CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 1984
Cassazione n. 17366/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/10/1984 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso sono, complessivamente, manifestamente infondati e comunque ripetitivi e privi di specificità, poiché: - il primo propone una linea difensiva che costituisce un novum, non formulato nei gradi di merito, e che, per di più, confligge radicalmente con la statuizione di responsabilità dell'imputato, incentrata sulla sua conoscenza delle suppellettili sottratte in quanto firmatario originario del contratto di affitto; - il secondo ed il terzo, sulla mancata applicazione dell'art. 162-ter cod. pen. (e non c.p.p., come erroneamente, e pure ripetutamente, citato nel ricorso) e dell'art. 131 bis cod. pen. non si confrontano con la sentenza ove le questioni sono diffusamente trattate, con argomenti congri e per nulla illogici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i