CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14284/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];e letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che con atto trasmesso il 27 novembre 2025 il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue, comunque, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 2000), tenuto, altresì, conto che l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28961 del 26/6/2016, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921 ; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao, Rv. 263400). P.Q.M. Dic P.Q.M