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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 agosto 1987

Cassazione n. 39328/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/1982 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti, ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari, che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunzia il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex ad 62 bis cod.pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunzia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è generico, non indicando le prove delle quali si adduce l'omessa o erronea valutazione/assunzione; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/1982 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti, ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari, che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunzia il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex ad 62 bis cod.pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunzia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è generico, non indicando le prove delle quali si adduce l'omessa o erronea valutazione/assunzione; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39328/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris