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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48071/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13 ottobre 2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in punto di responsabilità ed il travisamento della testimonianza della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, si rileva la sussistenza di argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, rispondenti alle doglianze difensive e conformi all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale ampiamente motiva sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, anche sottolineando come la coerenza delle dichiarazioni non fosse inficiata dalla circostanza che, in sede di esame, la teste avesse inizialmente parlato di "inciampo" in ragione della rilevata propensione della stessa alle risposte improvvise e della successiva precisazione, sollecitata dal Presidente, con la quale la vittima chiariva di aver subito una "spinta" da parte dell'imputato che si trovava alle sue spalle); rilevato che le censure dedotte risultano prive della necessaria pertinenza e specificità censoria; osservato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13 ottobre 2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in punto di responsabilità ed il travisamento della testimonianza della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, si rileva la sussistenza di argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, rispondenti alle doglianze difensive e conformi all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale ampiamente motiva sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, anche sottolineando come la coerenza delle dichiarazioni non fosse inficiata dalla circostanza che, in sede di esame, la teste avesse inizialmente parlato di "inciampo" in ragione della rilevata propensione della stessa alle risposte improvvise e della successiva precisazione, sollecitata dal Presidente, con la quale la vittima chiariva di aver subito una "spinta" da parte dell'imputato che si trovava alle sue spalle); rilevato che le censure dedotte risultano prive della necessaria pertinenza e specificità censoria; osservato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2
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