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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16626/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'il giugno 2020, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma di quella emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, previa riqualificazione del delitto di tentato omicidio in quello di lesioni colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per difetto di querela e rideterminato la pena in relazione ai residui reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895.

2. La Corte ha, preliminarmente, rigettato le richieste di espletamento di perizia sulla dinamica dei fatti e di declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di altri procedimenti penali.

Nel merito, ha evidenziato l'esistenza di plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti in ordine alla circostanza che sia stato proprio [OSCURATO:PERSONA] a colpire [OSCURATO:PERSONA], la sera del 3 novembre 2018, con una pistola calibro 6,35 BR.

A tal fine, ha ritenuto dimostrata la disponibilità, da parte della vittima, dell'utenza cellulare nr. 3401144454 e dell'automobile Lancia Y di colore nero targata [OSCURATO:TARGA].

Inoltre, ha giudicato provato che [OSCURATO:PERSONA] utilizzasse l'utenza telefonica nr. 3770227513 ed abitasse, all'epoca dei fatti, in vicolo Celso di Marsala.

Sulla base di tali premesse, i giudici di merito hanno esaminato i rilievi difensivi in ordine alla modifica, asseritamente operata dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini, delle trascrizioni di tre intercettazioni avvenute il giorno dei fatti per i quali si procede.

Allo scopo di dirimere le questioni relative a tali conversazioni, contrassegnate dai nn. 1373, 1384 e 1385, la Corte ha dato atto di avere proceduto al loro ascolto.

Ha illustrato, nel dettaglio, i plurimi elementi indiziari posti a fondamento della conclusione secondo cui sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] a ferire con il colpo di pistola M istretta In particolare, ha segnalato come sia emerso un assiduo rapporto di frequentazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che si sono chiamati ben 350 volte tra il 13 settembre ed il 3 novembre 2018) e come I primo utilizzasse il secondo anche come canale di comunicazione con [OSCURATO:PERSONA], debitore, verso l'imputato, di una somma di denaro.

Con specifico riguardo alla sera in cui sono avvenuti i fatti, la Corte ha messo in rilievo come le telecamere di un esercizio commerciale avessero ripreso, alle ore 18.14 del 3 novembre 2018, una Lancia Y nera (compatibile con quella di [OSCURATO:PERSONA]) imboccare vicolo Celso.

Due minuti dopo [OSCURATO:PERSONA] (il cui telefono aveva agganciato una cella servente vicolo Celso) aveva chiamato [OSCURATO:PERSONA] dicendogli di trovarsi sotto casa sua, e l'interlocutore aveva affermato che sarebbe arrivato a breve.

Alle 18.41 era giunto nel vicolo uno scooter di identico colore a quello in uso a [OSCURATO:PERSONA] il cui telefono, in quel momento, agganciava la cella che serviva proprio vicolo Celso.

Lo scooter e la Lancia Y si erano allontanati da quel luogo, facendovi poi ritorno nell'arco di pochi minuti; ciò era avvenuto più volte.

I due mezzi erano tornati sul posto tra le 19.26 e le 19.27 e la Corte ha smentito il rilievo difensivo secondo cui, in tale occasione, l'automobile non era identica a quella che si era allontanata dallo stesso posto alle precedenti

19.07. Alle 19.45 la vettura (riconducibile a quella di [OSCURATO:PERSONA] in ragione delle prime due lettere della targa leggibili in base alle immagini visionate dalla Corte) aveva lasciato vicolo Celso in retromarcia e dopo 14 minuti la persona offesa aveva fatto ingresso al [OSCURATO:PERSONA].

Un minuto dopo (ore 19.46) l'imputato aveva chiamato la madre in stato di agitazione e la donna lo aveva raggiunto a casa sua dopo un minuto.

La Corte ha illustrato, inoltre, una pluralità di elementi indiziari dai quali ha desunto che, immediatamente dopo il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto una «grossa cortesia» ad un parente presso il quale si era successivamente trasferito per qualche giorno, senza fare più rientro in vicolo Celso.

Inoltre, ha assegnato rilievo ad alcune conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un garage nel quale si trovavano tre smerigliatrici il cui rumore in sottofondo è stato sentito dagli inquirenti in occasione delle intercettazioni.

