CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13661/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe ndicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione a: 1) esclusione dell'esimente della reazione agli atti arbitrari del p.u.; 2) diniego della sospensione condizionale della pena, nonostante la riconosciuta incensuratezza dell'imputato (motivi ribaditi pure con successiva memoria scritta). 2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi. 2.1. Quanto al primo, l'atto del pubblico ufficiale può ritenersi arbitrario allorché sia del tutto ingiustificato o persecutorio, ovvero abusivo e sproporzionato in relazione alla situazione, oppure quando, pur essendo sostanzialmente legittimo, sia incongruente rispetto alle modalità impiegate e alle finalità da perseguire, a causa della violazione dei doveri minimi di correttezza che devono caratterizzare l'agire dei pubblici ufficiali (così, tra molte, Sez. 5, n. 45245 del 25/10/2021, Atzeni, Rv. 282422). Nulla di tutto ciò si è verificato nello specifico, in cui, nel corso di legittima attività di polizia amministrativa, gli agenti si sono limitati alle corrette formalità d'identificazione dell'imputato, del tutto rituali e consentite benché, in ipotesi, egli fosse loro già noto. 2.2. In punto di sospensione condizionale, la motivazione della sentenza impugnata, di integrale e recettizio rinvio alle argomentazioni del primo giudice, può ritenersi adeguata, nel momento in cui si rivela manifestamente infondata la relativa doglianza mossa con l'atto d'appello e che si assume essere rimasta senza risposta. Il Tribunale, infatti, non è incorso in alcuna contraddizione, poiché, pur dando atto dell'incensuratezza "formale" dell'imputato, ha rilev'ato la presenza di plurimi "precedenti giudiziari" a suo carico, che ha poi valorizzato legittimamente - per fondarvi una prognosi sfavorevole di astensione dai delinquere per l'avvenire. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese de! procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro„ non ravvisando:si assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. CM7 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così de