CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31208/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 5008/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel motivo di ricorso, riguardanti la mancata percezione da parte di altre persone delle offese proferite dall'imputato nei confronti dei pubblici ufficiali, sono manifestamente infondate là dove la motivazione della Corte territoriale rappresenta in maniera logica che le espressioni, proferite ad alta voce sulla pubblica via, erano state percepite da un'ampia platea di ascoltatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.M