando che i debiti tributari avevano inciso in maniera rilevante al complessivo importo del passivo. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola la legge penale perché afferma la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta impropria fiscale esclusivamente sulla base dell'importo dei tributi non pagati, mentre andava verificato se l'inadempimento dei debiti tributari fosse stato sistematico e frutto di una consapevole scelta gestionale. Inoltre, la motivazione è carente, perché non vi è certezza sulla effettività del #7 12debito fiscale, non risultante da una sentenza passata in giudicato. Avverso l'accertamento era stato proposto ricorso in commissione tributaria, ma il giudizio si era interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento e successivamente l'Agenzia delle entrate non aveva chiesto l'ammissione del credito tributario al passivo fallimentare e su tali circostanze la Corte territoriale non ha affatto motivato. Neppure la Corte di appello ha motivato sul nesso causale tra inadempimento fiscale e fallimento. In ogni caso, poi, la Corte di appello avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale. Né la Corte di merito ha fornito una motivazione rafforzata in ordine alla sistematicità degli inadempimenti tributari e al nesso causale tra essi e la dichiarazione di fallimento, ove si consideri che proprio tali elementi erano stati esclusi dal Tribunale. 2.9. Con il decimo motivo di ricorso, corrispondente al sesto motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva e precisamente di una perizia tecnico-contabile, onde accertare se le operazioni oggetto di contestazione, avessero o meno natura distrattiva. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha affermato che la perizia sarebbe stata tardivamente richiesta e comunque sarebbe irrilevante, in quanto non in grado di scalfire gli argomenti da essa posti a base della decisione, fondati su dati documentali incontrovertibili. In realtà era stato dedotto che le somme erogate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da [OSCURATO:PERSONA] erano maggiori di ben euro 605.000,00 rispetto alle somme erogate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] e alle altre società e che al momento dell'adozione delle delibere la situazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era tale da escludere la possibilità di ledere il ceto creditorio e che le somme erogate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano state utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] per finanziare la propria attività professionale con evidenti vantaggi compensativi per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma sulla utilità della perizia a chiarire tali punti la sentenza qui impugnata ha omesso di pronunciarsi. 3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo, il quinto ed il decimo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente perché strettamente connessi in quanto tutti volti ad attaccare 13l'affermazione di penale responsabilità per il capo 1), sono infondati. Quanto al denunciato travisamento del contenuto della relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, deve osservarsi che questa non è la sola prova dalla quale la Corte territoriale ha desunto che [OSCURATO:PERSONA], già al momento della erogazione dei finanziamenti in suo favore da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era gravemente indebitato verso l'Erario e quindi non in grado di restituire le somme ricevute dalla società, poiché in realtà la Corte di appello ha fondato tale conclusione in via principale sulla deposizione del luogotenente della Guardia di [OSCURATO:PERSONA]. Tale conclusione viene ritenuta illogica dal ricorrente, che sostiene in modo apodittico che il suo debito verso l'Erario non lo rendeva insolvibile, ben potendo egli far fronte alle pretese fiscali, ove fossero state azionate. Sul punto, tuttavia, la censura è da una parte generica, perché si limita a contraddire in modo assertivo il ragionamento svolto dalla Corte di merito sulla base della sua elevata capacità reddituale, e da altra parte versata in fatto, laddove vorrebbe trarre dalla avvenuta restituzione della somma di euro 500.000,00 la dimostrazione della sua solvibilità, invocando una valutazione di merito non consentita in questa sede di legittimità. Quanto alla mancata attivazione dell'imputato nel richiedere, quale amministratore della fallita, a sé stesso, quale debitore, la restituzione dei finanziamenti erogati, deve osservarsi che trattasi di comportamento irrilevante, dovendo ritenersi già distrattiva la condotta consistita nell'erogare, quale amministratore della fallita, a sé stesso i finanziamenti che poi non sono più stati restituiti. Deve in primo luogo rilevarsi che, nell'ambito del codice civile, il «gruppo di società» costituisce oggetto di un riconoscimento solo