La convinzione che Ienna, su incarico di [OSCURATO:PERSONA], abbia distrutto la pistola con la quale era stato ferito [OSCURATO:PERSONA] è stata desunta, oltre che dai colloqui intercorsi con l'imputato, anche dall'intercettazione di una conversazione tra il fratello di Ienna ed altra persona nel corso della quale si era fatto riferimento alla circostanza che, «averla fatta tagliare, era la minchiata del secolo» e ylal fatto che le indagini della polizia scientifica avevano fatto emergere che in una delle smerigliatrici erano presenti tracce di polvere da sparo.

A ciò si aggiunga il fatto che Ienna, parlando con la madre dell'imputato, aveva affermato «l'arma che fu tagliata, l'ho tagliata io».

Altri elementi indiziari a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono stati desunti da conversazioni tra soggetti che avevano indicato l'imputato come autore dello sparo ai danni di [OSCURATO:PERSONA], oltre che da dialoghi di analogo contenuto intercorsi tra la madre di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il cui silenzio su quanto accaduto era stato sostanzialmente «comprato» in cambio della rimessione di un debito che costui aveva con lo stesso [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, in una delle conversazioni tra la donna e Cascio, questi aveva spiegato di avere concordato cori [OSCURATO:PERSONA] l'indicazione da dare agli inquirenti circa il luogo in cui il corpo di [OSCURATO:PERSONA] era stato rinvenuto, proprio per non rivelare che la vittima si era trovata in vicolo Celso.

I giudici di merito hanno valorizzato alcune conversazioni in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] ed il padre Gaspare; conversazioni dalle quali era emersa la perfetta conoscenza, in ambito familiare, del fatto che ad esplodere il colpo di pistola verso [OSCURATO:PERSONA] fosse stato proprio [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Alla luce di tale compendio istruttorio, è stata ritenuta dimostrata la circostanza che l'imputato ha sparato a [OSCURATO:PERSONA], anche in ragione della mancanza di plausibili prospettazioni alternative da parte della difesa.

In particolare, sono state ritenute irrilevanti le seguenti circostanze: che la sera del fatto, dopo le ore 20.00, altra Lancia Y (diversa da quella avvistata un quarto d'ora prima, pacificamente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]) fosse stata ripresa dallk telecamere nei pressi di vicolo Celso, non escludendo, tale circostanza, la consistenza del quadro indiziario complessivo a carico di [OSCURATO:PERSONA]; che il giubbotto della vittima, al momento del suo ingresso in ospedale, fosse sporco di terriccio, non essendo emerso quando l'indumento si era sporcato; il mancato rinvenimento di tracce di sparo sull'imputato, arrestato e perquisito diciotto giorni dopo i fatti; la differente statura tra vittima ed imputato rispetto alle conclusioni del consulente del Pubblico Ministero (che ha indicato il «modico» sollevamento del braccio da parte dell'autore dello sparo), non essendo nota l'effettiva dinamica dei fatti; la circostanza che nessun teste avesse riferito di avere sentito l'esplosione di un colpo di pistola, alla luce del clima di omertà emerso nel corso delle indagini; l'irrilevanza, tenuto conto del quadro complessivo, di quanto indicato da [OSCURATO:PERSONA] in un foglio di carta dattiloscritto da [OSCURATO:PERSONA] una volta uscito dal coma.

2.2. La mancanza di elementi certi, in punto di volontà omicidiaria da parte di [OSCURATO:PERSONA], ha indotto la Corte di appello ad escludere la configurabilità del delitto di tentato omicidio, riqualificato in quello di lesioni colpose non aggravate, ritenuto non procedibile per difetto di querela.

Alla luce del complessivo compendio indiziario illustrato, sono stati giudicati configurabili gli ulteriori reati in materia di armi e, ritenute non concedibili le attenuanti generiche e previa riduzione per il rito prescelto, è stata determinata la pena finale in quella di anni uno e mesi dieci di reclusione.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo.

Ha dedotto, con riferimento ai reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta commissione del reato da parte del ricorrente.

Alcune delle espressioni contenute in conversazioni, che il giudice di primo grado aveva ritenuto dimostrative dell'attribuzione del fatto a [OSCURATO:PERSONA], sono state ascoltate dalla Corte di appello che ne ha affermato un contenuto diverso da quello indicato dal primo giudice.

Da ciò l'impossibilità di ritenere corretta la ricostruzione fattuale dei giudici di merito in ragione della carenza degli elementi indiziari idonei ad individuare l'imputato come l'autore dei reati per i quali si procede.

