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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 00581/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1257-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 669/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINE, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza.

Ric. 2021 n. 01257 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -2- il 1257/2021 La Corte osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto con atto di citazione del 29 novembre 2019 dinanzi al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento del proprio credito professionale, derivato dall'attività che avrebbe prestato in favore del convenuto, ammontante ad euro 459,62. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito, resistendo e successivamente, in memoria depositata nel termine concesso dal giudice di pace ex articolo 320, quarto comma, c.p.c., eccependo l'incompetenza funzionale del giudice adito a favore del Tribunale di Udine in composizione collegiale.

Precisate le conclusioni, il giudice di pace, con sentenza n. 669/2020, ha dichiarato la propria incompetenza a favore appunto del Tribunale di Udine, assegnando il termine per la riassunzione davanti ad esso e compensando le spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale sentenza mediante ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi degli articoli 42 e 47 c.p.c., sulla base di un unico motivo denunciante violazione degli articoli 702 bis c.p.c., 14 d.lgs. 150/2011 e 7 c.p.c.

L'intimato non si è difeso.

Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso è inammissibile, in quanto l'articolo 46 c.p.c. espressamente esclude l'applicabilità del regolamento di competenza nei giudizi davanti al giudice di pace, facendo riferimento sia all'articolo 42, sia all'articolo 43 c.p.c. (tra gli arresti massimati v., da ultimo, Cass. sez. 6-3, ord. 18 gennaio 2021 n. 711 e Cass. sez. 6-2, ord. 12 ottobre 2020 n. 21975).

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, dal momento che controparte non si è difesa.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un e) ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1257-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 669/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINE, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza. Ric. 2021 n. 01257 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -2- il 1257/2021 La Corte osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto con atto di citazione del 29 novembre 2019 dinanzi al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento del proprio credito professionale, derivato dall'attività che avrebbe prestato in favore del convenuto, ammontante ad euro 459,62. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito, resistendo e successivamente, in memoria depositata nel termine concesso dal giudice di pace ex articolo 320, quarto comma, c.p.c., eccependo l'incompetenza funzionale del giudice adito a favore del Tribunale di Udine in composizione collegiale. Precisate le conclusioni, il giudice di pace, con sentenza n. 669/2020, ha dichiarato la propria incompetenza a favore appunto del Tribunale di Udine, assegnando il termine per la riassunzione davanti ad esso e compensando le spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale sentenza mediante ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi degli articoli 42 e 47 c.p.c., sulla base di un unico motivo denunciante violazione degli articoli 702 bis c.p.c., 14 d.lgs. 150/2011 e 7 c.p.c. L'intimato non si è difeso. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è inammissibile, in quanto l'articolo 46 c.p.c. espressamente esclude l'applicabilità del regolamento di competenza nei giudizi davanti al giudice di pace, facendo riferimento sia all'articolo 42, sia all'articolo 43 c.p.c. (tra gli arresti massimati v., da ultimo, Cass. sez. 6-3, ord. 18 gennaio 2021 n. 711 e Cass. sez. 6-2, ord. 12 ottobre 2020 n. 21975). Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, dal momento che controparte non si è difesa. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un e) ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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