Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:T:2009:158
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 14 maggio 2009 – US Steel Košice / Commissione
(causa T‑22/07)
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Atto di adesione – Condizione imposta al beneficiario di limitare le proprie vendite di prodotti piatti nell’“Unione allargata” – Lettera della Commissione che interpreta la condizione come applicabile ai mercati bulgaro e rumeno a far data dalla loro
adesione – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atto che produce effetti giuridici vincolanti – Lettera di un servizio della Commissione a uno Stato membro vertente sull’interpretazione di una nozione e con la quale si
invita lo Stato membro a discutere in merito – Esclusione (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 40-45)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione 22 novembre 2006, in quanto
interpreta la condizione imposta alla ricorrente di limitare le proprie vendite di prodotti piatti nell’«Unione allargata»
come applicabile ugualmente, a partire dal 1° gennaio 2007, ai mercati bulgaro e rumeno.
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
La US Steel Košice s.r.o. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
3)
La Repubblica slovacca sopporterà le proprie spese.