A fronte di ciò, secondo la difesa, gli altri indizi valorizzati in sentenza si limitano ad attestare la presenza dell'imputato nel luogo in cui sono avvenuti i fatti; presenza giustificata dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] abitava proprio in quel luogo.

E' stato evidenziato come le risultanze dei filmati delle telecamere e dei tabulati telefonici non abbiano permesso di individuare, con certezza, l'automobile della vittima e dello scooter in uso a [OSCURATO:PERSONA].

Non erano stati individuati nemmeno gli occupanti delle automobili riprese dalle telecamere.

Altra carenza ricostruttiva è stata segnalata con riguardo alla deduzione difensiva relativa al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] ed al rientro di costui nel luogo dove era avvenuto il fatto, dopo aver accompagnato [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].

La difesa ha sostenuto di avere dimostrato l'inesistenza proprio di quel ruolo.

Sul punto ha richiamato le risultanze relative all'orario di arrivo di [OSCURATO:PERSONA] all'Ospedale e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la guardia giurata in servizio presso il presidio sanitario.

Da tali circostanze sarebbe emersa l'impossibilità che Cascio abbia potuto fare ritorno alle ore 20.04 (per come affermato dai giudici di merito) nel vicolo Celso a bordo dell'automobile di [OSCURATO:PERSONA].

Anche la circostanza della permanenza di [OSCURATO:PERSONA] nel vicolo in cui è successo il fatto è stata ritenuta indimostrata in ragione dei confronti tra le risultanze delle riprese delle videocamere ed il traffico telefonico dell'imputato e dell'incertezza del dato costituito dal successivo allontanamento a bordo dell'autovettura condotta dalla madre.

Inoltre, la sentenza non avrebbe adeguatamente dato conto dell'accertamento circa l'effettiva occupazione di un immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel vicolo in cui è avvenuto il fatto.

4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riferimento al vizio dedotto sotto il profilo della violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. appare pertinente il richiamo (operato anche dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta) al principio per cui, «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Si tratta di principio coerente anche con quanto sostenuto da Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, con la quale è stato affermato che, «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità».

Il vizio di violazione della legge penale per non essere stati osservati i principi in tema di valutazione della prova indiziaria sotto il profilo della mancanza dei requisiti di molteplicità e certezza degli indizi è stato articolato, in ricorso, senza l'osservanza dei suddetti parametri.

Sotto tale aspetto, è carente la prima parte del motivo laddove è stata valorizzata la circostanza che l'ascolto diretto (compiuto dalla Corte di appello) della conversazione n. 1385 del 3 novembre 2018, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre, non ha consentito di udire l'espressione «Tiraste, France?», originariamente trascritta dalla polizia giudiziaria.

La deduzione difensiva, al di là della formulazione nei termini, non consentiti, della violazione di legge, ha inteso valorizzare un singolo elemento, pur a fronte di un quadro indiziario estremamente composito in quanto costituito da ulteriori ventitré indizi analiticamente elencati da pag. 6 a pag. 11 della sentenza impugnata.

Si tratta, peraltro, di un quadro indiziario descritto nel dettaglio dai giudici di merito in termini tali da avere contribuito a ricostruire la complessiva condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA] e non solo, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la presenza dell'imputato nel luogo dove egli aveva la propria abitazione.

3. In linea generale, va inoltre ricordato quanto affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601, con la quale è stato enunciato il principio per cui,«in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».3.1.

Nel caso di specie le carenze motivazionali indicate in ricorso scontano plurimi vizi, il primo dei quali riguarda la deduzione relativa alla circostanza secondo cui i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che la vettura Lancia Y ripresa mentre giungeva nuovamente in vicolo Celso alle ore 20.04 del 3 novembre 2018, non poteva essere quella di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di orario incompatibile con il fatto che il ferito aveva raggiunto il [OSCURATO:PERSONA] del locale Ospedale alle ore

19.59. La deduzione, oltre che riguardare, ancora una volta, un singolo elemento indiziario nel contesto di una lettura atomistica del (ben più articolato) quadro indiziario a carico dell'imputato, riguarda un profilo che entrambi i giudici di merito (per come risulta dal passaggio della motivazione a pag. 11 della sentenza impugnata) hanno preso in considerazione ed hanno ritenuto non idoneo a scardinare l'intero compendio istruttorio, proprio alla luce della sua complessità.

