CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 13381/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINEdato avviso alle parti.; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Giudice di Pace di Udine condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 14, comma 5 ter, d. Igs. 286 del 1998; - proponeva appello — trasmesso a questa Corte in quanto la sentenza è inappellabile — il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'assoluzione dell'imputato o la concessione delle attenuanti generiche. Considerato che il ricorso — tale dovendo essere qualificato l'atto di appello - è inammissibile in quanto sottoscritto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]