CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 21606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente -Consigliere relatore - -Consigliere - CC– 10/06/2022 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9077del ruolo generale dell’anno 2014proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], ra ppresentat a e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce all’atto di costituzione del 23 febbraio 2021, elettivamente domiciliata in Roma, viaFederico Cesi, n. 21, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: accertamento analitico-induttivo – omessa dichiarazione di ricavi - Agenzia delle entrate, in persone del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, 419/12/2013, depositata in data30 settembre 2013; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 10 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato ad [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’istituto di bellezzaBeauty Planet, un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2007, aveva rettificato il reddito di impresa e irrogat o le conseguenti sanzioni ; avverso l’atto impositivo la contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno; avverso la sentenza del giudice di primo grado la contribuente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha rigettato l’appello; [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a sei motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; con ordinanza del 25 febbraio 2021 questa Corte, preso atto del deposito in data 24 febbraio 2021di una nota, da parte della ricorrente , con la quale comunicava di avere aderito alla definizione agevolata,ai sensi dell’art. 3, d.l. 119/2018,ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per acquisire informazioni dall’Agenzia delle entrate sull ’esito della domanda di definizione agevolata; ritenuto che: ai fini della definizione del presente giudizio, va dato atto che l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 21 marzo 2022, l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione; deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M. La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le h