Più che il dato relativo all'automobile che, verso le ore 20.00, era presente in vicolo Celso, i giudici di merito hanno valorizzato, logicamente, quello relativo alla vettura che ha lasciato la zona alle ore 19.45; mezzo inequivocabilmente riconosciuto come quello in uso a [OSCURATO:PERSONA],, anche a seguito della visione delle immagini operata dalla Corte di appello che ha consentito di individuare le prime due lettere della targa e di apprezzarne la coincidenza con quelle dell'automobile della vittima (pag. 6 della motivazione).

3.2. A ciò si aggiunga che la ricostruzione della presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel vicolo Celso la sera in cui è avvenuto il ferimento del secondo è stata ricostruita attraverso un cospicuo numero di indizi valutati in termini unitari e coordinati dalla Corte palermitana, al cui ragionamento è stato contrapposta una lettura alternativa (oltre che parziale) degli indizi dei quali è stato segnalato il significato non univoco.

Con ciò il ricorrente, pur avendo formalmente dedotto il vizio in termini di carenza motivazionale, ha sollecitato una, non consentita, rinnovata valutazione degli indizi.

La Corte di appello ha illustrato da quali elementi è stata tratta la certezza della presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel vicolo la sera del 3 novembre 2018.

Presenza che lo stesso ricorrente ha, dapprima, ricondotto alla circostanza di abitare in quella località (pag. 4 del ricorso), eccependo, in seguito, la mancata prova della propria presenza in vicolo Celso (pag. 7).

Sotto tale profilo la prospettazione difensiva sconta un evidente vizio di contraddittorietà.

3.3. La Corte di merito si è attenuta al costante principio affermato in punto di criterio di valutazione della prova indiziaria in base al quale «il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elemento indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (fra le molte, la recente Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02).

