Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16510/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della Corte di appello di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udite le conclusioni dei difensori del Bianco, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto che il ricorso venga accolto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lecce in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 08/01/2016 riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, che venivano ritenute equivalenti alle aggravanti contestate al capo b), con conseguente riduzione della pena inflitta a sei anni di reclusione ed euro 1350,00 di multa e conferma nel resto della sentenza impugnata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo sei motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per illogicità manifesta nell'aver ritenuto sussistenti i delitti di usura ed estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa senza procedere ad un adeguato vaglio di credibilità della stessa; la versione fornita dal Bianco è stata ritenuta inverosimile e non credibile in mancanza di adeguata motivazione e senza tener conto delle dichiarazioni rese dai testi della difesa.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge; ricorre una mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta avanzata con i motivi di appello di perizia dattiloscopica sulla busta contenente il denaro che sarebbe stata consegnata nella mani dell'imputato dalla persona offesa; l'esito dell'accertamento avrebbe potuto condizionare la definizione della condotta quale estorsione tentata o consumata.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto all'applicazione degli art. 56, 629 cod. pen. con riferimento al punto della sentenza che ha ritenuto integrata l'estorsione nella forma consumata e non tentata, attesa la presenza della polizia giudiziaria al momento della consegna e l'assenza di una disponibilità autonoma del Bianco sul denaro oggetto di consegna.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione della legge penale nel calcolo della pena a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in ordine al computo della pena in tema di continuazione interna; le caratteristiche del fatto rendevano possibile una considerazione unitaria dello stesso, con esclusione dell'aumento per la continuazione interna, ricorrendo l'unicità del fine e la contestualità delle condotte.

2.6. Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta assoluta mancanza della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cocl. proc. pen. non essendo stato in alcun modo specificata la scelta di concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza piuttosto che di prevalenza, elemento questo specificamente proposto nei motivi di appello.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA].

1. I motivi proposti sono generici e infondati, il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.

In via preliminare occorre premettere che la responsabilità del ricorrente per i delitti allo stesso ascritti è stata ritenuta sia dal giudice di primo grado, che dalla Corte di appello, che ha semplicemente inciso con la propria decisione la dosimetria della pena.

La Corte di appello ha, infatti, pienamente condiviso, richiamandolo sia direttamente che per relationem, il ragionamento logico - giuridico, articolato e puntuale, del Tribunale, facendo integrale rinvio alla motivazione del giudice di primo grado.

Ciò posto, si deve rilevare che i motivi introdotti dall'odierno ricorrente tendono all'evidenza a proporre una diversa lettura nel merito, alternativa a quella oggetto del provvedimento impugnato.

La Corte di merito ha, contrariamente a quanto dedotto con i motivi di ricorso, dato conto delle argomentazioni approfondite svolte dal Tribunale, ha sintetizzato i motivi di gravame ed ha svolto autonome valutazioni.

In tal senso si deve ricordare che, quando vi è stata non solo la medesima decisione, ma anche una concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01).

Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'íter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01).

Neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa, comunque, essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-01): ciò è all'evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie.

In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01).

Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, qualora le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, in. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, IDerna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01).

2. Ciò premesso, occorre considerare che diversi motivi di ricorso, ed in particolare i primi tre, pur essendosi formalmente espressi richiamando censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, non hanno, effettivamente, denunciato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, o la ricorrenza di un'effettiva violazione di legge, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio.

Con le argomentazioni difensive sono state, quindi, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01).

Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01.).

3. I primi due motivi di ricorso, chiaramente introdotti al fine di ottenere una lettura alternativa degli elementi già considerati dal giudice di merito, scontano tra l'altro un'evidente genericità, che caratterizzava anche i motivi di appello.

L'argomento di critica, tutto incentrato sulla mancanza di attendibilità della persona offesa, non si confronta con la puntuale motivazione della Corte di appello e del Tribunale, che hanno ricostruito, con motivazione logica, lineare, chiara e del tutto priva di aporie la natura dei rapporti tra la persona offesa e il Bianco e la mancanza di riscontri volti a saggiare la veridicità e credibilità della versione fornita dal Bianco.

