CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2025
Cassazione n. 22362/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 38287/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso giusta procura in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elet- tronica certificata indicato, elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 50, presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] . -ricorrente- CONTRO Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- presentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, ilquale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettro- nica certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- 2RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaron. 1828/2019, de- positata il 26/9/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/3/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con atto di citazione del 14/3/2001 [OSCURATO:PERSONA] conve- niva in giudizio il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo la condanna «all’im- mediato risarcimento in favore dell’attore, dei danni causati allo stesso dall’illegittima occupazione per cui ègiudizio, mediante il pa- gamento della somma determinanda a mezzo CTU […]; […] condan- nare, inoltre, il Comune di Paludial risarcimento immediato in favore dell’attore, di tutti gli ulteriori danni cagionatigli mediante le attività indicate in premessa». In particolare, l’attore deduceva di essere proprietario di un ter- reno sito nel Comune di [OSCURATO:SOCIETA], loc. Pantano, facente parte di un fondo di maggiore consistenza individuato originariamente in catasto al foglio 19, particella 95. Il terreno era stato espropriato per la realizzazione di un canale di scolo. Si costituiva in giudizio il Comune chiedendo il rigetto delle do- mande e «precisando che la sede del canalone non era stata spostata e soprattutto la porzione di terreno occupata dal Comune risultava essere di soli 40 mq». Veniva espletata una prima CTU affidata all’Ing. Lapietra. 2. Con la sentenza del Tribunale del 5/7/2016 veniva accolta la domanda dell’attore, con condanna del Comune al pagamento in suo favore della somma di euro 32.210,10. Il Tribunale accertava che il terreno del Lettieri, identificato in catasto originariamente al foglio 19, particella 95, era stato poi fra- 3RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio zionato nelle particelle 377 (successivamente alienata), 380 (anch’essa successivamente alienata), 422 e 423. In particolare, si precisava che tale terreno era stato già interes- sato da un precedente esproprio per la realizzazione della strada Pa- ludi-Sila, con la stipulazione di una transazione il 4/2/1999, con cui l’attore aveva ottenuto l’indennizzo di lire 16.000.000, in relazione a mq 400 di terreno espropriato, per la somma di lire 15.000 al metro quadrato. Con i lavori di costruzione del canale di scolo il Comune aveva occupato mq 872,50, ricadenti in parte della particella 377 (già alie- nata) ed in parte nella particella 423, nella misura di mq 510,60. Il danno subito dall’attore per l’occupazione illegittima della par- ticella 423 doveva essere calcolato sulla superficie di mq 424,90, sottraendo quindi dalla superficie complessiva occupata di mq 510,60 quella di mq 85,70 «utilizzata per la costruzione della strada [OSCURATO:SOCIETA]-Sila e già indennizzata con la transazione del 1999». Pertanto, al Lettieri spettavano euro 23.569,50, a titolo di risar- cimento del danno subito per la perdita del terreno occupato dall’opera pubblica (euro 55,00 X mq 424,90), oltre ad euro 9840,6, a titolo di risarcimento del danno da deprezzamento del terreno re- siduo di mq 596,40, stimato dal CTU nella misura del 30% del suo valore, per un importo totale di euro 33.210,10. 3. Avverso tale sentenza proponeva appello principale il Comune di Paludisulla base di tre motivi . 3.1. Il primo motivo di appello principale era relativo all’esten- sione del terreno oggetto di occupazione. L’occupazione illegittima avrebbe riguardato la sola superficie occupata dal nuovo canale di scolo, pari a mq 78. 3.2. Il secondo motivo di appello principale atteneva al valore unitario di euro 55/mq attribuito al terreno dalla CTU Lapietra. Il 4RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio valore del terreno occupato sarebbe statoinferiore rispetto a quello individuato dal CTU. 3.3. Il terzomotivo di appello principale riguardava il «ritenuto deprezzamento dell’area residua», in quanto non vi era stato deprez- zamento di tale area residua «tuttora recintata e coltivata dal Let- tieri». 4. Resisteva il Lettieri proponendo anche appello incidentale. Con la comparsa di costituzione in appello il Lettieri deduceva l’inammissibilità dell’appello principale ex art.34 2 c.p.c., come pure l’inammissibilità dell’appello principale per «violazione degli articoli 183 e 184 c.p.c. (nella formulazione applicabile alla fattispecie de qua) e dell’art.345 c.p.c.». Reputava che l’appello principale fosse fondato «su fatti, dedu- zioni, allegazioni ed eccezioni in alcun modo acquisite ritualmente né acquisibili in questa sede», con la precisazione che «in grado di ap- pello non possono essere ampliati il thema disputandumed il thema decidendum». 5. La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1828/ 2019, del 26/9/2019, all’esito dell’espletamento della seconda CTU (Ing. [OSCURATO:PERSONA]), accoglieva i tremotivi di appello principale, condan- nando il Comune al pagamento in favore dell’attore della minor somma di euro 1950,00. Dichiarava inammissibile l’appello incidentale del Lettieri. 5.1.Preliminarmente, la Corte territoriale respingeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale del Comune, ex art. 342 c.p.c., sollevata dal Lettieri. 5.2. Inoltre, reputava non fondata ulteriore eccezione «di nullità della sentenza di primo grado», sollevata dal Lettieri, in quanto «la decisione sarebbe fondata su documenti allegati alla CTP del Comune 5RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio di [OSCURATO:SOCIETA], depositata oltre il termine perentorio concesso ex art.184 c.p.c. per la produzione documentale». Per la Corte d’appello, il deposito della consulenza di parte, da considerare come un’allegazione difensiva, non era soggetto al ter- mine di preclusione ex art.184 c.p.c. Peraltro, la CTU, svolta in prime cure, era frutto di autonomi ac- certamenti effettuati dal consulente «e della disamina della transa- zione intervenuta tra le parti nel 1999 acquisita sì nel corso delle operazioni peritali, ma in realtà già depositata dallo stesso attore al momento della costituzione in giudizio». Inoltre, la CTU di primo grado era stataespletata utilizzando «le visure catastali acquisite il 7/12/2010, il rilievo topografico effettuato nel contraddittorio delle parti (messo a confronto con quello effet- tuato dal CTP del Lettieri), il certificato di destinazione urbanistica, l’estratto di mappa, le fotografie riproducenti il canale di scolo per cui è causa)». 6. [OSCURATO:PERSONA], inizialmente, accoglieva il primo e il terzo motivo di gravame. Chiariva la Corte territoriale che la controversia riguardava la realizzazione «di un nuovo canale di scolo in cemento in sostituzione del vecchio canale di scolo naturale». Rimarcava che i dueCTU avevano stimato in modo diverso l’area occupata: in prime cure l’Ing. Lapietra aveva calcolato la superficie occupata in mq 424,90; in secondo grado l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] aveva de- terminato tale superficie di mq 400,60, con una differenza quindi di mq 24,30. A tali risultati era giunto il primo CTU, sottraendo alla superficie della particella 423 di mq 510,60, quella di mq 87,50, in precedenza occupata per la costruzione della strada e già indennizzata con la transazione del 4/2/1999. 6RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] secondoCTU aveva invece sottratto ai mq 510,60 della parti- cella 423 una maggiore estensione di mq 110,00 già indennizzata con la precedente transazione. La Corte d’appello si discostava, però, da entrambe le CTU, in riferimento all’area effettivamente occupata, giungendo a ritenere che l’unica superficie occupata era quella di mq 78. Ciò in quanto la particella 423, già prima della costruzione del nuovo canale, risultava attraversatada un canale di scolo naturale, sicché la porzione di terreno a monte del canale (quella compresa tra il canale della strada) non risultava interclusa. I CTU, invece, avevano preso in considerazione, non solo l’area utilizzata per la costruzione del canale di scolo, pari a mq 78, ma anche «la porzione della particella 423compresa tra il nuovo canale e la strada [OSCURATO:SOCIETA]-Sila di mq 322,60 secondo la CTU [OSCURATO:PERSONA] (mq 400,60 –mq 78)». Nulla spettava, dunque, all’attore per la superficie residua di mq 322,60 «neppure a titolo di risarcimento del danno da deprezza- mento», in quanto tale porzione di terreno non era interclusa «per- ché accessibile dalla strada pubblica» e si trovava «attualmente nella disponibilità del Lettieri, risultando dalla documentazione fotografica in atti recintata e coltivata». Inoltre, quanto alla residua superficie della particella 423, «posta a valle del canale di scolo», di mq 596,40 in base alla CTU Lapietra, sulla quale insisteva un uliveto,non si era verificata alcuna diminu- zione di valore. Non erano state infatti pregiudicate le possibilità edificatorie, es- sendo sufficiente osservare che l’intera particella 423 non aveva i requisiti per l’effettiva edificabilità«posto che solo una piccola por- zione di mq 179 si trovava in zona B1 di completamento e che tutta 7RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio la restante superficie si trovava in zona destinata a verde attrezzato e a strada pubblica». 7. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva anche il secondo motivo di gra- vame, rilevando l’eccessività della stima effettuata dal primo CTU Lapietra, pari ad euro 55 al mq. Condivideva, invece, la stima espletata in secondogrado dal CTU [OSCURATO:PERSONA], che aveva tenuto conto di quanto riportato nell’atto di tran- sazione del 4/2/1999, relativo al medesimo terreno, per una frazione dello stesso, con una stima di euro 20,00 al metro quadrato, pari a lire 40.000 a metro quadrato, «opportunamente rivalutato alla data della stima (maggio 2018) in euro 25,00 a metro quadrato. 8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Lettieri, depositando anche memoria scritta. 9. Ha resistito con controricorso il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], depositando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «nullità della sentenza e del procedimento per violazione art. 112 c.p.c. (art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.). Omessa pronuncia su eccezione di inammissibilità dell’appello derivante da ampliamento del thema decidendume del thema probandum . Proposizione ecce- zioni nuove e presentazione documenti nuovi in appello. Violazione art.345 c.p.c.». La sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione dell’art.112 c.p.c. «per omessa pronuncia». La Corte territoriale non avrebbe deciso in ordine alla «seconda delle dueeccezioni dell’appellato, di inammissibilità dell’appello av- verso, che è tesa a denunciare l’illegittimo ampliamento del thema decidendum». 1.1. Il motivo è infondato. 8RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 1.2. In realtà, la Corted’appello si è pronunciata espressamente in ordine alla eccezione di inammissibilità del gravame principale proposto dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA], sollevata dalle Lettieri. Ed infatti, la Corteterritoriale dopo aver ritenuto non fondata la prima questione preliminare dedotta dalle Lettieri, in ordine alla inammissibilità dell’appello principale per mancanza di specificità ex art. 342 c.p.c., ha anche affrontato la seconda eccezione sollevata dall’attore «sul rilievo che la decisione sarebbe fondata su documenti allegati alla CTP del Comune di [OSCURATO:SOCIETA], depositata oltre il termine perentorio concesso ex art. 184 c.p.c. per la produzione documen- tale». [OSCURATO:PERSONA], infatti, «in disparte ogni considerazione sulla genericità dell’eccezione per omessa specificazione dei documenti», ha sottolineato che «il deposito della consulenza di parte -da consi- derare come un’allegazione difensiv a - non è soggetto al termine stabilito dal codice per la produzione di documenti, e peraltro verso, che la consulenza di primo grado, recepita dal Tribunale, in realtà, è frutto di autonomi accertamenti effettuati dal consulente e dalla di- samina della transazione intervenuta tra le parti nel 1999 acquisita sì nel corso delle operazioni peritali, ma in realtà già depositata dallo stesso attore al momento della costituzione in giudizio […] e quindi certamente utilizzabile». Senza contare che il CTU di prime cure ha utilizzato «le visure catastali acquisite il 7/12/2010, il rilievo topografico effettuato nel contraddittorio delle parti (messo a confronto con quello effettuato dal CTP del Lettieri), il certificato di destinazione urbanistica, l’estratto di mappa, le fotografie riproducente il canale di scolo per cui è causa». 9RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si vede, v’è stata ampia risposta da parte della Corted’ap- pello all'eccezione sollevata dal Lettieri nella comparsa di costitu- zione in appello. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli arti- coli 183,184 e 345 c.p.c., nonché degli articoli 132, primo comma, n.4, c.p.c. e 118 disposizione di attuazione c.p.c. e art. 111 Costi- tuzione(art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.). Inosservanza termine per precisazione e modifica di eccezioni e conclusioni formulate in atto introduttivo (comparsa di risposta). Inosservanza termine per formulazioni richieste istruttorie e produzioni documentali. Viola- zione del divieto di eccezioni e conclusioni nuove in appello e del divieto di produzione di documenti nuovi in appello. Inammissibilità appello. Violazione divieto ex art. 345 c.p.c. Omessa motivazione o motivazione apparente». Vi sarebbe un contrasto tra la comparsa di costituzionecon cui il Comune di Paludisi è costituito in primo grado di giudizio, e l’atto di appello formulato dallo stesso ente in data 31/1/2017. Nella comparsa di costituzione il Comune avrebbe formulato la generica contestazione della domanda dell’attore («l’attore assume con l’atto introduttivo circostanze non esatte vero essendo che la porzione di terreno occupata dal Comune sulla base dell’ordinanza in epigrafe citata risulta essere corrispondente a circa 40 m²; ed inol- tre, non risponde al vero nemmeno l’affermazione che il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe operato lo spostamento dell a sede del canalone di scolo»). Diversamente, in sede d’appello il Comune di Paludiavrebbe mo- dificato l’oggetto del giudizio, sollevando questioni nuove. 10RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] l’altro, le questioni nuove poste a base dell’appello poggereb- berosu documenti allegati solo in occasione della relazione del CTP del Comune di [OSCURATO:SOCIETA], con violazione dell’art.184 c.p.c. L’atto d’appello sarebbe così sorretto da nuovi documenti, non depositati entro il termine di cui all’art. 184 c.p.c., con violazione dell’art. 345 c.p.c. «integrata riguardo al divieto sia di nuove ecce- zioni che di produzione di nuovi documenti in appello». Sarebbe poi assente la motivazione. 2.1. Il motivo è inammissibile. Infatti, da un lato, non si affronta la ratio decidendi contenuta nella motivazione della sentenza della Corte d’appello, in relazione alla mancata precisazione dei singoli documenti asseritamenteinuti- lizzabili, dall’altro nelmotivo di ricorso non si indicano con precisione i documenti che sarebbero stati prodotti tardivamente, né si specifica il momento di deposito di ciascun documento. Senza contare che la Corte territoriale ha indicato con chiarezza che l’atto di transazione del 1999, anche se acquisito nel corso delle operazioni peritali, era stato però depositato dallo stesso attore al momento della costituzione in giudizio. 2.2. Si rileva, poi,che la motivazione della sentenza della Corte d’appello è presente, non solo in senso grafico, ma anche nella indi- cazione precisa delle argomentazioni logiche e giuridiche sottese alla decisione adottata. 2.3. Inoltre, non v’è stata alcuna mutatio libellida parte del Co- mune nel corso del giudizio e, tantomeno, nell’atto di appello. Infatti, con la comparsa di costituzione il Comune, come risulta dallo stralcio riportato dal Lettieri nel ricorso per cassazione, ha con- testato espressamente il contenuto dell’atto di citazione dell’attore, asserendo che la superficie occupata era comunque di 40 m²e che non vi era stato alcuno spostamento della sede del canalone di scolo. 11RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] d’appello principale del Comune, per come trascritto dall’attore, non sposta i termini della questione, ma si limita a pren- dere posizione sugli esiti della CTU espletata in prime cure. Costituiva del resto circostanza pacifica che in precedenza, nel 1999 fosse stata stipulata la transazione tra le parti, in relazione, sempre alla particella 423, per la superficie di mq 87,50. Il Comune di Paludisi è limitato a precisare , nell’atto di gravame, che «la porzione di terreno occupata […] è pari – esclusivamente - alla parte di canalone in cemento realizzata sulla particella 423 ed in particolare 78 m quadri così calcolati: ml 1,20 di larghezza X ml 65 di lunghezza». Nell’atto di appellosi è precisato anche che la porzione della par- ticella 423, posta sopra al canalone, non era interclusa, ma era uti- lizzata dal Lettieri («infatti, la rimanente parte, corrispondente a 314 m², compresa tra la strada di [OSCURATO:SOCIETA]-montagna e il nuovo canalone in cemento, risulta nella piena disponibilità del Lettieri che l’ha re- cintata e la continua a coltivare, e comunque non risulta in alcun modo irreversibilmente modificata»). Nell’appello principale siè evidenzia to che tale circostanza emer- geva «da atti ufficiali del Comune e dai rilievi fotografici, che mo- strano l’area recintata e gli ulivi insistenti». 2.4. Va, peraltro, chiarito che, nell’atto d’appello il Comune non ha sollevato eccezioni in senso stretto, per le quali v’è la preclusione di cui all’art.183 c.p.c., ma si è limitato, come del resto nell’ambito della comparsa di costituzione di prime cure, a contestare i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria dell’attore, prospettando, dunque, eccezioni in senso lato, ossia mere difese, che non incorrono in preclusioni. Trova applicazione, infatti, il principio consolidato di questa Corte per cui, in relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente 12RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distin- guere il potere di allegazione da quello di rilevazione, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole dispo- sizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte. In ogni altro caso si deve ritenere sussistente la rilevabilità d'uf- ficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò com- porti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze previste, atteso che il generale potere-do- vere di rilievo d'ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si tra- duce solo nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di me- rito, a determinati fatti, sempre che la richiesta della parte in tal senso non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo però in entrambi i casi necessario che i predetti fatti modi- ficativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al pro- cesso e provati alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabile(Cass., Sez. U., 3/2/1998, n. 1099) . Ed infatti, l e eccezioni vietate in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero «non rilevabili d'ufficio», e non, indiscriminatamente, tutte le difese, co- 13RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio munque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice alla stre- gua delle eccezioni "in senso lato" o "improprie"(Cass., sez. 1, 20/3/ 2017, n. 7107; Cass., sez. 2, 31/10/2018, n. 27998). Tra l’altro, le eccezioni in senso lato consistono nell’allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto de- dotto in giudizio, con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall’attore e non risultanti dagli atti di causa, mentre le mere difese si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversariae sono sottratte al divieto di cui all’art.345, 2º comma, c.p.c., sempre che riguardino fatti princi- pali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass., sez. 3, 6/5/2020, n. 8525; Cass., Sez. U., 22/3/2017, n. 7294, con riferi- mento al rilievo d’ufficio della nullità del contratto). Nella motivazione della sentenza della Corted’appello si indicano con precisione i documenti depositati nel corso del giudizio di prime cure, ed allegati alla CTU, ivi compreso il «rilievo topografico», effet- tuato «nel contraddittorio delle parti (messo a confronto con quello effettuato dal CTP delLettieri)». 2.5. Con il terzomotivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «nullità della sentenza e del procedimento per violazione articoli 112,184 c.p.c., nonché degli articoli 132, primo comma, n.4, c.p.c., 118 disposizione di attuazione c.p.c. e 111 Costituzione ( art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.). Eccesso di pronuncia. Decisione ecce- zione di nullità non proposta dall’appellato. Difetto di pronuncia. Omessa decisione dell’eccezione di tardività della produzione av- versa. Difetto di motivazione. Motivazione mancante o apparente». 14RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il ricorrente, la sentenza della Corted’appello sarebbe erro- nea sia «per eccesso di pronuncia», non avendo il Lettieri formulato alcuna eccezione di nullità della sentenza di primo grado, sia per omessa pronuncia, in quanto l’attore, nell’atto di costituzione in ap- pello, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità di tutti i documenti ver- sati da controparte in primo grado, senza l’osservanza dei termini di cui all’art.184 c.p.c., «inclusi i documenti allegati alla relazione del CTP del Comune di [OSCURATO:SOCIETA], Geom. [OSCURATO:PERSONA], prodotta in detto grado». Nessuna decisione sarebbe stata dalla Corte d’appello adottata in relazione a tali richieste. Peraltro, la Corted’appello avrebbe comunque violato l’art. 184 c.p.c., in tema di «tardività della produzione documentale». 