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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27805/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5115/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrenti e ricorrenti incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA - SEZ.DIST.CATANIA n. 6650/2021, depositata il 13/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’imposta di registro, della sentenza di usucapione n. 645 del 2009 del Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Mascalucia, denunciando il difetto di notifica e di motivazione e l’illegittimità della pretesa.

2. Il ricorso, rigettato in primo grado, è stato accolto in appello.

Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che nel provvedimento impugnato si fa solo menzione della sentenza, che non è allegata, e che, inoltre, non vi è alcun riferimento alla base imponibile ed all’aliquota applicata –elementi che integrano il contenuto minimo di una motivazione idonea a porre il contribuente in grado di difendersi.

3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, ed i contribuenti si sono costituiti con controricorso, proponendo ricorso incidentale.

4. In data settembre 2023 è pervenuta istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197 del 2022, con prova del pagamento.

5. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 26 settembre 2023.

CONSIDERATO 1.Risulta deposita istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della prima e unica rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022.

2. Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 201).

3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022, che stabilisce che il condono si perfeziona 4.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022.

In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M. dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5115/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrenti e ricorrenti incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA - SEZ.DIST.CATANIA n. 6650/2021, depositata il 13/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’imposta di registro, della sentenza di usucapione n. 645 del 2009 del Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Mascalucia, denunciando il difetto di notifica e di motivazione e l’illegittimità della pretesa. 2. Il ricorso, rigettato in primo grado, è stato accolto in appello. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che nel provvedimento impugnato si fa solo menzione della sentenza, che non è allegata, e che, inoltre, non vi è alcun riferimento alla base imponibile ed all’aliquota applicata –elementi che integrano il contenuto minimo di una motivazione idonea a porre il contribuente in grado di difendersi. 3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, ed i contribuenti si sono costituiti con controricorso, proponendo ricorso incidentale. 4. In data settembre 2023 è pervenuta istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197 del 2022, con prova del pagamento. 5. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 26 settembre 2023. CONSIDERATO 1.Risulta deposita istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della prima e unica rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022. 2. Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 201). 3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022, che stabilisce che il condono si perfeziona 4.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così
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