In tal senso è stata anche evidenziata la scarsa significatività delle altre testimonianze richiamate dal ricorrente (tutti testi che avevano riportato informazioni de relato, comunque, di relativa portata), l'irrilevanza dello stato dei rapporti tra il Romano e la sua ex-compagna.

E' stata, inoltre, rilevata l'inconciliabilità tra la versione fornita dal ricorrente e l'avvenuta consegna da parte del Romano al Bianco di assegni in garanzia compilati in parte a penna e in parte a matita, d'importo superiore rispetto a quanto effettivamente consegnato.

Deve, dunque, osservarsi che l'insieme delle! circostanze oggetto di valutazione da parte del giudice di secondo grado rappresenta una logica ricostruzione del proprio convincimento, che chiarisce anche il mancato accoglimento dell'istanza, già rigettata in primo grado, volta ad ottenere una perizia dattiloscopica, emergendo la sostanziale inutilità di tale accertamento in considerazione dei molteplici elementi acquisiti e valutati, tra i quali anche una serie di dialoghi e contatti, oggetto di captazione, tra il Bianco e il Romano, che conducevano alla consegna del denaro, con diretta osservazione da parte degli agenti operanti presenti sul luogo, come evidenziato dalla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] (che solo dopo il passaggio dei soldi al Bianco aveva eseguito un segnale convenzionale, concordato con i colleghi appostati all'esterno dello stabile).

L'insieme degli elementi considerati dal giudice di appello, il richiamo esplicito e la condivisione della motivazione del giudice di primo grado, evidenziano con chiarezza e logicità, in assenza di aporie, il convincimento del giudice quanto alla ricorrenza di una piena prova in ordine al reato di usura e di estorsione pienamente consumata, così come oggetto di contestazione, con conseguente non decisività al fine del decidere dell'attività tecnica richiesta anche in appello e già rigettata in primo grado.

Nel complesso della valutazione del giudice di appello, che ha ampiamente motivato il proprio convincimento, non ricorre alcuna criticità.

In tal senso si deve richiamare il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento.(Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01).

4. Con il terzo motivo di ricorso è stata contestualmente dedotta violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'aver ritenuto il giudice di appello integrata l'estorsione in forma consumata piuttosto che tentata.

Occorre, in via preliminare, considerare come sul punto non sia stato proposto puntuale e specifico motivo di appello, con conseguente inammissibilità del motivo proposto in questa sede.

La lettura dell'atto di appello, nonc:hé dei motivi ivi articolati in forma confusa e non specifica, evidenziano come nel corpo dell'atto di appello non sia presente alcuna specifica censura in tal senso, da riferire alla sentenza di primo grado nell'ampia parte motivazionale nella quale si sofferma sull'estorsione, caratteristiche della stessa e valutazione delle aggravanti contestate nell'ambito del capo di imputazione.

Il tema emerge, per il vero solo indirettamente e piuttosto 6 mit_ genericamente, con riferimento all'argomentazione proposta, che non si può all'evidenza considerare un vero e proprio motivo di appello, circa la necessità di disporre una perizia dattiloscopica.

Correttamente il giudice di appello non ha ritenuto tale generica e assertiva affermazione quale motivo di appello in mancanza di qualsiasi considerazione critica correlata alla motivazione del giudice di primo grado.

Anche con il terzo motivo di ricorso il ricorrente ha richiesto in concreto una lettura alternativa del materiale probatorio non consentita in questa sede, senza, tra l'altro tener conto del costante principio affermato in tema di estorsione, che qui si intende ribadire, secondo il quale ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile, in quanto ll'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo. (Sez. 2, n.12675 del 20/12/2018, Sirbu, Rv.275417-01; Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, Russo, Rv. 254450-01; Sez. 2, n. 27601 del 19/06/2009, Gandolfi, Rv. 244671-01; Sez.

U, in. 19 del 27/10/1999, Campanella, Rv. 214642-01).

5. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente contesta il criterio di computo della pena a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte di appello.

Il ricorrente difetta di interesse al motivo, tenuto conto del mancato computo nella determinazione della pena da parte della Corte di appello della recidiva specifica ed infraquinquennale contestata e dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen.

Nella determinazione della pena non si ravvisa di fatto alcun profilo di criticità, avendo il giudice di appello motivato esplicitamente in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche mediante la considerazione di alcuni elementi ritenuti rilevanti e significativi nella scelta del regime di equivalenza con la sola aggravante delle persone riunite (evidentemente riferita al tentativo di estorsione aggravata, per il quale legittimamente la pena base è stata indicata con il metodo diretto o sintetico).

Ricorre nel caso in esame una motivazione sufficiente, congrua e priva di qualsiasi arbitrio, con chiara esplicitazione delle ragioni poste a sostegno del regime di equivalenza (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01,; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243- 01).

In tal senso occorre osservare che non può trovare accoglimento la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n.5582 dei 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01)

6. Non può essere esaminata la doglianza in tema di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla pena in tema di continuazione interna, perché non proposta con l'atto di appello.

Tra l'altro nella determinazione della pena non si ravvisa alcun profilo d'illegalità, come emerge dalla lettura coordinata sul punto della sentenza di primo grado e di appello, che hanno evidenziato esplicitamente, in relazione all'insieme degli elementi valutati, la ricorrenza di un medesimo disegno criminoso che portava alla realizzazione di plurimi episodi estortivi consecutivi.

Ne consegue che, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368- 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01).

7. Infondata anche la doglianza di cui al sesto motivo di ricorso.

Sul punto il ricorrente non si è confrontato con la decisione e la specifica motivazione sul punto, articolando un motivo evidentemente generico nel suo contenuto.

Nè ha tenuto conto del costante orientamento di questa Corte secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

8. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della Corte di appello di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udite le conclusioni dei difensori del Bianco, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto che il ricorso venga accolto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lecce in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 08/01/2016 riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, che venivano ritenute equivalenti alle aggravanti contestate al capo b), con conseguente riduzione della pena inflitta a sei anni di reclusione ed euro 1350,00 di multa e conferma nel resto della sentenza impugnata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo sei motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per illogicità manifesta nell'aver ritenuto sussistenti i delitti di usura ed estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa senza procedere ad un adeguato vaglio di credibilità della stessa; la versione fornita dal Bianco è stata ritenuta inverosimile e non credibile in mancanza di adeguata motivazione e senza tener conto delle dichiarazioni rese dai testi della difesa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge; ricorre una mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta avanzata con i motivi di appello di perizia dattiloscopica sulla busta contenente il denaro che sarebbe stata consegnata nella mani dell'imputato dalla persona offesa; l'esito dell'accertamento avrebbe potuto condizionare la definizione della condotta quale estorsione tentata o consumata. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto all'applicazione degli art. 56, 629 cod. pen. con riferimento al punto della sentenza che ha ritenuto integrata l'estorsione nella forma consumata e non tentata, attesa la presenza della polizia giudiziaria al momento della consegna e l'assenza di una disponibilità autonoma del Bianco sul denaro oggetto di consegna. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione della legge penale nel calcolo della pena a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in ordine al computo della pena in tema di continuazione interna; le caratteristiche del fatto rendevano possibile una considerazione unitaria dello stesso, con esclusione dell'aumento per la continuazione interna, ricorrendo l'unicità del fine e la contestualità delle condotte. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta assoluta mancanza della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cocl. proc. pen. non essendo stato in alcun modo specificata la scelta di concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza piuttosto che di prevalenza, elemento questo specificamente proposto nei motivi di appello. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]. 1. I motivi proposti sono generici e infondati, il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. In via preliminare occorre premettere che la responsabilità del ricorrente per i delitti allo stesso ascritti è stata ritenuta sia dal giudice di primo grado, che dalla Corte di appello, che ha semplicemente inciso con la propria decisione la dosimetria della pena. La Corte di appello ha, infatti, pienamente condiviso, richiamandolo sia direttamente che per relationem, il ragionamento logico - giuridico, articolato e puntuale, del Tribunale, facendo integrale rinvio alla motivazione del giudice di primo grado. Ciò posto, si deve rilevare che i motivi introdotti dall'odierno ricorrente tendono all'evidenza a proporre una diversa lettura nel merito, alternativa a quella oggetto del provvedimento impugnato. La Corte di merito ha, contrariamente a quanto dedotto con i motivi di ricorso, dato conto delle argomentazioni approfondite svolte dal Tribunale, ha sintetizzato i motivi di gravame ed ha svolto autonome valutazioni. In tal senso si deve ricordare che, quando vi è stata non solo la medesima decisione, ma anche una concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'íter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). Neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa, comunque, essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-01): ciò è all'evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie. In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, qualora le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, in. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, IDerna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01). 2. Ciò premesso, occorre considerare che diversi motivi di ricorso, ed in particolare i primi tre, pur essendosi formalmente espressi richiamando censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, non hanno, effettivamente, denunciato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, o la ricorrenza di un'effettiva violazione di legge, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio. Con le argomentazioni difensive sono state, quindi, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01). Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01.). 3. I primi due motivi di ricorso, chiaramente introdotti al fine di ottenere una lettura alternativa degli elementi già considerati dal giudice di merito, scontano tra l'altro un'evidente genericità, che caratterizzava anche i motivi di appello. L'argomento di critica, tutto incentrato sulla mancanza di attendibilità della persona offesa, non si confronta con la puntuale motivazione della Corte di appello e del Tribunale, che hanno ricostruito, con motivazione logica, lineare, chiara e del tutto priva di aporie la natura dei rapporti tra la persona offesa e il Bianco e la mancanza di riscontri volti a saggiare la veridicità e credibilità della versione fornita dal Bianco. In tal senso è stata anche evidenziata la scarsa significatività delle altre testimonianze richiamate dal ricorrente (tutti testi che avevano riportato informazioni de relato, comunque, di relativa portata), l'irrilevanza dello stato dei rapporti tra il Romano e la sua ex-compagna. E' stata, inoltre, rilevata l'inconciliabilità tra la versione fornita dal ricorrente e l'avvenuta consegna da parte del Romano al Bianco di assegni in garanzia compilati in parte a penna e in parte a matita, d'importo superiore rispetto a quanto effettivamente