CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 32962/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8369/2025 . [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello impugnata; Esaminati i motivi dei ricorsi; Ritenuti il motivo relativo alla inammissibilità dell'appello manifestamente infondato perché, così come il motivo di appello, obiettivamente generico e perché non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata; Ritenuto, di conseguenza, assorbito il motivo relativo alla prescrizione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025