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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21975/2026

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le dello Stato-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A, rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manerba- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n. 3630/2022, depositata il 23/9/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 3630/2022, depositata il 23/9/2022, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Lombardia ha rigettato l’appellodell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Brescia diaccogliere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l’avviso diNumero registro generale 7190/2023Numero sezionale 5116/2026Numero di raccolta generale 21975/2026Data pubblicazione 26/06/2026accertamento catastale n.

BS0151030-2017, con cui l’Ufficio, a seguito didichiarazione Docfa per divisione, fusione ed ampliamento di unitàimmobiliari in Montichiari, aveva rettificato la rendita catastale, portandoquella del subalterno 4 (discarica esaurita, categoria speciale D/1) da euro6.834,38 ad euro 98.000 e quella del subalterno 5 (destinato a discarica inbase della decisione la ritenuta inadeguatezza motivazionale dell’avviso,per non aver l’ufficio indicato le ragioni del ricorso al metodo di stima“indiretto” del costo di ricostruzione in luogo di quello “diretto” propostodalla contribuente.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, sulla base di un unico motivo, mentre la [OSCURATO:PERSONA].p.a. resiste mediante controricorso.

Entrambe depositano memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso si censura il vizio di falsaapplicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in combinato disposto conl’art. 1, comma 244, legge n. 190/2014, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT erroneamente ritenutol’avviso carente di motivazione.1.1.

La censura è fondata.1.2.

L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine diporre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva inmisura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperirel’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacementel’an ed il quantum debeatur (tra le tante: Cass. 7056/2014; 15633/2014;22003/2014; 34603/2019; 6867/2020; 28819/2021; 36217/2021;36218/2021; 37371/2022; 33135/2023).1.3.

Ciò posto in termini generali, in caso di accertamento operatoall’esito di procedura DOCFA, in cui il contribuente presenti unadichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 19 aprile 1994, n.Numero registro generale 7190/2023Numero sezionale 5116/2026Numero di raccolta generale 21975/2026Data pubblicazione 26/06/2026701, questa Corte ha più volte ribadito che l’obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei datiamministrativo–censuari (categoria, classe, consistenza, superficie erendita), quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sianodisattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quellaCass. 12497/2016, cui adde Cass. 12777/2018; 31809/2018; 4807/2021;4955/2021; 25682/2023; 25144/2024; 5451/2025).1.4.

Quando, cioè, i dati forniti dal contribuente non sono confutati,ma soltanto riesaminati e rivalutati dall’amministrazione finanziaria conriferimento all’attribuzione della categoria, della classe, della consistenza edella rendita del fabbricato, per cui la difformità tra la classificazionedenunciata dal contribuente e quella accertata dall’amministrazionefinanziaria deriva da una diversità di valutazione, qualificazione oinquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, graficie planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissatidalla disciplina regolamentare in materia catastale, l’amministrazionefinanziaria non ha l’onere di formulare una motivazione piùparticolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo allediscrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta delcontribuente (Cass. 3104/2021; 3017/2022).1.5.

Peraltro, qualora l’attribuzione della rendita abbia luogo a seguitodi procedura DOCFA in base ad una stima diretta eseguitadall’amministrazione finanziaria (come accade per gli immobili classificatinei gruppi catastali D ed E), tale stima, che integra il presupposto ed ilfondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo ungiudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentementetecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazionerilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta delcennato giudizio e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delleNumero registro generale 7190/2023Numero sezionale 5116/2026Numero di raccolta generale 21975/2026Data pubblicazione 26/06/2026ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e, comunque,prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto postoin essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortementepartecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione oallegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto dimotivazione (tra le tante: Cass. 16824/2006; 24064/2006; 11804/2010;17971/2018; 7854/2020; 40735/2021; 31554/2022; 30303/2023;16359/2024).1.6.

Nella specie, è pacifico che la rettifica catastale sia stata originatada procedura DOCFA per divisione, fusione ed ampliamento di immobili dicategoria D.1.7.

La sentenza impugnata ha, perciò, contravvenuto ai principienunciati laddove ha affermato che, avendo la contribuente proposto ilmetodo di calcolo della rendita cd. diretto (secondo cui la rendita catastalesi ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritraibile), l’ufficio, neldisattendere tale metodo valutativo senza esplicitare le ragioni del diversocriterio utilizzato (indiretto), abbia violato l’obbligo motivazionale.1.8.

La peculiare natura della procedura disciplinata dal D.M. 19 aprile1994, n. 701, escludeva, infatti, la necessità di una motivazionedettagliata in ordine allo scostamento dalla proposta della contribuente,dal momento che gli elementi di fatto indicati dal contribuente non eranostati disattesi dall’ufficio e la differenza tra la rendita proposta e quelladegli immobili, dipesa dalla scelta del criterio estimativo, che non è undato di fatto, ma un criterio di giudizio.1.9.

Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassatacon rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 7190/2023Numero sezionale 5116/2026Numero di raccolta generale 21975/2026Data pubblicazione 26/06/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 24 giugno 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le dello Stato-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A, rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manerba- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n. 3630/2022, depositata il 23/9/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 3630/2022, depositata il 23/9/2022, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Lombardia ha rigettato l’appellodell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Brescia diaccogliere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l’avviso diNumero registro generale 7190/2023Numero sezionale 5116/2026Numero di raccolta generale 21975/2026Data pubblicazione 26/06/2026accertamento catastale n. BS0151030-2017, con cui l’Ufficio, a seguito didichiarazione Docfa per divisione, fusione ed ampliamento di unitàimmobiliari in Montichiari, aveva rettificato la rendita catastale, portandoquella del subalterno 4 (discarica esaurita, categoria speciale D/1) da euro6.834,38 ad euro 98.000 e quella del subalterno 5 (destinato a discarica inbase della decisione la ritenuta inadeguatezza motivazionale dell’avviso,per non aver l’ufficio indicato le ragioni del ricorso al metodo di stima“indiretto” del costo di ricostruzione in luogo di quello “diretto” propostodalla contribuente.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, sulla base di un unico motivo, mentre la [OSCURATO:PERSONA].p.a. resiste mediante controricorso. Entrambe depositano memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso si censura il vizio di falsaapplicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in combinato disposto conl’art. 1, comma 244, legge n. 190/2014, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT erroneamente ritenutol’avviso carente di motivazione.1.1. La censura è fondata.1.2. L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine diporre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva inmisura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperirel’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacementel’an ed il quantum debeatur (tra le tante: Cass. 7056/2014; 15633/2014;22003/2014; 34603/2019; 6867/2020; 28819/2021; 36217/2021;36218/2021; 37371/2022; 33135/2023).1.3. Ciò posto in termini generali, in caso di accertamento operatoall’esito di procedura DOCFA, in cui il contribuente presenti unadichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 19 aprile 1994, n.Numero registro generale 7190/2023Numero sezionale 5116/2026Numero di raccolta generale 21975/2026Data pubblicazione 26/06/2026701, questa Corte ha più volte ribadito che l’obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei datiamministrativo–censuari (categoria, classe, consistenza, superficie erendita), quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sianodisattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quellaCass. 12497/2016, cui adde Cass. 12777/2018; 31809/2018; 4807/2021;4955/2021; 25682/2023; 25144/2024; 5451/2025).1.4. Quando, cioè, i dati forniti dal contribuente non sono confutati,ma soltanto riesaminati e rivalutati dall’amministrazione finanziaria conriferimento all’attribuzione della categoria, della classe, della consistenza edella rendita del fabbricato, per cui la difformità tra la classificazionedenunciata dal contribuente e quella accertata dall’amministrazionefinanziaria deriva da una diversità di valutazione, qualificazione oinquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, graficie planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissatidalla disciplina regolamentare in materia catastale, l’amministrazionefinanziaria non ha l’onere di formulare una motivazione piùparticolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo allediscrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta delcontribuente (Cass. 3104/2021; 3017/2022).1.5. Peraltro, qualora l’attribuzione della rendita abbia luogo a seguitodi procedura DOCFA in base ad una stima diretta eseguitadall’amministrazione finanziaria (come accade per gli immobili classificatinei gruppi catastali D ed E), tale stima, che integra il presupposto ed ilfondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo ungiudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentementetecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazionerilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta delcennato giudizio e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delleNumero registro generale 7190/2023Numero sezionale 5116/2026Numero di raccolta generale 21975/2026Data pubblicazione 26/06/2026ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e, comunque,prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto postoin essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortementepartecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione oallegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto dimotivazione (tra le tante: Cass. 16824/2006; 24064/2006; 11804/2010;17971/2018; 7854/2020; 40735/2021; 31554/2022; 30303/2023;16359/2024).1.6. Nella specie, è pacifico che la rettifica catastale sia stata originatada procedura DOCFA per divisione, fusione ed ampliamento di immobili dicategoria D.1.7. La sentenza impugnata ha, perciò, contravvenuto ai principienunciati laddove ha affermato che, avendo la contribuente proposto ilmetodo di calcolo della rendita cd. diretto (secondo cui la rendita catastalesi ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritraibile), l’ufficio, neldisattendere tale metodo valutativo senza esplicitare le ragioni del diversocriterio utilizzato (indiretto), abbia violato l’obbligo motivazionale.1.8. La peculiare natura della procedura disciplinata dal D.M. 19 aprile1994, n. 701, escludeva, infatti, la necessità di una motivazionedettagliata in ordine allo scostamento dalla proposta della contribuente,dal momento che gli elementi di fatto indicati dal contribuente non eranostati disattesi dall’ufficio e la differenza tra la rendita proposta e quelladegli immobili, dipesa dalla scelta del criterio estimativo, che non è undato di fatto, ma un criterio di giudizio.1.9. Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassatacon rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MNumero registro generale 7190/2023Numero sezionale 5116/2026Numero di raccolta generale 21975/2026Data pubblicazione 26/06/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 24 giugno 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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