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. Come già detto, nella motivazione della sentenza della Corte d’appello vi è una espressa risposta in relazione alla eccezione di tardività dei documenti prodotti dal Comune in primo grado, soprat- tutto con riferimento alla relazione depositata dal c.t. di parte del Comune. La Corte d’appello ha rilevato, «in disparte ogni considerazione sulla genericità dell’eccezione per omessa specificazione dei docu- menti tardivi», che la consulenza tecnica di parte non è soggetta al termine di cui all’art.184 c.p.c., vigente ratione temporis, ma costi- tuisce unaallegazione difensiva. Così motivando, la Corteterritoriale si è allineata alla giurispru- denza di questa Corte per la quale l e consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova ma allegazioni difensive di conte- nuto tecnico che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese. Tuttavia, quando i rilievi contenuti nella consulenza di parte siano precisi e circostanziati, tali da portare a 15RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d'uf- ficio ed adottate in sentenza, ove il giudice trascuri di esaminarli analiticamente, ricorre il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass., sez. 5, 21/11/2019, n. 30364). Tant’è vero che essendo priva di autonomo valore probatorio, la produzione della consulenza tecnica di parte è sottratta al divieto di cui all’art.345 c.p.c., sì da essere consentita anche in appello (Cass., sez. 2, 24/8/2017, n. 20347; Cass., sez. 2, 19/1/2022, n. 1614). 3.3. Va anche precisato che questa Corte, a Sezioni Unite, del 1° febbraio 2022 n. 3086, ha affermato la possibilità per il CTU di valu- tare i documenti forniti dalle parti allo stesso, per consentirgli di svol- gere il proprio mandato al fine di far conoscere al giudice la verità, anche dopo il decorso dei termini di preclusione di cui all’art. 183, comma 6º, c.p.c. 3.4. La Corte ha chiarito che il CTU è un ausiliario di giustizia restando la sua attività in funzione del superiore interesse della giu- stizia, con funzione «ancillare» rispetto a quella del giudice, che è il destinatario naturale dell’attività del consulentetecnico. Dopo aver distinto la consulenza tecnica «deducente» (che si esercita sul com- pendio probatorio edificato dalle parti) da quella «percipiente», e dopo aver segnato i confini tra il potere di «allegazione», spettante unicamente alle parti (in quanto estrinsecazione del principio della domanda e del correlativo principio dispositivo), ed il potere di «rile- vazione», spettante anche al giudice (atteso il generale potere che gli compete di rilevare l’eccezione in senso lato), ha disegnato le ca- ratteristiche salienti dei «fatti principali» e dei «fatti secondari» o «accessori» (privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali). Il nostro codice prevede varie ipo- tesi di poteri d’ufficio del giudice, come emerge anche dall’art. 421, 16RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio secondo comma, c.p.c., per il processo del lavoro, e dall’art. 186, ottavo comma, c.p.c., con riferimento al processo ordinario di cogni- zione. Altre norme esaltano il potere ufficioso del giudice, come quelle di cui all’art. 118 c.p.c. (ispezione), all’art. 213 c.p.c. (infor- mazione alla pubblica amministrazione) ed all’art. 2711 c.c., sia pure nei limiti della «indispensabilità» della prova, per garantire il «pri- mario valore della giustizia della decisione». Se, dunque, il CTU svolge una funzione ancillare accanto al giudice, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità, è evidente che non è possibile appli- care alla sua attività lo sbarramento preclusivo istruttorio di cui all’art. 183 c.p.c., come ha, invece, ritenuto Cass., n. 31886/2019. Nell’esercizio del potere di rilevazione non può opporsi al giudice che i fatti siano venuti a conoscenza non motu proprio, ma attraverso le indagini commissionate al CTU, che lui stesso avrebbe dovuto com- piere se non avesse avuto la necessità di servizi di un esperto. La sanatoria di cui all’art. 157, secondo comma, c.p.c., opera con rife- rimento ai «fatti secondari», sicché il consulente nominato dal giu- dice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del con- traddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’atti- vità di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del con- sulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottoposti,a condizione che essi non siano dirette a provare i «fatti principali» dedotti a fondamento della domanda e delle ecce- zioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto per quest’ultime, che non si tratti di documenti dirette a provare fatti principalirileva- bili d’ufficio. Inoltre, ove si siano acquisiti dal CTU documenti, in caso di accertamento di fatti «diversi dai fatti principali» dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, in violazione del con- traddittorio delle parti, vi è nullità relativa rilevabile ad iniziativa di 17RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso. In linea generale, quindi, «i vizi che infirmano l’ope- rato del CTU sono fonte di nullità relativa e fluiscono tutti invariabil- mente sotto il dettato dell’art. 157, comma 2, c.p.c.». Solo con rife- rimento all’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni (quindi se la consulenza affidata al perito indaghi su temi estranei all’oggetto della domanda), e salvo che quanto alle eccezioni non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, l'operato consulente tecnico nominato dal giudice viola il principio della domanda e del principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell’art. 161 c.p.c.. 3.5.I fatti principali sono, dunque, quelli individuati dalla situa- zione giuridica azionata (causa petendi) e dalla pretesa esercitata (petitum). Pertanto, per l’individuazione dei fatti principali deve aversi riguardo alle circostanze realmente indispensabili ad indivi- duare l’oggetto della pretesa o quanto strettamente necessario per- ché essa sia accolta. I fatti secondari, per autorevole dottrina, non sono quelli identificativi o fondativi di una situazione giuridica sog- gettiva o di una eccezione, ma sonoidonei a reggere il ragionamento inferenziale che, in via logica, consente di argomentare e sorreggere il ragionamento utile a dimostrare i fatti «principali». Si è, dunque, ritenuto che, in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della do- manda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso exart. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali (Cass., sez. 3, 6 maggio 2020, n. 8525). 18RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 3.6. Nella specie, è evidente che i documenti acquisiti dal CTU (anche attraverso la relazione del CTP del Comune), sia in prime cure, nel giudizio di divorzio, sia in sede di appello, attengono ai «fatti secondari», in relazione alle domandefatte proprie dall’attore. La Corte d’appello sul punto ha reputato validele conclusioni del CTU di primo grado, sotto il profilo della ritualità, anche se legger- mente diverse rispetto a quella espletata in appello; esse eranofon- date su «autonomi accertamenti effettuati dal consulente » e su lla «disamina della transazione intervenuta tra le parti nel 1999 acqui- sita sì nel corso delle operazioni peritali, ma in realtà già depositata dallo stesso attore al momento della costituzione in giudizio». 4. Con il quartomotivo di impugnazione il ricorrente si duole della «nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli arti- coli 132, primo comma, n. 4, c.p.c., 118 disposizione di attuazione c.p.c., 111 Costituzione , 24 Costituzione , nonché degli articoli 112,116,183 e 345 c.p.c. (art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.). Mo- tivazione mancante o motivazione apparente su estensione terreno occupato illegittimamente e su danni conseguenti al residuo terreno di proprietà del Lettieri. Omessa indicazione fonti di convincimento. Illegittima deliberazione eccezioni nuove presentatein appello dalla appellante. Violazione art.345 c.p.c. e divieto di eccezioni e conclu- sioni nuove inappello. Conseguente omessa decisione su censura di inammissibilità di tali eccezioni. Motivazione mancante o apparente sul dissenso conclusioni e risultanze CTU. Illegittimo uso prudente apprezzamento risultanze istruttorie». In estrema sintesi, poiché il motivo di ricorso muove da pagina 19 a pagina 31 del ricorso per cassazione, la doglianza della ricor- rente è quella di una motivazione mancante o apparente da parte della Corted’appello in ordine alla effettiva estensione di terreno oc- cupata dal Comune. 19RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] d’appello ha ritenuto tale estensione individuata inmq 78, in modo difforme sia dal CTU di primo grado che da quello d’ap- pello. Ciò avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad una moti- vazione più diffusae persuasiva. La sentenza, anche se fa cenni alle risultanze delle CTU di primo grado ed appello, sarebbe «priva di motivazione» (cfr. pagina 21 del ricorso per cassazione). Non si comprenderebbe in quale parte delle proprie difese il Co- mune di [OSCURATO:SOCIETA] abbia indicato la dimensione dell’area occupata in metri quadri 78. Non sarebbe evincibile neppure da quale atto processuale emer- gerebbe che sia stato «fotografato» lo stato precedente ed attuale del fondo. Sarebbe mancante anche l’indicazione dell’atto da cui derive- rebbe la convinzione che, prima della costruzione del canalone in oggetto, sulla particella 423, la stessa fosse attraversata da un «ca- nale di scolo naturale». Analogo ragionamento viene fatto con riferimento all’afferma- zione della Corte territoriale per cui la porzione di terreno a mont e del canale non sarebbe «interclusa perché accessibile dalla strada pubblica». La Corte d’appello non avrebbe indicato la documentazione in cui si rinvengono le fotografie, anche se ammette l’esistenza di «sem- plici frammenti fotografici» (cfr. pagina 23 del ricorso per cassa- zione). Finalmente, a pagina 27 del ricorso, si chiarisce che «la sentenza risulta viziata nella motivazione anche in riferimento alla determina- zione di disattendere le conclusioni di entrambi i CC.TT. con riguardo alla estensione del terreno usurpato». Non vi sarebbe sul punto «un’adeguata motivazione». 20RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. Trova applicazione la giurisprudenza di questa Corteper cui il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti. Tale vizio può ricorrere anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza omettendo il con- fronto con le eventuali censure di parte senza giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza alcuna indicazione dei cri- teri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti (Cass., sez. 6-3, 7/9/2020, n. 18598; Cass., sez. 3, 31/5/2018, n. 13770; Cass., sez. 3, 26/5/2021, n. 14599). Nella specie, la Corte d’appello ha fornito piena giustificazione delle ragioni per cui si è discostata sia dalla prima CTU, redatta dall’Ing. Lapietra, sia dalla secondaCTU, redatta dall’Ing. [OSCURATO:PERSONA]. Ed infatti, il primo CTU ha determinato la superficie occupata della particella 423 mq 424,90, mentre il CTU [OSCURATO:PERSONA], in sede di appello, ha determinato tale superficie in mq 400,60. La differenza era di appena mq 24,30. Dopodiché ha reputato, discostandosi da entrambi i CTU, che la superficie effettivamente occupata era di mq 78, affermando che «a parte la lieve differenza esistente tra i 2 dati numerici appena riferiti [424,90 a fronte di 400,60], entrambi i consulenti prendono in con- siderazione non solo l’area utilizzata per la costruzione del canale di scolo, pari a mq 78, ma anche la porzione della particella 423 com- 21RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio presa tra il nuovo canale e la strada [OSCURATO:SOCIETA]-Sila di mq 322,60 secondo la CTU [OSCURATO:PERSONA] (mq 400,60 –mq 78)». Aderisce, poi, al calcolo effettuato dal secondoCTU [OSCURATO:PERSONA], lad- dove evidenzia che mentre il primo CTU, Lapietra, ha espunto dalla superficie della particella 423 di 510,60 quella di mq 87,50 prece- dentemente occupata per la costruzione della strada e già indenniz- zata con la transazione del 4/2/1999; il secondo- più correttamente -ha espunto dalla superficie della particella 423 di 510,60 mq quella maggiore di mq 110,00 già indennizzata con la ridetta transazione». Insomma, per la Corted’appello, la particella 423, oggetto di oc- cupazione, doveva essere depurata della superficie già considerata nell’atto di transazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, ad avviso della Corteter- ritoriale, aveva occupato mq 110,00, in base alla prospettazione del secondoCTU, [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, la particella 423 presentava a valle un’ulteriore esten- sione di mq 596,4, sul quale era inserito un uliveto, e nella parte superiore, un’estensione di mq 322,60, recintata e utilizzata dall’at- tore, non interclusa e collegata con la strada pubblica. La Corte d’appello si è però discostata, motivatamente, sia con riferimento alla individuazione della superficie effettivamente occu- pata dal Comune, che è stata quantificata in mq 78,00, ossia consi- derando solo l’area utilizzata per la costruzione del canale di scolo, sia in relazione al valore del terreno rimanente in capo alla Lettieri, reputando insussistente il deprezzamento, proprio perché la por- zione della particella 423 posta a nord era recintata ed utilizzata dall’attore, oltre che collegataalla strada pubblica. Per cui la Corteterritoriale si distacca dal CTU [OSCURATO:PERSONA], il quale invece aveva considerato la porzione della particella 423, di mq 322,60, come un «reliquato» posto tra il canale e la strada (cfr. zona colorata in rosso nella planimetria; allegato 10), «essendo di mode- 22RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio sta entità e risultando quasi intercluso»; sicché, «come tale, debba essere considerato acquisito al patrimonio del Comune e, perciò, in- dennizzato per intero». [OSCURATO:PERSONA] ha preso le distanze da tale affermazione, in quanto «la costruzione del canale di scolo non ha portato un signifi- cativo mutamentoin peius dello status quo ante che valga a ritenere non più utilizzabile dalle Lettieri l’area residua». Ha chiarito la Corteterritoriale definitivamente che «la particella 423 […] già prima della costruzione del nuovo canale risultava attra- versata da un canale di scolo naturale; che la porzione di terreno a monte del canale (quella cioè compresa tra il canale e la strada) non risulta affatto interclusa, perché accessibile dalla strada pubblica e - ciò che più conta -che detta porzione di terreno si trova attualmente nella disponibilità del Lettieri, risultando dalla documentazione foto- grafica in atti recintata ecoltivata». Conclude la Corte nel senso che « n ulla spetta al Lettieri per la superficie residua di mq 322,60 neppure a titolo di risarcimento del danno da deprezzamento». Deprezzamento che è stato escluso anche con riferimentoall’ul- teriore porzione della particella 423 di mq 596,4, posta a va l le del canale di scolo, in quanto l’occupazione parziale «non ha pregiudi- cato le possibilità edificatoria “legali ed effettive” del fondo stesso». Per la Corted’appello è sufficiente osservare che «l’intera parti- cella 423 all’epoca dei fatti, non aveva i requisiti per l’effettiva edifi- cabilità, posto che solo una piccola porzione di mq 179 si trovava in zona B1 di completamento e che tutta la restante superficie si tro- vava in zona destinata a “verde attrezzato” e a “strada pubblica”». Come si vede, la motivazione della Corted’appello è articolata e completa, non avendo trascurato gli elementi istruttori forniti dalle parti, oltre che dalle dueCTU, opportunamente interpretate. 23RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 5. Con il quintomotivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli arti- coli 132, primo comma, n.4, c.p.c. e 118 disposizione di attuazione c.p.c., nonché art.111 Costituzione e degli articoli 112 e 116 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.). Motivazione mancante o ap- parente sua estensione terreno occupato illegittimamente, su danni conseguenti al residuo terreno di proprietà Lettieri e sul valore ter- reno oggetto di lite. Omessa valutazione delle conclusioni e censure di CTP e difensore dell’attore. Omessa indicazione Fonti di convinci- mento. Omessa decisione anche su richieste istruttorie di rinnova- zione CTU ed i chiarimenti del CTU. Motivazione mancante o appa- rente su dissenso conclusioni e risultanze CTU. Illegittimo uso pru- dente apprezzamento risultanze istruttorie». Ad avviso del ricorrente la Corteterritoriale non avrebbe esami- nato le relazioni del tecnico di parte delle Lettieri, Ing. [OSCURATO:PERSONA]- mei. Nel motivo, che si dilunga da pagina 31 sino a pagina 52, si ri- petono le medesime censure, già espostenei precedenti motivi. Si replica che il CTU avrebbe valutato «documenti che non pos- sono essere utilizzati» (pagina 35 del ricorso). Si contesta che il CTU avrebbe fatto riferimento, per individuare l’area effettivamente occupata, anche alla precedente transazione (cfr. pagina 36 del ricorso). Si precisa che il CTU avrebbe errato nel non individuare la natura edificabile del terreno, non avendo svolto adeguate ricerchedi mer- cato. Il CTU avrebbe errato anche nel fare riferimento alla transazione intercorsa tra le parti, con riferimento ad altra porzione del mede- simo terreno, stimato in sede transattiva in lire 40.000 al metro qua- drato (cfr. pagina 39 del ricorso). 24RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] erronea sarebbe l’affermazione per cui la superficie residua da indennizzare sarebbe pari a mq 424,90, e non mq 400. Non si sarebbe tenuto conto di quanto affermato dal c.t. di parte Tomei, per il quale il relitto, ossia la porzione della particella 423 ai confini con la strada pubblica, sarebbe inutilizzabile, in quanto «oltre a risultare di difficile accesso dalla viabilità pubblica, si configura con una geometria di difficile utilizzazione urbanistica. Dal punto di vista della conduzione agricola risulta pressoché precluso l’accesso con mezzi meccanici, pertanto le lavorazioni risultano particolarmente onerose» (cfr. pagina 44 del ricorso per cassazione). 5.1. Il motivo è inammissibile. Si chiede, infatti, una nuova valutazione del materiale istruttorio, già compiutamente effettuata dalla Corted’appello, non valutabili in questa sede. In realtà, si avanzano critiche all’operato del CTU di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], e non alla motivazione della sentenza della Corte d’appello. 6. Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art.167 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art.111 Costituzione ( art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.). Onere di contestazione. Mancato assolvimento del convenuto. Genericità della contestazione del convenuto. Mancanza di specificità. Conse- guente adempimento dell’attore dell’onere probatorio. Sussiste. Vio- lazione del diritto di difesa. Carenza di parità di contraddittorio». Si sostiene, insomma, che a fronte della precisa allegazione da parte dell’attore dei fatti di causa, la contestazione del Comune sa- rebbe stata generica, sicché i fatti allegati dovrebbero essere ritenuti come ammessi, ex art.115 c.p.c. 25RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la superficie occupata è di mq 78, non quella superiore riconosciuta da entrambi i CTU. Tuttavia, nell’atto di citazione, trascritto in parte, si legge che il Lettieri aveva dedotto di aver subito l’occupazione del proprio ter- reno per un’estensione di 400 m². Il Comune nella comparsa di costituzione, trascritta in cinqueri- ghe, avrebbe effettuato la contestazione generica. 6.1. Il motivo è inammissibile. Invero, il motivo di ricorso, che si dipana da pagina 52 a pagina 62, pecca di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., in quanto il ricorrente, per dare la dimostrazione della mancata specifica conte- stazione, avrebbe dovuto riportare il contenuto della comparsa di costituzione, e non solo cinquerighe della stessa. Peraltro, anche dalla minima porzione di comparsa di costitu- zione del Comune riportata emerge la specifica contestazione dei fatti di causa addotti dall’attore, ove si legge che «l’attore assume con l’atto introduttivo circostanze non esatte vero essendo che la porzione di terreno occupata dal Comune sulla base dell’ordinanza in epigrafe citata risulta essere corrispondente a circa 40 m²; ed inoltre, non risponde al vero nemmeno l’affermazione che il Comune di Pa- ludiavrebbe operato lo spostamento della sede del canone di scolo». Del resto,per questa Corte, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circo- stanza di fatto che si assume essere stata pacifica tra le parti, il prin- cipio di autosufficienza del ricorso impone alla ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass., sez. 6-1, 12/10/2017, n. 24062). In tema di ricorso per cassazione, quando il motivo di impugna- zione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte 26RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio processuali di non contestazione, per consentire alla Cortedi legitti- mità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argo- mentativi(Cass., sez. 3, 9/8/2016, n. 16655). 7. Con il settimo motivo di impugnazione si deduce la « nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art.132, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’ art. 118 disposizione di attuazione c.p.c., nonché dell’art. 111 Costituzione ( art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.). Motivazione mancante o apparente sull’estensione terreno occupato illegittimamente su utilizzo, al riguardo, di risultanze di pre- gresso atto di transazione di precedente contenzioso giudiziale. Er- ronea identificazione di parte del terreno oggetto del presente giudi- zio con quello oggetto di tale transazione. Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Fatto decisivo: non iden- tificabilità del terreno di cui alla transazione con terreno oggetto della presente causa per assenza di individuazione catastale in tale tran- sazione». In sostanza, nel motivo che si svolge da pagina 62 a pagina 70, si deduce che il terreno di cui all’atto di transazione sarebbe diverso dal terreno oggetto della successiva occupazione, di cui alla particella 423. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, senza alcuna giustificazione, accolto la tesi della CTU di secondogrado, Ing. [OSCURATO:PERSONA], per cui dalla super- ficie complessiva della particella 423 si dovrebbe detrarre la superfi- cie di metri quadri 110,00 e non quella, inferiore, di metri quadri 85,70 indicati dal CTU di prime cure, Lapietra. 27RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] CTU avrebbe recepito quanto riportato dal 2º CTU, senza però chiarire le ragioni delle affermazioni di questi. Inoltre,la Corte territoriale non avrebbe indicato «dove si indivi- dui nell’atto transattivo la particella di riferimento del terreno ad og- getto di esso» (cfr. pagina 65 del ricorso per cassazione). In assenza, poi, di indicazione catastale del terreno, non si com- prenderebbe che in realtà «l’area occupata con tale canale è total- mente diversa da quella indennizzata a seguito della menzionata transazione». 7.1. Il motivo è infondato. Come per gli altri motivi, non può non ripetersi che la motiva- zione della sentenza della Corted’appello è presente, non solo gra- ficamente, ma anche nell’indicazione delle argomentazioni logiche e giuridiche sottese alla decisione. Inoltre, con piena valutazione meritale, la Corted’appello ha ri- tenuto, sulla base delle due CTU espletate,che il terreno in esame era stato già oggetto di occupazione in precedenza, con la successiva stipula della transazione del 4/2/1999, oggetto di puntuale esame da parte della Corteterritoriale. Ha chiarito, peraltro, la Corted’appello che «in buona sostanza, a parte la lieve differenza esistente tra i due dati numerici appena riferiti, entrambi i consulenti prendono in considerazione non solo l’area utilizzata per la costruzione del canale di scolo, pari a mq 78, ma anche la porzione della particella 423 compresa tra il nuovo ca- nale la strada [OSCURATO:SOCIETA]-Silla, di mq 322,60». 8. Con l’ottavo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli arti- coli 132, primo comma, n. 4, c.p.c., 118 disposizione di attuazione c.p.c. e 111 Costituzione , nonché dell’ art. 232 c.p.c. e dell’ art. 116 c.p.c. (art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.). Motivazione mancante 28RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio o apparente sull’estensione terreno occupato illegittimamente. Omessa valutazione esito interrogatorio formale e prova testimoniale. Illegittimo uso prudente apprezzamento risultanze istruttorie». In sostanza, il motivo che si dilunga da pagina 71 a pagina 75, mette in evidenza che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della circostanza che il Sindaco del Comune non era comparso a ren- dere l’interrogatorio formale sui capitoli di prova ammessi, nonché che le prove testimoniali assunte avrebbero dimostrato la maggiore superficie occupata dal Comune, rispetto a quella di mq 78 ricono- sciuta dalla Corted’appello. 8.1. Il motivo è inammissibile. Si chiede, in sostanza, una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata la Corte d’appello, e non consentita in questa sede. Va sul punto precisato chel'obbligo di motivazione del giudice è ottemperato mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi d'impugnazione (nei giudizi d'impugnazione), mentre non è necessario che egli confuti espressamente -pur dovendoli pr endere in considerazione -tutti gli argomenti portati dalla parte interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi e cioè anche gli argomenti assorbiti o incompatibili con le ragioni espressa- mente indicate dal giudice stesso, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come "succinta" nel senso voluto dall'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (Cass., sez. 6 - 1, 17/5/ 2013, n. 12123). Inoltre, si ritiene che per poter considerare la motivazione adot- tata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano presi in esame (al fine di confutarle o con- 29RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichile ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., n. 2272/2007; Cass. n. 18214/2006). Senza contare chela sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio for- male non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presun- zione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa rite- nere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscet- tibile di censure in sede di legittimità(Cass., sez. 3, 16/12/2024, n. 32846). 9. Con il nono motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli arti- coli 132, primo comma, n. 4, c.p.c., 118 disposizione di attuazione c.p.c. e 111 Costituzione, nonché dell’art. 116 c.p.c., dell’ art. 112 c.p.c. e dell’art.2697 c.c. (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.). Mo- tivazione mancante o apparente sul valore terreno usurpato e de- prezzato. Omessa indicazione fonti convincimento. Omessa valuta- zione censure formulate da CTP e difesa dell’appellato alle conclu- sioni del CTU di appello. Illegittimo uso prudente apprezzamento ri- sultanze istruttorie. Omessa pronuncia su richieste istruttorie di rin- novazione della CTU ed i chiarimenti del CTU. Violazione principio onere prova». 30RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] d’appello sarebbe giunta erroneamente all’affermazione del valore del terreno usurpato, pari a mq 78, in euro 25 m², rece- pendo la valutazione del CTU dell’appello. Il CTU non avrebbe tenuto conto delle difese e delle osservazioni del CTP del Lettieri, dinanzi alla Corted’appello, con le quali avrebbe criticato la CTU espletata dal [OSCURATO:PERSONA]. Si riporta, nel motivo, per l’ennesima volta il contenuto della CTP del Lettieri. Per il ricorrente il CTU non avrebbe individuato la collocazione urbanistica dell’area, non avrebbe tenuto conto che si trattava di un terreno ricompreso in un contesto completamente urbanizzato do- tato di tutti i sottoservizi (cfr. pagina 85 del ricorso per cassazione). Sono state poi riprodotte le critiche alla CTU rese in occasione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. pagina 88 del ricorso per cassazione), come pure quelle relative alle osservazioni del CTP alle controdedu- zioni del CTU (cfr. pagina 89 del ricorso per cassazione. La Corte d’appello avrebbe violato l’art. 116 c.p.c., avendo omesso di considerare gli elaborati del CTP Tomei. Vi sarebbe anche violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere disposto la rinnovazione della CTU o la convocazione dello stesso a chiarimenti. 9.1. Il motivo è inammissibile. Si chiede, in questa sede, una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d’appello e non consentita in questa sede. Tuttavia, la Corte d’appello, anche in questo caso ha reso una motivazione sufficiente in ordine alle caratteristiche urbanistiche del terreno, reputando non edificabile. La Corte territoriale ha infatti osservato che «a differenza di quanto si legge nella CTU Lapietra, l’occupazione parziale della par- 31RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ticella 423 non ha pregiudicato le possibilità edificatorie (legali ed effettive) del fondo stesso. A tal fine è sufficiente osservare che l’in- tera particella 423, all’epoca dei fatti, non aveva i requisiti per l’ef- fettiva edificabilità, posto che solo una piccola porzione di mq 179 si trovava in zona B1 di completamento e che tutta la restante super- ficie si trovava in zona destinata a “verde attrezzato” e a “strada pubblica” (cfr. certificato di destinazione urbanistica; all. 7 CTU)». 