Nel formulare le proprie censure la difesa ha censurato singoli frammenti della prova (mancata individuazione degli occupanti dei veicoli ripresi dalle telecamere, mancato accertamento del rientro di Cascio nel vicolo dopo avere accompagnato [OSCURATO:PERSONA] in ospedale); si tratta di indizi, peraltro, privi del carattere di decisività.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,a1 versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'il giugno 2020, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma di quella emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, previa riqualificazione del delitto di tentato omicidio in quello di lesioni colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per difetto di querela e rideterminato la pena in relazione ai residui reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895. 2. La Corte ha, preliminarmente, rigettato le richieste di espletamento di perizia sulla dinamica dei fatti e di declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di altri procedimenti penali. Nel merito, ha evidenziato l'esistenza di plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti in ordine alla circostanza che sia stato proprio [OSCURATO:PERSONA] a colpire [OSCURATO:PERSONA], la sera del 3 novembre 2018, con una pistola calibro 6,35 BR. A tal fine, ha ritenuto dimostrata la disponibilità, da parte della vittima, dell'utenza cellulare nr. 3401144454 e dell'automobile Lancia Y di colore nero targata [OSCURATO:TARGA]. Inoltre, ha giudicato provato che [OSCURATO:PERSONA] utilizzasse l'utenza telefonica nr. 3770227513 ed abitasse, all'epoca dei fatti, in vicolo Celso di Marsala. Sulla base di tali premesse, i giudici di merito hanno esaminato i rilievi difensivi in ordine alla modifica, asseritamente operata dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini, delle trascrizioni di tre intercettazioni avvenute il giorno dei fatti per i quali si procede. Allo scopo di dirimere le questioni relative a tali conversazioni, contrassegnate dai nn. 1373, 1384 e 1385, la Corte ha dato atto di avere proceduto al loro ascolto. Ha illustrato, nel dettaglio, i plurimi elementi indiziari posti a fondamento della conclusione secondo cui sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] a ferire con il colpo di pistola M istretta In particolare, ha segnalato come sia emerso un assiduo rapporto di frequentazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che si sono chiamati ben 350 volte tra il 13 settembre ed il 3 novembre 2018) e come I primo utilizzasse il secondo anche come canale di comunicazione con [OSCURATO:PERSONA], debitore, verso l'imputato, di una somma di denaro. Con specifico riguardo alla sera in cui sono avvenuti i fatti, la Corte ha messo in rilievo come le telecamere di un esercizio commerciale avessero ripreso, alle ore 18.14 del 3 novembre 2018, una Lancia Y nera (compatibile con quella di [OSCURATO:PERSONA]) imboccare vicolo Celso. Due minuti dopo [OSCURATO:PERSONA] (il cui telefono aveva agganciato una cella servente vicolo Celso) aveva chiamato [OSCURATO:PERSONA] dicendogli di trovarsi sotto casa sua, e l'interlocutore aveva affermato che sarebbe arrivato a breve. Alle 18.41 era giunto nel vicolo uno scooter di identico colore a quello in uso a [OSCURATO:PERSONA] il cui telefono, in quel momento, agganciava la cella che serviva proprio vicolo Celso. Lo scooter e la Lancia Y si erano allontanati da quel luogo, facendovi poi ritorno nell'arco di pochi minuti; ciò era avvenuto più volte. I due mezzi erano tornati sul posto tra le 19.26 e le 19.27 e la Corte ha smentito il rilievo difensivo secondo cui, in tale occasione, l'automobile non era identica a quella che si era allontanata dallo stesso posto alle precedenti 19.07. Alle 19.45 la vettura (riconducibile a quella di [OSCURATO:PERSONA] in ragione delle prime due lettere della targa leggibili in base alle immagini visionate dalla Corte) aveva lasciato vicolo Celso in retromarcia e dopo 14 minuti la persona offesa aveva fatto ingresso al [OSCURATO:PERSONA]. Un minuto dopo (ore 19.46) l'imputato aveva chiamato la madre in stato di agitazione e la donna lo aveva raggiunto a casa sua dopo un minuto. La Corte ha illustrato, inoltre, una pluralità di elementi indiziari dai quali ha desunto che, immediatamente dopo il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto una «grossa cortesia» ad un parente presso il quale si era successivamente trasferito per qualche giorno, senza fare più rientro in vicolo Celso. Inoltre, ha assegnato rilievo ad alcune conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un garage nel quale si trovavano tre smerigliatrici il cui rumore in sottofondo è stato sentito dagli inquirenti in occasione delle intercettazioni. La convinzione che Ienna, su incarico di [OSCURATO:PERSONA], abbia distrutto la pistola con la quale era stato ferito [OSCURATO:PERSONA] è stata desunta, oltre che dai colloqui intercorsi con l'imputato, anche dall'intercettazione di una conversazione tra il fratello di Ienna ed altra persona nel corso della quale si era fatto riferimento alla circostanza che, «averla fatta tagliare, era la minchiata del secolo» e ylal fatto che le indagini della polizia scientifica avevano fatto emergere che in una delle smerigliatrici erano presenti tracce di polvere da sparo. A ciò si aggiunga il fatto che Ienna, parlando con la madre dell'imputato, aveva affermato «l'arma che fu tagliata, l'ho tagliata io». Altri elementi indiziari a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono stati desunti da conversazioni tra soggetti che avevano indicato l'imputato come autore dello sparo ai danni di [OSCURATO:PERSONA], oltre che da dialoghi di analogo contenuto intercorsi tra la madre di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il cui silenzio su quanto accaduto era stato sostanzialmente «comprato» in cambio della rimessione di un debito che costui aveva con lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, in una delle conversazioni tra la donna e Cascio, questi aveva spiegato di avere concordato cori [OSCURATO:PERSONA] l'indicazione da dare agli inquirenti circa il luogo in cui il corpo di [OSCURATO:PERSONA] era stato rinvenuto, proprio per non rivelare che la vittima si era trovata in vicolo Celso. I giudici di merito hanno valorizzato alcune conversazioni in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] ed il padre Gaspare; conversazioni dalle quali era emersa la perfetta conoscenza, in ambito familiare, del fatto che ad esplodere il colpo di pistola verso [OSCURATO:PERSONA] fosse stato proprio [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Alla luce di tale compendio istruttorio, è stata ritenuta dimostrata la circostanza che l'imputato ha sparato a [OSCURATO:PERSONA], anche in ragione della mancanza di plausibili prospettazioni alternative da parte della difesa. In particolare, sono state ritenute irrilevanti le seguenti circostanze: che la sera del fatto, dopo le ore 20.00, altra Lancia Y (diversa da quella avvistata un quarto d'ora prima, pacificamente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]) fosse stata ripresa dallk telecamere nei pressi di vicolo Celso, non escludendo, tale circostanza, la consistenza del quadro indiziario complessivo a carico di [OSCURATO:PERSONA]; che il giubbotto della vittima, al momento del suo ingresso in ospedale, fosse sporco di terriccio, non essendo emerso quando l'indumento si era sporcato; il mancato rinvenimento di tracce di sparo sull'imputato, arrestato e perquisito diciotto giorni dopo i fatti; la differente statura tra vittima ed imputato rispetto alle conclusioni del consulente del Pubblico Ministero (che ha indicato il «modico» sollevamento del braccio da parte dell'autore dello sparo), non essendo nota l'effettiva dinamica dei fatti; la circostanza che nessun teste avesse riferito di avere sentito l'esplosione di un colpo di pistola, alla luce del clima di omertà emerso nel corso delle indagini; l'irrilevanza, tenuto conto del quadro complessivo, di quanto indicato da [OSCURATO:PERSONA] in un foglio di carta dattiloscritto da [OSCURATO:PERSONA] una volta uscito dal coma. 2.2. La mancanza di elementi certi, in punto di volontà omicidiaria da parte di [OSCURATO:PERSONA], ha indotto la Corte di appello ad escludere la configurabilità del delitto di tentato omicidio, riqualificato in quello di lesioni colpose non aggravate, ritenuto non procedibile per difetto di querela. Alla luce del complessivo compendio indiziario illustrato, sono stati giudicati configurabili gli ulteriori reati in materia di armi e, ritenute non concedibili le attenuanti generiche e previa riduzione per il rito prescelto, è stata determinata la pena finale in quella di anni uno e mesi dieci di reclusione. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo. Ha dedotto, con riferimento ai reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta commissione del reato da parte del ricorrente. Alcune delle espressioni contenute in conversazioni, che il giudice di primo grado aveva ritenuto dimostrative dell'attribuzione del fatto a [OSCURATO:PERSONA], sono state ascoltate dalla Corte di appello che ne ha affermato un contenuto diverso da quello indicato dal primo giudice. Da ciò l'impossibilità di ritenere corretta la ricostruzione fattuale dei giudici di merito in ragione della carenza degli elementi indiziari idonei ad individuare l'imputato come l'autore dei reati per i quali si procede. A fronte di ciò, secondo la difesa, gli altri indizi valorizzati in sentenza si limitano ad attestare la presenza dell'imputato nel luogo in cui sono avvenuti i fatti; presenza giustificata dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] abitava proprio in quel luogo. E' stato evidenziato come le risultanze dei filmati delle telecamere e dei tabulati telefonici non abbiano permesso di individuare, con certezza, l'automobile della vittima e dello scooter in uso a [OSCURATO:PERSONA]. Non erano stati individuati nemmeno gli occupanti delle automobili riprese dalle telecamere. Altra carenza ricostruttiva è stata segnalata con riguardo alla deduzione difensiva relativa al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] ed al rientro di costui nel luogo dove era avvenuto il fatto, dopo aver accompagnato [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha sostenuto di avere dimostrato l'inesistenza proprio di quel ruolo. Sul punto ha richiamato le risultanze relative all'orario di arrivo di [OSCURATO:PERSONA] all'Ospedale e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la guardia giurata in servizio presso il presidio sanitario. Da tali circostanze sarebbe emersa l'impossibilità che Cascio abbia potuto fare ritorno alle ore 20.04 (per come affermato dai giudici di merito) nel vicolo Celso a bordo dell'automobile di [OSCURATO:PERSONA]. Anche la circostanza della permanenza di [OSCURATO:PERSONA] nel vicolo in cui è successo il fatto è stata ritenuta indimostrata in ragione dei confronti tra le risultanze delle riprese delle videocamere ed il traffico telefonico dell'imputato e dell'incertezza del dato costituito dal successivo allontanamento a bordo dell'autovettura condotta dalla madre. Inoltre, la sentenza non avrebbe adeguatamente dato conto dell'accertamento circa l'effettiva occupazione di un immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel vicolo in cui è avvenuto il fatto. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento al vizio dedotto sotto il profilo della violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. appare pertinente il richiamo (operato anche dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta) al principio per cui, «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Si tratta di principio coerente anche con quanto sostenuto da Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, con la quale è stato affermato che, «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità». Il vizio di violazione della legge penale per non essere stati osservati i principi in tema di valutazione della prova indiziaria sotto il profilo della mancanza dei requisiti di molteplicità e certezza degli indizi è stato articolato, in ricorso, senza l'osservanza dei suddetti parametri. Sotto tale aspetto, è carente la prima parte del motivo laddove è stata valorizzata la circostanza che l'ascolto diretto (compiuto dalla Corte di appello) della conversazione n. 1385 del 3 novembre 2018, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre, non ha consentito di udire l'espressione «Tiraste, France?», originariamente trascritta dalla polizia giudiziaria. La deduzione difensiva, al di là della formulazione nei termini, non consentiti, della violazione di legge, ha inteso valorizzare un singolo elemento, pur a fronte di un quadro indiziario estremamente composito in quanto costituito da ulteriori ventitré indizi analiticamente elencati da pag. 6 a pag. 11 della sentenza impugnata. Si tratta, peraltro, di un quadro indiziario descritto nel dettaglio dai giudici di merito in termini tali da avere contribuito a ricostruire la complessiva condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA] e non solo, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la presenza dell'imputato nel luogo dove egli aveva la propria abitazione. 3. In linea generale, va inoltre ricordato quanto affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601, con la quale è stato enunciato il principio per cui,«in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito». Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».3.1. Nel caso di specie le carenze motivazionali indicate in ricorso scontano plurimi vizi, il primo dei quali riguarda la deduzione relativa alla circostanza secondo cui i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che la vettura Lancia Y ripresa mentre giungeva nuovamente in vicolo Celso alle ore 20.04 del 3 novembre 2018, non poteva essere quella di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di orario incompatibile con il fatto che il ferito aveva raggiunto il [OSCURATO:PERSONA] del locale Ospedale alle ore 19.59. La deduzione, oltre che riguardare, ancora una volta, un singolo elemento indiziario nel contesto di una lettura atomistica del (ben più articolato) quadro indiziario a carico dell'imputato, riguarda un profilo che entrambi i giudici di merito (per come risulta dal passaggio della motivazione a pag. 11 della sentenza impugnata) hanno preso in considerazione ed hanno ritenuto non idoneo a scardinare l'intero compendio istruttorio, proprio alla luce della sua complessità. Più che il dato relativo all'automobile che, verso le ore 20.00, era presente in vicolo Celso, i giudici di merito hanno valorizzato, logicamente, quello relativo alla vettura che ha lasciato la zona alle ore 19.45; mezzo inequivocabilmente riconosciuto come quello in uso a [OSCURATO:PERSONA],, anche a seguito della visione delle immagini operata dalla Corte di appello che ha consentito di individuare le prime due lettere della targa e di apprezzarne la coincidenza con quelle dell'automobile della vittima (pag. 6 della motivazione). 3.2. A ciò si aggiunga che la ricostruzione della presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel vicolo Celso la sera in cui è avvenuto il ferimento del secondo è stata ricostruita attraverso un cospicuo numero di indizi valutati in termini unitari e coordinati dalla Corte palermitana, al cui ragionamento è stato contrapposta una lettura alternativa (oltre che parziale) degli indizi dei quali è stato segnalato il significato non univoco. Con ciò il ricorrente, pur avendo formalmente dedotto il vizio in termini di carenza motivazionale, ha sollecitato una, non consentita, rinnovata valutazione degli indizi. La Corte di appello ha illustrato da quali elementi è stata tratta la certezza della presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel vicolo la sera del 3 novembre 2018. Presenza che lo stesso ricorrente ha, dapprima, ricondotto alla circostanza di abitare in quella località (pag. 4 del ricorso), eccependo, in seguito, la mancata prova della propria presenza in vicolo Celso (pag. 7). Sotto tale profilo la prospettazione difensiva sconta un evidente vizio di contraddittorietà. 3.3. La Corte di merito si è attenuta al costante principio affermato in punto di criterio di valutazione della prova indiziaria in base al quale «il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elemento indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (fra le molte, la recente Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02). Nel formulare le proprie censure la difesa ha censurato singoli frammenti della prova (mancata individuazione degli occupanti dei veicoli ripresi dalle telecamere, mancato accertamento del rientro di Cascio nel vicolo dopo avere accompagnato [OSCURATO:PERSONA] in ospedale); si tratta di indizi, peraltro, privi del carattere di decisività. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,a1 versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore de
Sentenza Cassazione n. 16626/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris