CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16399/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CELLURALE Massimiliano, ORABONA Cecilia, CELLURALEAnna fu Giovanni, CELLURALE Nicola fu Giovanni e CELLURALEAnnunziata, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.4028/2020, pubblicata il 25 novembre 2020, notificata a mezzoPEC il 7 dicembre 2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 2 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4258/2021Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 16399/2026Data pubblicazione 26/05/2026viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dalP.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse deiricorrenti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;sentito, in sede di discussione orale all’udienza pubblica,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – peri ricorrenti.1.– Con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2012, AnnaRennella, [OSCURATO:PERSONA] fu Nicola, [OSCURATO:PERSONA], AntonioCellurale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi diNicola Cellurale, convenivano, davanti al Tribunale di Santa MariaCapua Vetere (Sezione distaccata di Aversa), [OSCURATO:PERSONA],chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione del contrattopreliminare concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 20settembre 2008 per inadempimento del convenuto promissarioacquirente nel pagamento dell’importo di euro 60.000,00, sommadovuta a titolo di anticipato pagamento del prezzo secondo le rateannuali concordate di euro 12.000,00 cadauna, con scadenza al30 settembre 2008, al 30 settembre 2009, al 30 settembre 2010,al 30 settembre 2011 e al 30 settembre 2012, con la condannaaltresì del convenuto al pagamento della somma suindicata, alrilascio del terreno e al risarcimento dei danni.Numero registro generale 4258/2021Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 16399/2026Data pubblicazione 26/05/2026Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale concludevaper il rigetto delle pretese ex adverso avanzate, contestando ilmancato pagamento delle rate concordate, e – in viariconvenzionale –, previo accertamento dell’inadempimento deglieffetti traslativi del contratto definitivo non concluso e che glil’inadempimento, nella misura di euro 20.000,00.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 5002/2014,depositata il 28 novembre 2014, rigettava sia le domandeprincipali, sia le domande riconvenzionali.2.– Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2015, AnnaRennella, [OSCURATO:PERSONA] fu Nicola, [OSCURATO:PERSONA], AntonioCellurale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoappello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1)l’errata valutazione dei fatti di causa, in relazione alla dichiaratatardività del disconoscimento delle ricevute di pagamento; 2)l’erronea interpretazione dei verbali di causa, in ordine allapresunta mancata rituale contestazione della documentazioneprodotta da controparte, con la conseguente violazione dell’art.215 c.p.c.Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], ilquale instava per il rigetto dell’appello e la conferma dellasentenza impugnata.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diNapoli, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l’appello econfermava la pronuncia impugnata.Numero registro generale 4258/2021Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 16399/2026Data pubblicazione 26/05/2026A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di meritorilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che dallalettura dei verbali relativi al giudizio di primo grado si evincevache, alla prima udienza del 22 gennaio 2013, gli attori avevanodichiarato di disconoscere formalmente tutta la documentazioneesibita da controparte in originale (e non già la veridicità dellericevute esibite, come affermato in appello) e che il convenutoaveva contestualmente depositato in originale le ricevutedel 30 aprile 2013, il convenuto aveva chiesto che venissedichiarata la decadenza dell’attore dal disconoscimento dellericevute di pagamento inerenti alla promessa di acquisto delterreno depositate in atti e, in subordine, aveva chiesto laverificazione; c) che, con la prima memoria depositata ai sensidell’art. 183, sesto comma, c.p.c., gli attori avevano elencato tuttii documenti di cui avevano disconosciuto la “sottoscrizione” (lericevute, il preventivo dei lavori, l’offerta della CostruzioniEdilcampania, di cui il [OSCURATO:PERSONA] era titolare, ma non gli assegni)mentre, con la seconda memoria, il [OSCURATO:PERSONA], sia pure in modo pocochiaro, aveva eccepito la tardività del disconoscimento e avevachiesto, in subordine, la verificazione, indicando come scrittura dicomparazione il preliminare del 20 settembre 2008; d) chedoveva essere condiviso il rilievo della sentenza di primo grado,secondo cui il disconoscimento effettuato nel verbale di primaudienza non era specifico e determinato, poiché il [OSCURATO:PERSONA] avevaprodotto, fin dalla sua costituzione, il contratto del 20 settembre2008, il preventivo dei lavori del 30 marzo 2007, le ricevute del2008, del 