9. Quanto, poi,alla doglianza relativa alla mancata pronuncia in ordine alla richiesta di rinnovazione della CTU, si evidenzia che rien- tra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’op- portunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d’ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sosti- tuendo l’ausiliare del giudice; l’esercizio di tale potere non è sinda- cabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l’attività espletata dal consulente sostituito (Cass. n. 14789/2020; Cass. n. 27247/2008;Cass. n. 7622/ 2010). Si è anche evidenziato che il giudice, se non ha l’obbligo di mo- tivare il diniego, che può anche essere implicito, è tenuto a rispon- dere alle censure tecnico-valutative mosse dall’appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sic- ché l’omesso espresso rigetto dell’istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art.112 c.p.c., ma, even- tualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche allasentenza impugnata (Cass., sez. 2, 24/11/2020, n. 26709). 32RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 9.1. Non è dunque necessaria neppure un’espressa pronunzia sulla richiesta di rinnovo della CTU (Cass., sez. 3, 29/9/2017, n. 22799). È sufficiente, dunque, che in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giu- dizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la super- fluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contra- rie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressa- mente confutate, si hanno per le disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione (Cass., sez. 3, 15/7/2011, n. 15666). 9.2. Anche quanto alla richiesta di chiarimenti alCTU, per questa Corterientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'even- tuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di le- gittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già ac- quisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussi- stendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fidu- cia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disat- tese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione(Cass., sez. 2, 20/8/2019, n. 21525 ; Cass., sez. 6 - L, 24/1/2019, n. 2103). 9.3. Quanto aldedotto vizio omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. , si è chiarito che l’omesso espresso rigetto dell’istanza di rinnovazione 33RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio non integra tale vizio, ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sen- tenza impugnata (Cass., sez. 6-2, 18/3/2015, n. 5339), rientrando il rinnovo dell’indagine tecnica tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria un’espressa pronunzia sul punto (Cass.,sez. 3, 19/7/2013, n. 17693). 9.4. Non risulta violato neppure l’art.116 c.p.c. Ed infatti, per questa Corte i n tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del ma- teriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non de- dotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezza- mento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., sez. 1, 1/3/2022, n. 6774). 10. Con il decimo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art.1965 c.c., nonché degli ar- ticoli 1325, 1326, 1346, 1363, 1364 e 1366 c.c., nonché dell’art.2043 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.). Violazione e falsa applicazione di legge in materia di transazione, contratti ed interpre- tazione di contratti sul valore del terreno usurpato e deprezzato. Il- legittimo uso di transazione di lite giudiziale afferente ad altra con- dotta acquisitiva dell’ente appellante-convenuto di altro terreno dell’attore. Violazione e falsa applicazionedi legge in materia di di- ritto al risarcimento dei danni. Violazione di giurisprudenza di legit- timità costituente ius receptum». 34RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sostanza, il ricorrente, nel motivo, che va da pagina 94 sino a pagina 99, svolgeuna critica alla sentenza d’appello per aver utiliz- zato le risultanze della transazione intercorsa tra le parti in causa il 4/2/1999, «relativa ad un pregresso contenzioso instaurato dal Let- tieri riguardo ad una precedente occupazione illegittima di un suo terreno, subita ad opera del Comune di [OSCURATO:SOCIETA]». La Corte territoriale avrebbe sostenuto che il valore del terreno oggetto della presente causa dovesseessere lo stesso di quello at- tribuito in tale atto di transazione a detto diverso terreno, determi- nando tale valore in lire 40.000 m². Ciò costituirebbe violazione dell’art.1965 c.c. Le parti, dunque, con tale transazione del 1999 si sarebbero ri- ferite esclusivamente al contenzioso giudiziale definito in quella sede, senza alcunaincidenza di tale valutazione sui futuri rapporti. Per il ricorrente, infatti, «nessun riferimento è contenuto ad altra e diversa illegittima occupazione di un qualsivoglia diverso terreno del Lettieri, né alla possibilità di fare riferimento a tale disciplina transattiva per future contestazioni». Peraltro -ad avviso del ricorrente - la transazione sarebbe la ri- sultante di un accordo che prescinde da una statuizione giudiziale, cui le parti, appunto, hanno deciso di rinunciare. La Corte territoriale avrebbe violato il principio di interpretazione del contratto in base a buona fede ex art.1363 c.c. Non era possibile ritenere che, sulla scorta di tale transazione, le parti «si siano volute riferire ad ogni eventuale altro contenzioso che sarebbe potuto sorgere fra esse». 10.1. Il motivo è inammissibile. 10.2. Tale motivo non coglie, infatti, la ratio decidendidella mo- tivazione della sentenza della Corted’appello. 35RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] trattava di stabilire il valore al metro quadrato della superficie occupata, pari a mq 78, da parte del Comune. Del tutto correttamente la Corted’appello ha valorizzato il dato oggettivo, per cui le medesime parti, nell’anno 1999, avevano stipu- lato la transazione in relazione alla determinazione del prezzo di una porzione del medesimo terreno, tant’è vero che, sia per il primo CTU, Lapietra, che per il secondo CTU, [OSCURATO:PERSONA], nominato in sede d’ap- pello, comunque dalla superficie occupata della particella 423, si do- veva detrarre quella precedentemente occupata, che il primo CTU aveva quantificato in metri quadrati 87,50 ed il secondo CTU in mq 110,00, più correttamente in quest’ultimo caso in base a quanto af- fermato dalla Corted’appello. Non si trattava, allora, di interpretare il negozio giuridico costi- tuito dalla transazione, ma semplicemente di prendere atto di un dato oggettivo,e cioè che in quella transazione una porzione dello stesso terreno per cui è controversia, era stato valutato nella somma di lire 40.000 m², somma che è stataopportunamente rivalutata sino a quella di euro 25 m². Ha spiegato la Corte d’appello che il valore unitario di euro 55 m² indicato dal CTU Lapietra non era sorretto da alcuna documenta- zione. Ha chiarito la Corteterritoriale che il primo CTU,«pur dichiarando di avere condotto un’indagine di mercato attraverso la disamina di atti di compravendita recenti e l’assunzione di informazioni presso agenzie immobiliari e l’agenzia del territorio, non si è premurato di allegare alla relazione i risultati delle sue indagini, così impedendo ogni verifica sulla correttezza della stima». Maggiormente attendibile era però la consulenza tecnica d’ufficio del [OSCURATO:PERSONA], il quale «ha ritenuto di ancorare la stima a un dato certamente obiettivo, ossia al valore attribuito al medesimo terreno 36RG n. 38287/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio in seno all’atto di transazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pari a lire 40.000/mq (circa e