Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 87/1965
ECLI:IT:COST:1965:87
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana il 17
aprile 1965, il Commissario dello Stato presso la detta Regione
impugnava la legge approvata nella seduta dell'Assemblea regionale del
precedente giorno 9, con la quale erano stati approvati gli stati di
previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 1965. Si sosteneva nel
ricorso la illegittimità costituzionale del capitolo 77 bis
dell'entrata, che contemplava i proventi dell'esercizio del gioco
d'azzardo nel casinò di Taormina. Con successive memorie l'Avvocatura
generale dello Stato, che si era costituita in giudizio per il
Commissario dello Stato, con ampiezza di argomentazioni illustrava i
motivi del ricorso.
Si costituiva resistente la Regione, col patrocinio degli avvocati
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che
contrastavano, con allegazioni del pari ampie, i detti motivi, e
chiedevano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o,
comunque, il rigetto.
Altro ricorso veniva frattanto prodotto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, per conflitto di attribuzione, con atto
notificato il 30 aprile 1965. L'Avvocatura generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio, giustificava la
proposizione di questo secondo ricorso riferendosi al caso che, con
l'approvazione della legge del bilancio si potesse ritenere di essersi
attribuita efficacia - che era stata dall'Avvocatura negata nel
precedente ricorso - al decreto dell'Assessore al turismo della Regione
siciliana del 27 aprile 1949, n. 1, e all'annesso regolamento, sul
quale era stata basata l'iscrizione in bilancio del capitolo 77 bis.
Trattandosi di proventi di gioco d'azzardo, incidente in materia penale
riservata al potere legislativo dello Stato, l'Avvocatura sosteneva
l'incompetenza della Regione e conseguentemente chiedeva, con
l'affermazione del potere dello Stato, che il ricordato decreto fosse
dichiarato nullo e, comunque, inefficace.
Resisteva la Regione col patrocinio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, con le deduzioni di
costituzione e successiva memoria, chiedevano che il ricorso fosse
dichiarato irricevibile, inammissibile o, in merito, respinto.
Nell'udienza del 14 ottobre 1965, fissata per la discussione dei
due ricorsi, i patroni della Regione siciliana esibivano copia del
verbale della seduta dell'Assemblea siciliana dell'8 ottobre, dalla
quale risulta che era stata presentata una nota di variazione al
bilancio regionale del 1965, con cui, fra l'altro, era stato soppresso
il capitolo 77 bis delle entrate, sul quale era controversia, e
chiedevano perciò che fosse dichiarata cessata la materia del
contendere. Siccome la detta nota risultava approvata, in quella seduta
dell'Assemblea, ma non votata, poiché la votazione era stata rinviata
ad una seduta successiva, la Corte rinviava le cause alla successiva
udienza del 27 ottobre.
In questa i difensori della Regione presentavano il verbale della
seduta dell'Assemblea regionale del 19 ottobre 1965 relativo alla
votazione finale della legge contenente la nota di variazione, copia
conforme della lettera di trasmissione della legge del Presidente
dell'Assemblea al Presidente della Regione; e, infine, la [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana, n. 47 del 27 ottobre, nel quale la
legge è pubblicata, col n. 32: "Variazioni allo stato di previsione
dell'entrata ecc.". Insistevano quindi nella richiesta di
dichiarazione di cessazione della materia del contendere per tutti e
due i ricorsi.
L'avvocato dello Stato dichiarava di rimettersi alla Corte.
:
Approvata, votata e pubblicata la legge regionale 27 ottobre 1965,
n. 32, concernente la nota di variazione con la quale è stato, tra
l'altro, soppresso il capitolo 77 bis, già inserito nel bilancio delle
entrate del 1965, è effettivamente venuta meno la materia del
contendere, e ne deve conseguentemente essere dichiarata la cessazione.
Tale dichiarazione va peraltro fatta per tutti e due i ricorsi.
Col primo, invero, si sosteneva la illegittimità costituzionale
del capitolo 77 bis sotto il riflesso che, essendo basato tale capitolo
sul regolamento annesso al decreto dell'Assessore regionale al turismo
del 27 aprile 1949, n. 1, si affermava dal Commissario governativo, e
veniva confermato dall'Avvocatura dello Stato, che il decreto e
l'annesso regolamento erano rimasti caducati o, almeno, erano da
considerarsi inefficaci a seguito delle pronunzie contenute nelle
sentenze della Corte costituzionale 26 novembre 1959, n. 58, e 12
maggio 1961, n. 23. Venuta meno, con la soppressione del capitolo,
l'assegnazione in bilancio, cessa ovviamente la materia del contendere
rispetto al ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso il
detto capitolo e la relativa assegnazione. Ma viene a cessare la
materia del contendere anche rispetto al ricorso prodotto per conflitto
di attribuzione dal Presidente del Consiglio. Questo secondo ricorso -
deve notarsi - fu proposto, sempre in relazione al ricordato decreto
dell'Assessore al turismo e all'annesso regolamento, per semplice
misura cautelativa; per il caso cioè, come espressamente è spiegato
nelle premesse del ricorso, che con l'approvazione della legge di
bilancio si ritenesse che fosse stata attribuita efficacia al decreto
stesso e al regolamento. Ora caduto, per la sopravvenuta legge
soppressiva, il capitolo e l'assegnazione in bilancio, non è più da
ipotizzare alcuna ragione di una nuova efficacia del decreto e del
regolamento. Ciò dimostra come il secondo ricorso sia da riconnettere
al primo, esclusivamente in relazione al quale è scaturito, in una
ipotesi condizionata ad una eventuale risoluzione, in un certo senso,
del primo ricorso (e perciò al primo è da dichiararsi riunito); e
dimostra come, in conseguenza, la dichiarazione di cessazione della
materia del contendere debba essere riferita anche a questo secondo
ricorso.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
riunisce i due ricorsi, come sopra indicati in epigrafe, e
dichiara, per entrambi, cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.
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