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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38050/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza resa il 12 aprile 2021, ha dichiarato inammissibile per tardività - stante il superamento del termine di due anni dall'irrevocabilità della sentenza assolutoria - l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di restrizione cautelare dallo stesso subìto dal 15 luglio 2008 al 9 settembre 2010 in relazione a vari reati, meglio specificati nell'ordinanza predetta.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Falanga, con atto articolato in tre motivi.

2.1. Con il primo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta incompatibilità del presidente del Collegio d'appello, dott. [OSCURATO:PERSONA], a partecipare al giudizio di riparazione, avendo lo stesso Magistrato composto il collegio del Tribunale del Riesame che aveva confermato il provvedimento custodiale con il quale il Falanga era stato sottoposto a misura cautelare.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al superamento del termine biennale per la presentazione dell'istanza riparatoria: termine che, assume il ricorrente, non doveva essere fatto decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza assolutoria, ma dalla data dell'estratto esecutivo della stessa sentenza, soggiungendo che solo in data 18 maggio 2020 il richiedente aveva ricevuto copia conforme all'originale della sentenza assolutoria.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla condanna del Falanga alle spese, in relazione alla quale il ricorrente evidenzia che vi era stata ammissione del Falanga al patrocinio a spese dello Stato fin dal primo grado del procedimento.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; l'Avvocatura generale dello Stato, con memoria ritualmente depositata in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto respingersi il ricorso.

4. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato.

4.1. Quanto al primo motivo é sufficiente osservare che il procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civil-processualistica ed é del tutto diverso dal processo penale da cui trae origine, per cui non possono applicarsi ad esso le situazioni di incompatibilità determinate da atti compiuti nel procedimento previste dall'art. 34 cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 36968 del 09/06/2021, Belkorchi, Rv. 282053; conf.

Sez. 4, n. 113 del 1994, Rv. 196972).

4.2. Per ragioni analoghe, a ben vedere, é privo di pregio il terzo motivo del ricorso, avuto riguardo al fatto che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti nell'ambito del procedimento penale in cui fu applicata la misura cautelare non può riverberare effetti sul procedimento riparatorio, che ha natura del tutto diversa ed autonoma e non può neppure considerarsi derivato dal procedimento principale o incidentale rispetto ad esso.

4.3. Quanto poi al secondo motivo, basterà considerare che, per espressa e testuale previsione dell'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. ',e come più volte ribadito dalla pacifica giurisprudenza di legittimità: cfr. per tutte Sez. 4, Sentenza n. 14936 del 21/03/2019, Innocenti, Rv. 275365; e Sez. 4, Sentenza n. 47057 del 29/09/2004, Soggia, Rv. 230603), il termine di due anni previsto dall'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di proscioglimento, come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata.

A nulla rilevano le ulteriori evenienze rappresentate dal ricorrente, avuto riguardo al fatto che la finalità della previsione legislativa é quella di attribuire alla parte un adeguato spatium deliberandi facendo salve, al contempo, le esigenze di certezza e di stabilità dei rapporti processuali, che non possono essere condizionate da evenienze legate a situazioni specifiche e contingenti, comunque non idonee a interrompere o a sospendere il decorso del termine di legge.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00; nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle 1514,1:12,_12L.Q., ammende, nonché alla rifusione delle spesetostériute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille, oltre accessori come per legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza resa il 12 aprile 2021, ha dichiarato inammissibile per tardività - stante il superamento del termine di due anni dall'irrevocabilità della sentenza assolutoria - l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di restrizione cautelare dallo stesso subìto dal 15 luglio 2008 al 9 settembre 2010 in relazione a vari reati, meglio specificati nell'ordinanza predetta. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Falanga, con atto articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta incompatibilità del presidente del Collegio d'appello, dott. [OSCURATO:PERSONA], a partecipare al giudizio di riparazione, avendo lo stesso Magistrato composto il collegio del Tribunale del Riesame che aveva confermato il provvedimento custodiale con il quale il Falanga era stato sottoposto a misura cautelare. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al superamento del termine biennale per la presentazione dell'istanza riparatoria: termine che, assume il ricorrente, non doveva essere fatto decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza assolutoria, ma dalla data dell'estratto esecutivo della stessa sentenza, soggiungendo che solo in data 18 maggio 2020 il richiedente aveva ricevuto copia conforme all'originale della sentenza assolutoria. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla condanna del Falanga alle spese, in relazione alla quale il ricorrente evidenzia che vi era stata ammissione del Falanga al patrocinio a spese dello Stato fin dal primo grado del procedimento. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; l'Avvocatura generale dello Stato, con memoria ritualmente depositata in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto respingersi il ricorso. 4. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato. 4.1. Quanto al primo motivo é sufficiente osservare che il procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civil-processualistica ed é del tutto diverso dal processo penale da cui trae origine, per cui non possono applicarsi ad esso le situazioni di incompatibilità determinate da atti compiuti nel procedimento previste dall'art. 34 cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 36968 del 09/06/2021, Belkorchi, Rv. 282053; conf. Sez. 4, n. 113 del 1994, Rv. 196972). 4.2. Per ragioni analoghe, a ben vedere, é privo di pregio il terzo motivo del ricorso, avuto riguardo al fatto che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti nell'ambito del procedimento penale in cui fu applicata la misura cautelare non può riverberare effetti sul procedimento riparatorio, che ha natura del tutto diversa ed autonoma e non può neppure considerarsi derivato dal procedimento principale o incidentale rispetto ad esso. 4.3. Quanto poi al secondo motivo, basterà considerare che, per espressa e testuale previsione dell'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. ',e come più volte ribadito dalla pacifica giurisprudenza di legittimità: cfr. per tutte Sez. 4, Sentenza n. 14936 del 21/03/2019, Innocenti, Rv. 275365; e Sez. 4, Sentenza n. 47057 del 29/09/2004, Soggia, Rv. 230603), il termine di due anni previsto dall'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di proscioglimento, come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata. A nulla rilevano le ulteriori evenienze rappresentate dal ricorrente, avuto riguardo al fatto che la finalità della previsione legislativa é quella di attribuire alla parte un adeguato spatium deliberandi facendo salve, al contempo, le esigenze di certezza e di stabilità dei rapporti processuali, che non possono essere condizionate da evenienze legate a situazioni specifiche e contingenti, comunque non idonee a interrompere o a sospendere il decorso del termine di legge. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00; nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle 1514,1:12,_12L.Q., ammende, nonché alla rifusione delle spesetostériute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille, oltre accessori come per legge.
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