2009 e del 2010, gli assegni del 2009, tutti documentiNumero registro generale 4258/2021Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 16399/2026Data pubblicazione 26/05/2026sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA], sicché gli appellanti avrebberodovuto indicare con precisione se intendevano disconoscere lafirma apposta in calce al contratto, all’offerta del 30 marzo 2007,agli assegni e quali ricevute non potevano imputarsi al pagamentodelle rate; e) che il disconoscimento aveva riguardatogenericamente “tutta la documentazione” e, quindi, doveva essereconfermata, sul punto, la decisione di inammissibilità dello stesso,perché generico e privo di un’espressa negazione dell’autenticitàdella scrittura o della relativa sottoscrizione; f) che il [OSCURATO:PERSONA] avevareiterato l’eccezione di decadenza, sicché la pronuncia impugnatadoveva essere confermata anche nella parte in cui avevadichiarato la tardività del disconoscimento operato con la memoriadepositata nel primo termine ex art. 183 c.p.c.3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] fu Nicola,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fu Giovanni, [OSCURATO:PERSONA] eAnnunziata Cellurale, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e AnnaRennella.Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378,primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascrittein epigrafe.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, ai sensidell’art. 378, secondo comma, c.p.c.Numero registro generale 4258/2021Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 16399/2026Data pubblicazione 26/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 (recte n. 4), c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 214 e 215, primo comma, n. 2,c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che le ricevute dipagamento prodotte in giudizio dal convenuto dovesseroconsiderarsi riconosciute, in quanto non specificamente etempestivamente disconosciute dagli attori.Osservano gli istanti che, all’udienza del 22 gennaio 2013,dopo la produzione delle ricevute di pagamento a cura deldifensore del convenuto, senza un indice dettagliato, il difensoredegli attori aveva disconosciuto formalmente tutta ladocumentazione esibita dalla controparte, disconoscendo altresì laveridicità delle ricevute esibite, sicché la dichiarazione didisconoscimento, pur non contenendo un’elencazione analitica deidocumenti, sarebbe stata chiara e incontrovertibile, in quantoesplicitamente circostanziata e riferita a “tutta la documentazioneesibita dalla controparte”, che in quella sede aveva esibito proprioed esclusivamente le ricevute di pagamento.Il che sarebbe stato suffragato dalla dichiarazioneimmediatamente successiva di disconoscimento della veridicitàdelle ricevute esibite, tanto che, all’esito, il difensore delconvenuto aveva richiesto una perizia calligrafica volta adacclarare la veridicità delle ricevute.1.1.– Il motivo è fondato.1.1.1.– Ora, dal processo verbale d’udienza del 22 gennaio2013 (che, in quanto atto processuale, è esaminabile da partedella Corte), emerge che il difensore degli attori ha disconosciutoNumero registro generale 4258/2021Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 16399/2026Data pubblicazione 26/05/2026“formalmente tutta la documentazione esibita dalla controparte”,ha chiesto rinvio ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c. e hadisconosciuto “altresì la veridicità delle ricevute esibite”.Dalla lettura del citato processo verbale si ricava inoltreche, nella stessa udienza, il difensore del convenuto ha esibito edepositato “gli originali delle ricevute di pagamento” e ha chiesto“perizia calligrafica circa la veridicità delle ricevute”.Sicché sussiste un travisamento del contenuto oggettivo delfatto processuale, quale fatto controverso su cui vi è stataun’espressa pronuncia, avendo la Corte d’appello negato che indetto verbale fosse stata disconosciuta la veridicità delle ricevute,contrariamente al suo tenore letterale (Cass. Sez. U, Sentenza n.5792 del 05/03/2024).1.1.2.– Tanto premesso, il disconoscimento dellasottoscrizione (o dell’autenticità) del documento, ai sensi dell’art.214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo,a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita,perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in unadiversa versione dei fatti. Inoltre, la relativa eccezione devecontenere specifico riferimento al documento e al profilo di essoche viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta a finisolo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinatodocumento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione incopia che sia stata o possa essere effettuata da controparte(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021; Sez. 2,Sentenza n. 1537 del 22/01/2018; Sez. 3, Sentenza n. 12448 del19/07/2012; Sez. 5, Sentenza n. 16232 del 19/08/2004; Sez. 2,Sentenza n. 6475 del 12/12/1979).Numero registro generale 4258/2021Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 16399/2026Data pubblicazione 26/05/2026La relativa valutazione costituisce giudizio di fatto riservatoal giudice di