indiretto, senza formule definitorie, agli artt. 2497 e segg. cod. civ., ove si rinviene la disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento. Dalla disciplina della direzione e del coordinamento tra società si ricava che si può propriamente discorrere di «gruppo» solo in quelle dinamiche in cui una di tali società (la capogruppo) esercita la propria attività d'impresa dirigendo e coordinando le altre (vedi Cass. Sez. 1 civ., 31/07/2017, n. 19014, Rv. 645174 - 01). Tuttavia, in ogni caso, anche ipotizzando l'applicazione della disciplina del gruppo societario al caso di specie, in cui l'attività di coordinamento sarebbe stata operata da [OSCURATO:PERSONA], la erogazione dei finanziamenti in favore dell'odierno ricorrente ha natura distrattiva, poiché, secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di merito, all'epoca del finanziamento era prevedibile che egli, già pesantemente indebitato verso l'Erario, non fosse in condizioni di restituire tutte le somme ricevute a titolo di finanziamento e quindi, sulla base di una valutazione operata ex ante, i predetti finanziamenti a lui erogati non erano in grado di 14apportare alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alcun vantaggio compensativo, a nulla rilevando che essi entrassero astrattamente nell'oggetto sociale e fossero o meno conformi all'autorizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Né può rilevare che le pretese fiscali siano state azionate nei confronti dell'imputato solo nel 2011, dopo che il Ministero aveva sospeso i finanziamenti, atteso che, secondo quanto afferma la sentenza di appello, il debito fiscale era già maturato all'epoca dei finanziamenti, non avendo [OSCURATO:PERSONA] provveduto per anni al pagamento di alcuna tassa, inclusa l'imposta per il possesso degli autoveicoli, ed era quindi già prevedibile che prima o poi tali pretese sarebbero state azionate. Laddove, poi, il ricorrente si duole dell'omessa acquisizione di una consulenza tecnica di parte e del mancato espletamento di una perizia volta ad accertare la prevedibilità ex ante dei vantaggi compensativi, deve osservarsi che, nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e che la valutazione discrezionale del giudice di appello sulla predetta richiesta, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto (Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S, Rv. 273653 - 01) e nel caso di specie il rigetto di tali richieste non risulta illogicamente motivato, avendo la Corte di merito affermato che la incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di restituire i finanziamenti emergeva già al momento della loro erogazione in virtù del suo enorme debito tributario, senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti in proposito. Il ricorrente sostiene pure che la sua incapacità di restituire le somme ricevute dalla fallita è sopravvenuta alla loro erogazione e troverebbe causa nella sospensione dei finanziamenti ad opera del Ministero dello Sviluppo economico, nella revoca degli affidamenti bancari in favore delle società del gruppo e nella escussione delle garanzie fideiussorie che egli aveva rilasciato in favore delle stesse società, ma anche tale censura attiene al merito e non è proponibile in questa sede di legittimità. Una volta accertato che i finanziamenti avevano di per sé stessi natura distrattiva, in virtù della originaria incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di rimborsarli perché già gravato da imponenti debiti tributari, non ha rilevanza che l'insolvenza ed il successivo fallimento delle varie società del gruppo sia derivato da tali vicende, poiché ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinando le risorse a impieghi estranei all'attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di 15distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se realizzati quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. 5, n. 34809 del 26/09/2025, Berto, Rv. 288725 - 01). Quanto alla omessa valutazione dei cosiddetti «indici di fraudolenza», deve rilevarsi che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, secondo quanto ribadito dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). Ne consegue che, ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, non è necessario, come sostiene il ricorrente, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, che la disposizione di cui all'art. 216, n. 1, legge fall. riserva alla solo condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti. Gli indici di fraudolenza possono rilevare, ai fini dell'accertamento del dolo, nei casi in cui la concreta condotta presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo nei casi, come quello in esame, in cui la società ha erogato finanziamenti per milioni di euro a favore del socio che, indebitato verso l'Erario per importi altrettanto milionari, con ogni probabilità non sarebbe stato in grado di restituire le somme ricevute. 