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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02109/2023

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Ctak.

D'( SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 933/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] rde I la, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura a mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme dal [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] (MI) il 16 gennaio 2020, rep. n. 175217; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 28 maggio 2019 n. 2283/22/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udita, per la ricorrente, l'Avvocatura Generale dello Stato, nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; udito, per i controricorrenti, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 28 maggio 2019 n. 2283/22/2019, che, in controversia su avviso di liquidazione della maggiore imposta di successione per l'importo di C 52.037,56 (con i relativi accessori), in dipendenza della rettifica di valore da C 961,972,00 ad C 1.750.420,80, in seguito alla rivalutazione della quota di compartecipazione al capitale della "[OSCURATO:SOCIETA].", di cui il defunto [OSCURATO:PERSONA] era titolare in vita, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi legittimi del de cuius, avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Varese il 17 novembre 2016 n. 625/11/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che il valore proporzionalmente risultante dal patrimonio netto della società partecipata dall'ereditando al momento di apertura della successione (al 16 dicembre 2012) dovesse essere ridotto rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio (al 31 dicembre 2011) in considerazione delle vicende sopravvenute medio tempore che avevano comportato un irreversibile degrado dell'immobile sociale.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi legittimi del defunto [OSCURATO:PERSONA], si sono costituiti con controricorso.

In corso di causa, i controricorrenti hanno chiesto la sospensione del procedimento in seguito alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata ex art. 5, commi 1, 7 e 8, della Legge 31 agosto 2022 n. 130.

Dopo l'integrale pagamento degli importi dovuti dai controricorrenti, la ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ex art. 46, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il valore della partecipazione sociale non potesse essere determinato in misura proporzionale rispetto al patrimonio netto della società partecipata secondo le risultanze del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, dovendosi tener conto del depauperamento conseguente al degrado subito dall'immobile sociale fino all'apertura della successione al 16 dicembre 2012.[OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che i contribuenti hanno presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 5, commi 1, 7 e 8, della Legge 31 agosto 2022 n. 130 ed hanno ottemperato all'integrale pagamento degli importi dovuti per il perfezionamento della definizione agevolata, l'amministrazione finanziaria (sulla scorta della comunicazione pervenuta dal competente ufficio periferico) ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.

2. Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5", 12 gennaio 2022, n. 721).

3. Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).

4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ctak. D'( SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 933/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] rde I la, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura a mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme dal [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] (MI) il 16 gennaio 2020, rep. n. 175217; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 28 maggio 2019 n. 2283/22/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udita, per la ricorrente, l'Avvocatura Generale dello Stato, nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; udito, per i controricorrenti, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 28 maggio 2019 n. 2283/22/2019, che, in controversia su avviso di liquidazione della maggiore imposta di successione per l'importo di C 52.037,56 (con i relativi accessori), in dipendenza della rettifica di valore da C 961,972,00 ad C 1.750.420,80, in seguito alla rivalutazione della quota di compartecipazione al capitale della "[OSCURATO:SOCIETA].", di cui il defunto [OSCURATO:PERSONA] era titolare in vita, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi legittimi del de cuius, avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Varese il 17 novembre 2016 n. 625/11/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che il valore proporzionalmente risultante dal patrimonio netto della società partecipata dall'ereditando al momento di apertura della successione (al 16 dicembre 2012) dovesse essere ridotto rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio (al 31 dicembre 2011) in considerazione delle vicende sopravvenute medio tempore che avevano comportato un irreversibile degrado dell'immobile sociale. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi legittimi del defunto [OSCURATO:PERSONA], si sono costituiti con controricorso. In corso di causa, i controricorrenti hanno chiesto la sospensione del procedimento in seguito alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata ex art. 5, commi 1, 7 e 8, della Legge 31 agosto 2022 n. 130. Dopo l'integrale pagamento degli importi dovuti dai controricorrenti, la ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ex art. 46, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il valore della partecipazione sociale non potesse essere determinato in misura proporzionale rispetto al patrimonio netto della società partecipata secondo le risultanze del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, dovendosi tener conto del depauperamento conseguente al degrado subito dall'immobile sociale fino all'apertura della successione al 16 dicembre 2012.[OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che i contribuenti hanno presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 5, commi 1, 7 e 8, della Legge 31 agosto 2022 n. 130 ed hanno ottemperato all'integrale pagamento degli importi dovuti per il perfezionamento della definizione agevolata, l'amministrazione finanziaria (sulla scorta della comunicazione pervenuta dal competente ufficio periferico) ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. 2. Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5", 12 gennaio 2022, n. 721). 3. Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). 4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giud
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