merito, giudizio insindacabile in sede di legittimità secongruamente e logicamente motivato (Cass. Sez. L, Sentenza n.18042 del 20/08/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9543 del 01/07/2002;Sez. 2, Sentenza n. 2290 del 19/03/1996; Sez. 3, Sentenza n.6081 del 13/11/1980).Senonché, nella fattispecie, la genericità e indeterminatezzadel disconoscimento è stata argomentata dalla Corte d’appellosulla scorta di due rilievi smentiti dalle risultanze di causa: A)ossia in ordine alla mancata individuazione dei documentidisconosciuti, mentre in realtà il disconoscimento si riferiva ai solidocumenti prodotti dal convenuto all’udienza del 22 gennaio 2013(ovvero alle ricevute di pagamento); B) ed ancora in relazione allanatura indefinita del disconoscimento non specificamenteesplicitato, mentre in realtà – contrariamente all’assunto dellasentenza impugnata – il disconoscimento atteneva alla nonveridicità (recte alla non autenticità) di tali ricevute.Ebbene, ai fini della specificità del disconoscimento, ilriferimento operato a tutti quelli prodotti in un determinatocontesto con riferimento alla loro non autenticità è sufficiente, siadal punto di vista dell’individuazione dei documenti contestati,risultando inutile la ripetizione del loro elenco, sia dal punto divista del contenuto della contestazione stessa (Cass. Sez. 6-1,Ordinanza n. 20166 del 03/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 24456del 21/11/2011).2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 (recte n. 4), c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 156, terzo comma, c.p.c., per avereNumero registro generale 4258/2021Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 16399/2026Data pubblicazione 26/05/2026la Corte territoriale dichiarato l’inefficacia del disconoscimento deidocumenti avvenuto all’udienza del 22 gennaio 2013, benché taledisconoscimento avesse raggiunto il suo scopo, stante che –all’esito –, nel corso della stessa udienza, il difensore delconvenuto aveva avanzato istanza di verificazione.Con la conseguenza che tale istanza avrebbe implicato ilsuperamento di qualunque valutazione in relazione alla specificitàdel disconoscimento.3.– Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 (recte n. 4), c.p.c., la violazioneo falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 112 c.p.c., con la nullitàdell’eccezione di tardività del disconoscimento delle ricevute dipagamento, per avere la Corte distrettuale reputato tardivo ildisconoscimento effettuato con la prima memoria ex art. 183,sesto comma, c.p.c. (vigente ratione temporis), benché lacontroparte avesse eccepito detta tardività, richiedendo, tuttavia,nuovamente e contestualmente, la verificazione delle scritturedisconosciute.Obiettano gli istanti che, a fronte dell’intento del convenutodi ottenere l’accertamento della rilevanza delle scritture prodottedi tardività sarebbe stata inammissibile, perché appuntoincompatibile con l’istanza di verificazione più volte avanzata.4.– Con il quarto motivo i ricorrenti contestano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,per avere la Corte del gravame negato che, all’udienza del 22gennaio 2013, il difensore degli attori avesse disconosciuto altresìNumero registro generale 4258/2021Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 16399/2026Data pubblicazione 26/05/2026la veridicità delle ricevute esibite, mentre dalla lettura delprocesso verbale sarebbe stato possibile ricavare che il difensoredegli attori, oltre ad effettuare il disconoscimento formale di tuttala documentazione esibita dalla controparte in originale, avevaanche effettuato il disconoscimento della veridicità delle ricevuteesibite.4.1.– I motivi che precedono sono assorbitidall’accoglimento del primo, pregiudiziale, motivo.5.– In definitiva, alla stregua delle complessiveargomentazioni esposte, il primo motivo del ricorso deve essereaccolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre i rimanenti motivisono assorbiti.La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamenteal motivo accolto e nei sensi precisati, con rinvio della causa allaCorte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che decideràuniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto deirilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese delgiudizio di cassazione.«Ai fini della specificità del disconoscimento, il riferimentooperato a tutti i documenti prodotti in un determinato ecircostanziato contesto – come quelli prodotti in una data udienza–, con riferimento alla loro non veridicità, è sufficiente, sia dalpunto di vista dell’individuazione dei documenti contestati,risultando inutile la ripetizione del loro analitico elenco, sia dalpunto di vista del contenuto della contestazione stessa, riferitaappunto alla non autenticità di quelle scritture». P.Q.MLa Corte Suprema di CassazioneNumero registro generale 4258/2021Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 16399/2026Data pubblicazione 26/05/2026accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo delricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 2 aprile 2026.Il Consigliere estensoreCesare TrapuzzanoLa PresidenteMilena Falaschi