CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 25865/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Campobasso in data 2 ottobre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Isernia in data 22 ottobre 2024, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186 cod. strada, commesso in data 20 novembre 2019; rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al mancato rilievo dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine di anni 5 in data anteriore alla sentenza della Corte d'appello; considerato che le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01); richiamato il principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite (Sez. Un., 12 dicembre 2024, Polichetti), secondo il quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; considerato che il termine di prescrizione, pari ad anni 5, è decorso alla data del 20 novembre 2024, e quindi in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza appellata; ritenuto, infatti, che l'art. 1, comma 11, I. 23 giugno 2017, n. 103, fa decorrere la sospensione dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2rilevato che, nel caso in esame, il termine di 5 anni è infatti scaduto in pendenza del termine di deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado, emessa il 22 ottobre 2024 (con motivazioni depositate in giorni 90); ritenuto, pertanto, che in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato il decorso del termine di prescrizione, con conseguente estinzione del reato ed annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; P.Q.M. Annulla P.Q.MIl Con i.1t estensore Il PresidenteDa TI auro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sezione ;/'I 1 O LUG 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kat 3 mente