consegnato. Deve, dunque, osservarsi che l'insieme delle! circostanze oggetto di valutazione da parte del giudice di secondo grado rappresenta una logica ricostruzione del proprio convincimento, che chiarisce anche il mancato accoglimento dell'istanza, già rigettata in primo grado, volta ad ottenere una perizia dattiloscopica, emergendo la sostanziale inutilità di tale accertamento in considerazione dei molteplici elementi acquisiti e valutati, tra i quali anche una serie di dialoghi e contatti, oggetto di captazione, tra il Bianco e il Romano, che conducevano alla consegna del denaro, con diretta osservazione da parte degli agenti operanti presenti sul luogo, come evidenziato dalla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] (che solo dopo il passaggio dei soldi al Bianco aveva eseguito un segnale convenzionale, concordato con i colleghi appostati all'esterno dello stabile). L'insieme degli elementi considerati dal giudice di appello, il richiamo esplicito e la condivisione della motivazione del giudice di primo grado, evidenziano con chiarezza e logicità, in assenza di aporie, il convincimento del giudice quanto alla ricorrenza di una piena prova in ordine al reato di usura e di estorsione pienamente consumata, così come oggetto di contestazione, con conseguente non decisività al fine del decidere dell'attività tecnica richiesta anche in appello e già rigettata in primo grado. Nel complesso della valutazione del giudice di appello, che ha ampiamente motivato il proprio convincimento, non ricorre alcuna criticità. In tal senso si deve richiamare il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento.(Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01). 4. Con il terzo motivo di ricorso è stata contestualmente dedotta violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'aver ritenuto il giudice di appello integrata l'estorsione in forma consumata piuttosto che tentata. Occorre, in via preliminare, considerare come sul punto non sia stato proposto puntuale e specifico motivo di appello, con conseguente inammissibilità del motivo proposto in questa sede. La lettura dell'atto di appello, nonc:hé dei motivi ivi articolati in forma confusa e non specifica, evidenziano come nel corpo dell'atto di appello non sia presente alcuna specifica censura in tal senso, da riferire alla sentenza di primo grado nell'ampia parte motivazionale nella quale si sofferma sull'estorsione, caratteristiche della stessa e valutazione delle aggravanti contestate nell'ambito del capo di imputazione. Il tema emerge, per il vero solo indirettamente e piuttosto 6 mit_ genericamente, con riferimento all'argomentazione proposta, che non si può all'evidenza considerare un vero e proprio motivo di appello, circa la necessità di disporre una perizia dattiloscopica. Correttamente il giudice di appello non ha ritenuto tale generica e assertiva affermazione quale motivo di appello in mancanza di qualsiasi considerazione critica correlata alla motivazione del giudice di primo grado. Anche con il terzo motivo di ricorso il ricorrente ha richiesto in concreto una lettura alternativa del materiale probatorio non consentita in questa sede, senza, tra l'altro tener conto del costante principio affermato in tema di estorsione, che qui si intende ribadire, secondo il quale ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile, in quanto ll'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo. (Sez. 2, n.12675 del 20/12/2018, Sirbu, Rv.275417-01; Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, Russo, Rv. 254450-01; Sez. 2, n. 27601 del 19/06/2009, Gandolfi, Rv. 244671-01; Sez. U, in. 19 del 27/10/1999, Campanella, Rv. 214642-01). 5. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente contesta il criterio di computo della pena a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte di appello. Il ricorrente difetta di interesse al motivo, tenuto conto del mancato computo nella determinazione della pena da parte della Corte di appello della recidiva specifica ed infraquinquennale contestata e dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. Nella determinazione della pena non si ravvisa di fatto alcun profilo di criticità, avendo il giudice di appello motivato esplicitamente in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche mediante la considerazione di alcuni elementi ritenuti rilevanti e significativi nella scelta del regime di equivalenza con la sola aggravante delle persone riunite (evidentemente riferita al tentativo di estorsione aggravata, per il quale legittimamente la pena base è stata indicata con il metodo diretto o sintetico). Ricorre nel caso in esame una motivazione sufficiente, congrua e priva di qualsiasi arbitrio, con chiara esplicitazione delle ragioni poste a sostegno del regime di equivalenza (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01,; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243- 01). In tal senso occorre osservare che non può trovare accoglimento la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n.5582 dei 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01) 6. Non può essere esaminata la doglianza in tema di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla pena in tema di continuazione interna, perché non proposta con l'atto di appello. Tra l'altro nella determinazione della pena non si ravvisa alcun profilo d'illegalità, come emerge dalla lettura coordinata sul punto della sentenza di primo grado e di appello, che hanno evidenziato esplicitamente, in relazione all'insieme degli elementi valutati, la ricorrenza di un medesimo disegno criminoso che portava alla realizzazione di plurimi episodi estortivi consecutivi. Ne consegue che, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368- 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). 7. Infondata anche la doglianza di cui al sesto motivo di ricorso. Sul punto il ricorrente non si è confrontato con la decisione e la specifica motivazione sul punto, articolando un motivo evidentemente generico nel suo contenuto. Nè ha tenuto conto del costante orientamento di questa Corte secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). 8. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Cassazione n. 16510/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris