CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06905/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25057/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), con sede in Roma, alla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 marzo 1946, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 29, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec: [OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura conferita con separato attoallegato al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco e legale [OSCURATO:PERSONA] – Immobile concesso in locazione finanziaria non restituito– Legittimazione passiva utilizzatrice rappresentante pro temporeDott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , in virtù di procura speciale in calce al controricorso, e presso lo stesso elettivamente domiciliata negli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA] siti in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21 (Tel. 06- 67105176 - fax 06 - 67102036, PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1215 / 7 / 20 2 1 emess a d a l la C TR Lazi o in data 01/03/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale utilizzatrice in base ad un contratto di leasing finanziario di un immobile concessole dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponeva ricorso alla CTP di Roma avverso due avvisi di accertamento Imu per gli anni 2012 e 2013, deducendo la inesistenza del presupposto impositivo a causa della risoluzione del contratto per essersi la concedente avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto. 2. La CTP rigettava il ricorso, evidenziando che non esisteva alcuna dichiarazione da parte della contribuente con la quale quest’ultima avesse comunicato al Comune l’asserito mutamento della soggettività passiva e che, non risultando la trascrizione dell’atto di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, lo stesso non eraopponibile all’ente impositore. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Lazio rigettava il gravame, ponendo in rilievo che il locatario inadempiente all’obbligo di riconsegna dell’immobile restava obbligato al pagamento dell’Imu, in quanto soggetto che continuava a godere del bene fino al momento di effettiva riconsegna alla società locatrice, e che, non avendo la contribuente ottemperato all’onere dichiarativo Imu entro 90 giorni, comprovata dal verbale di consegna, la legittimazione passiva andava riconosciuta in capo alla utilizzatrice. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 9 d.lgs. n. 23/2011”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la risoluzione del contratto di leasing fa ritornare automaticamente al locatore proprietario dell’immobile la soggettività passiva dell’Imu a prescindere dalla restituzione materiale del bene. 1.1. Il motivo è ammissibile e fondato. Avuto riguardo al primo aspetto, il vizio della sentenza impugnata è stato dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata dovevano ritenersi in contrasto con la norma regolatrice della fattispecie, identificata nell’art. 9 d.lgs. n. 23/2001, alla luce dell’interpretazione che della stessa è stata fornita dall’orientamento della Suprema Corte decisamente prevalente (Cass. nn. 13793/2019, 25249/2019 e 6664/2020). Del resto, è inammissibile solo il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; conforme Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021). 1.2. Viene sottoposta allo scrutinio di questa Corta la questione della individuazione del soggetto passivo dell’IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell’ipotesi, tutt’altro che infrequente, di risoluzione anticipatadel rapporto contrattuale per morosità dell’utilizzatore cui non faccia seguito l’immediata materiale restituzione del bene. Il problema che si pone è quello di stabilire se, nel periodo intercorrente tra la cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene, la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede il bene, o all’utilizzatore, che materialmente ne dispone. Va rilevato come, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabile a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. . Sul punto sono recentemente intervenute, a distanza ravvicinata, due pronunce della sezione quinta della Corte di Cassazione. La prima –la sentenza nr. 13793/2019 – ha affermato il principio secondo il quale Il d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettivitàpassiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore. . La seconda pronuncia –la nr. 19166/2019 -ha stabilito l’oppostoprincipio che per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione del contratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla società concedente, di talchè soggetto passivo Imu rimane l’utilizzatore sino alla data di redazione del verbale di consegna del bene concesso in leasing . Il contrasto giurisprudenziale de quo può considerarsi superato dall’intervento di due ulteriori pronunce successive - le sentenze nr. 25249/2019 e nr. 29973/2019 - che hanno confermato l’orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con la conseguente traslazione dell’obbligo di corrispondere il tributo relativo all’immobile sul proprietario (società di leasing). In particolare, la sentenza nr. 29973/2019 si è fatta carico di confutare tutte le argomentazioni contenute nella pronuncia nr. 19166/2019, ribadendo il principio che nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E' il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali. Dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore. .L’orientamento da ultimo passato in rassegna si è ulteriormente consolidato (cfr. da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. VI nr. 31083/2021 e nr. 2349/2021, Sez. V nn. 17492/2021 e 1200/2021). 1.3. Secondo l’assunto della ricorrente, l’interpretazione dalla norma sopra passata in rassegna,che individua il soggetto passivo dell'imposta Imu, nel caso di risoluzione del contratto senza l'avvenuta consegna del bene, nell'utilizzatore del cespite immobiliare non essendo la società di leasing nel possesso e nel godimento dell'immobile, troverebbe conferma nell’art. 1, comma 672, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, a tenore della quale in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna . Tale norma, applicabile limitatamente al tributo Tasi, non può essere analogicamente estesa anche all’Imu, in primo luogo, perché il comma 703 della stessa legge precisa che l’istituzione dell’IUC (della quale la Tasi è una componente) lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu e, in secondo luogo , per l’eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi delle imposte in esame. L’Imu, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo, ad una nozione di possesso civilistica, per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò l’art. 9 del d.lgs. citato stabilisce la titolarità passiva del l’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni non costruiti o in corso di costruzione che, come tali, non possono essere detenuti; in tale ipotesi la stipula del contratto, e non la materiale consegna del bene , rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. [OSCURATO:PERSONA] è, invece,destinata al finanziamento di servizi pubblici rivolti alla collettività e,pertanto, deve essere corrisposta sia dai proprietari che dagli affittuari ; proprio la fruizione del servizio pubblico indivisibile giustifica l'obbligo del pagamento in capo al locatario finanziario dalla data di stipulazione del contratto a quello di riconsegna del bene al locatore. Anche in punto di mancanza di identità tra i due tributi le recenti pronunce della Cassazione sopra menzionate hanno fatto chiarezza, escludendo sia l’applicazione della normativa della Tasi, riferita a un diverso tributo, all’IMU siala valenza interpretativa dell’art. 1, comma 672 , della l. 147/2013. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell’unico motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario della contribuente. Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’orientamento non univoco di questa Corte e dalla formulazione non impeccabile della normativa applicabile, per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. P.Q.M. accoglie l’unico motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario