CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16296/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi con cui si deducono nullità del procedimento celebrato in primo grado per il mutamento del giudice naturale senza che sia intervenuta la rinnovazione degli atti, arvizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione ed in merito mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichefsono manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha, quanto al mutamente del giudice, rilevato che, all'esito del giudizio, presente il difensore di fiducia, nessuna eccezione veniva sollevata tanto da concludere nel merito, in tal modo prestando acquiescenza; che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si rileva come il ricorrente, pur presente in casa, non avesse sentito il campanello, visto che la decisione, a fronte di identiche censure già formulate in primo grado ed in quella sede, ha fatto espresso riferimento alla durata, reiterazione ed efficacia del controllo (i verbalizzanti avevano ripetutamente suonato, in due distinti controlli, il citofono il cui suono veniva direttamente sentito dall'esterno, senza ricevere alcuna risposta); che in tal senso depone pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726); ritenuto che riproduttivo di identica censura risulta il terzo motivo con cui si censura la parte della decisione che ha motivato in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche avvalorata dal riferimento alla personalità del ricorrente gravato da plurimi precedenti penali, tra l'altro osservando come la pena non potesse essere in alcun modo ridotta alla luce del minor aumento applicato per la ritenuta recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. (metà invece dei due terzi); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così