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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44547/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa all'esito di rito abbreviato in data 7 aprile 2022 dal Tribunale di Rimini di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Rimini il 23 febbraio 2022 con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base del ricorso rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e non manifestamente illogica; ritenuto che il giudice di appello ha valutato i presupposti per il riconoscimento della recidiva a pag.3 in conformità all'orientamento interpretativo del giudice di legittimità (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839 - 01) e che per tale ragione la censura non supera il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 5 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa all'esito di rito abbreviato in data 7 aprile 2022 dal Tribunale di Rimini di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Rimini il 23 febbraio 2022 con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base del ricorso rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e non manifestamente illogica; ritenuto che il giudice di appello ha valutato i presupposti per il riconoscimento della recidiva a pag.3 in conformità all'orientamento interpretativo del giudice di legittimità (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839 - 01) e che per tale ragione la censura non supera il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre
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