2. Il secondo, il sesto ed il settimo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente perché strettamente connessi in quanto tutti volti ad attaccare l'affermazione di penale responsabilità per il capo 2), sono infondati. Occorre distinguere tra i finanziamenti erogati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alle due partecipate e i prelievi effettuati dalla cassa della fallita. 2.1. Quanto ai finanziamenti, il Tribunale prima e la Corte di appello poi hanno ritenuto, quanto alle somme versate in conto del futuro aumento di capitale che la condotta distrattiva non sia consistita nella erogazione dei finanziamenti alle partecipate, ma nel non essersi l'amministratore [OSCURATO:PERSONA] attivato per ottenerne la restituzione quando le società non avevano più proceduto all'aumento del capitale sociale per il quale erano stati erogati. Quanto, invece, al finanziamento soci erogato in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale ha considerato l'erogazione distrattiva per non essere ravvisabile un gruppo di società, mentre la Corte di appello ha ritenuto configurabile il gruppo societario e ha considerato i finanziamenti in origine del tutto leciti. Per la Corte territoriale la condotta distrattiva, per tutti i finanziamenti, non è consistita nella loro erogazione, ma nella inerzia di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe omesso di16 /9/richiedere la restituzione delle somme dopo che le stesse non avevano più provveduto agli aumenti di capitale. Il ricorrente sostiene che, trattandosi di finanziamenti in conto di futuro aumento di capitale, di essi non era possibile ottenere la restituzione, trattandosi di crediti postergati rispetto ad ogni altro credito. Deve, in effetti, osservarsi che, come già affermato da questa Sezione (vedi Sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023, Simeone, Rv. 285200 - 01) i versamenti operati dai soci in conto di futuro aumento di capitale, pur non incrementando immediatamente il capitale sociale, e pur non attribuendo alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale di rischio (non conseguendo essi ad una specifica deliberazione assembleare di aumento dello stesso, ma essendo effettuati in previsione di essa) hanno tuttavia una causa che, di norma, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quella del capitale di rischio, imprimendo, essa, loro la destinazione a capitale di rischio - e non di credito - sicché vanno iscritti in un'apposita riserva «in conto futuro aumento capitale», che trova sede nel passivo dello stato patrimoniale, e non come debiti della società, non dando essi luogo a crediti esigibili da parte del socio, potendo essere chiesti in restituzione - stante il vincolo di destinazione - solo nel caso in cui l'aumento di capitale non sia intervenuto entro il termine stabilito dalle parti o dal giudice - a cui può ricorrere il socio nel caso in cui il termine non sia stato preventivamente stabilito - e, ove non sia stato fissato alcun termine, rimane impressa sulla somma versata la sua destinazione al futuro aumento di capitale. Secondo la giurisprudenza civile di questa Corte di cassazione (Sez. 1 civ., ordinanza n. 24093 del 08/08/2023, Rv. 668858 - 01) i versamenti in conto futuro aumento di capitale «sono privi della natura del mutuo, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso; vanno, quindi, iscritti nei passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale». Secondo la decisione sopra citata «L'apporto del socio produce l'acquisizione definitiva al patrimonio della società delle somme versate, da assimilare al capitale di rischio, cui vanno equiparate agli effetti sostanziali; la riserva così formata, al pari delle riserve ordinarie o facoltative per la quota eccedente la riserva legale, ha dunque di regola carattere disponibile, ma una eventuale distribuzione non costituisce un diritto soggettivo del socio [...l la dazione del denaro è finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva rinuncia, che il socio porrà in essere dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione. Si è parlato di una riserva "personalizzata" o "targata", in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che abbiano effettuato il versamento in relazione all'entità delle somme da ciascuno erogate 17(Cass. 24 luglio 2007, n. 16393; Cass. 19 marzo 1996, n. 2314). Ove l'aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato: non a titolo di rimborso di somma data a mutuo, ma per essere venuta successivamente meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebito.». Recependo tale impostazione, questa Sezione ha già avuto modo di affermare (Sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023, Rv. 285200 - 01), in tema di reati fallimentari, che integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale sia la restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale, prima della scadenza del termine, pattuito o fissato dal giudice, per l'approvazione dell'aumento di capitale programmato, sia la restituzione operata, in assenza della fissazione di tale termine, nel corso della vita della società. Ed invero, in quest'ultimo caso non nascerebbe un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale residua! claimant (Sez. 1, civile, n. 7919 del 20/04/2020, Rv. 657564 - 01). Soltanto a seguito del verificarsi della mancata adozione della delibera di aumento del capitale nel termine fissato sorge il diritto dei soci conferenti alla restituzione delle somme, mentre, qualora non sia stabilito alcun termine, le somme devono restare vincolate alla copertura dell'aumento di capitale. Laddove la restituzione avvenga prima che il termine, stabilito dalle parti o, in mancanza, dal giudice, sia scaduto, l'amministratore della società che avrebbe dovuto procedere all'aumento di capitale sarà responsabile di bancarotta fraudolenta distrattiva. Il che, tuttavia, non sta a significare che il socio che ha effettuato il finanziamento in conto del futuro aumento del capitale non possa attivarsi per ottenere la restituzione. Il ricorrente afferma che non era stato fissato un termine entro il quale procedere al futuro aumento di capitale da parte delle due partecipate, ma egli, come si è detto sopra, quale amministratore della Oris ben avrebbe potuto chiederne la fissazione al giudice ed una volta scaduto chiedere la restituzione delle somme a titolo di ripetizione di indebito. L'omissione di tali condotte vale ad integrare una condotta distrattiva. Per escludere la penale responsabilità del ricorrente non basta quindi osservare che non era possibile ottenerne la restituzione perché non era stato fissato un termine per l'aumento di capitale, ma è necessario dimostrare che anche laddove il ricorrente si fosse attivato tempestivamente per richiedere la fissazione del termine e, una volta che questo fosse scaduto, ripetere le somme, non avrebbe 18potuto conseguire il rimborso della somma erogata, in quanto in tale lasso di tempo sarebbe comunque sopravvenuta l'insolvenza della partecipata, ma su tale questione, che presupporrebbe un accertamento fattuale, la Corte di appello non ha potuto motivare perché la questione non è stata sollevata con l'atto di appello. La censura di carenza di motivazione è, quindi, manifestamente infondata e nel resto la censura appare inammissibile. Quanto al finanziamento erogato in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. non in conto di futuro aumento di capitale, trattandosi di finanziamento erogato a titolo di mutuo, ben poteva la società rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] attivarsi per ottenerne la restituzione e quindi la dolosa omissione vale ad integrare una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale, come già affermato dalla Corte territoriale. 2.2. Quanto alla somma di circa euro 123.000,00 indebitamente prelevata dalla cassa sociale, deve osservarsi che la Corte di appello ha cura di precisare che la rettifica è stata effettuata attraverso l'esame della contabilità relativa al periodo in cui la società era amministrata dall'odierno ricorrente e che analizzando le uscite dalla cassa rimaste prive di giustificazione ed attuate nel corso degli anni in cui la società è stata amministrata da [OSCURATO:PERSONA] è emersa la somma indicata nel capo di imputazione. Proprio perché, durante il periodo in cui egli ha amministrato la società, le movimentazioni di denaro sono state tutte annotate nella contabilità della fallita è stato possibile individuare i trasferimenti non assistiti da alcuna giustificazione. Anche il Tribunale afferma che, come riferito dal luogotenente [OSCURATO:PERSONA], dall'analisi della documentazione contabile risultavano prelievi effettuati negli anni 2006, 2007 e 2008 per un importo complessivo di euro 123.000,00. Non risultando che le somme prelevate dall'odierno ricorrente siano state utilizzate per scopi inerenti all'oggetto sociale, i prelievi hanno natura distrattiva. 3. Il terzo e l'ottavo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente perché strettamente connessi in quanto tutti volti ad attaccare l'affermazione di penale responsabilità per il capo 4), sono infondati. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha evidenziato che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva effettuato diversi bonifici bancari nel periodo dal 13 dicembre 2011 al 23 maggio 2012, ossia nel periodo in cui era amministrata da [OSCURATO:PERSONA], per complessivi euro 116.932,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. I bonifici recano quale causale «finanziamento socio [OSCURATO:PERSONA]» o «finanziamento socio» o «finanziamento soci». Non essendo [OSCURATO:PERSONA] più socio della fallita, il trasferimento delle somme in favore dell'imputato è stato ritenuto privo di alcuna giustificazione, neppure sotto forma di vantaggi compensativi. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato a titolo di19 /g/extraneus concorrente nel delitto di bancarotta commesso dall'amministratrice della fallita, osservando che egli ha contribuito materialmente, attraverso la ricezione delle somme, e moralmente. In particolare, poiché la causale dei bonifici era «finanziamento socio [OSCURATO:PERSONA]» è stato ritenuto che la perdita da parte sua della posizione di socio fosse solo formale e che, quindi, egli, avendo già amministrato a lungo la società, conoscesse bene le condizioni in cui la stessa versava. Inoltre, ha ritenuto che egli fosse a conoscenza dell'invio sul suo conto corrente delle somme bonificate, sia perché queste erano affluite a più riprese in un lungo arco temporale, sia perché l'importo consistente dei singoli bonifici e della somma nel suo complesso, cosicché non era verosimile che i bonifici restassero inosservati anche da un correntista distratto. Quanto, poi, alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali il conto corrente era da lui gestito tramite il servizio di home banking, la Corte ha osservato che dalle stesse risulta che il dichiarante era delegato ad operare sui conti correnti dell'imputato, ma non risulta che l'imputato «non conservasse integra la gestione del proprio conto sia pure insieme all'[OSCURATO:PERSONA]». Ha quindi ritenuto sussistente il concorso materiale dell'odierno imputato accompagnato dalla volontà di concorrere nella condotta distrattiva dell'amministratrice della fallita. La motivazione rese dalla Corte di appello risulta adeguata, completa e priva di contraddizioni o illogicità e laddove il ricorrente sostiene che sarebbero state travisate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], egli in realtà invoca una loro rivalutazione non consentita in questa sede di legittimità. 4. Il quarto motivo di ricorso è fondato laddove, in relazione al reato contestato al capo 5) dell'imputazione, il ricorrente si duole dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Per tale imputazione, la bancarotta fraudolenta impropria c.d. «fiscale», [OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto dal Tribunale che, tra l'altro, ha attribuito rilievo alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], commercialista della fallita, secondo il quale il debito tributario della fallita derivava da maggiori redditi conseguenti all'omesso computo degli interessi sui finanziamenti che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva negli anni erogato in favore delle partecipate; inoltre, sono stati ritenuti fandati alcuni rilievi formulati dai consulenti tecnici, che avevano segnalato che il mancato pagamento delle maggiori imposte non era collegabile ad una condotta di evasione ed era comunque coevo ad un credito per IVA. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha, invece, ritenuto generiche le dichiarazioni del teste 20Salvatore [OSCURATO:PERSONA] e comunque contraddette dalle dichiarazioni rese dal luogotenente Spadaro e dalla documentazione acquisita e ha quindi, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, affermato la responsabilità dell'imputato per tale reato. [OSCURATO:SOCIETA] appello non ha, tuttavia, proceduto alla rinnovazione dell'esame delle prove dichiarative ritenute rilevanti, come invece prescritto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., con conseguente nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112). Anche recentemente questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di rinnovazione istruttoria, che il giudice di appello che, nel riformare una decisione assolutoria impugnata dal pubblico ministero, pronunzia sentenza di condanna in ragione di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, non può limitarsi, ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ad una rinnovazione selettiva di esse, né può scegliere le circostanze sulle quali deve avvenire la rinnovazione, in quanto ciò comporterebbe la violazione del diritto al contraddittorio, ma è tenuto a procedere alla loro rinnovazione integrale (Sez. 3, n. 37338 del 08/10/2025, C., Rv. 288892 - 01). Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 01). 5. Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 5) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti private delle spese processuali relative al giudizio di legittimità. Le altre censure contenute nel quarto motivo di ricorso e nel nono motivo di ricorso, che pure attacca l'affermazione di penale responsabilità per tale reato, restano assorbite. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. 21 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21598/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris