CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 03554/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18547/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (sez. dist. di Salerno) n. 3308/2021, depositata il 19/4/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'Agenzia delle Entrate emise, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (esercente l’attività di broker assicurativo), un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno 2013, vennero accertati maggiori ricavi per € 57.061,00, nonché costi indeducibili per € 5.484,00. 2.Il ricorso della contribuente fu accolto dalla CTP di Salerno limitatamente alla ripresa a tassazione dei maggiori ricavi. 3.Sull’appello di entrambe le parti, la CTR riformò – in parte qua - la statuizione di primo grado, ritenendo “il prospetto fornito dalle (…) compagnie assicurative (…) chiaro nel quantificare l’entità delle provvigioni elargite alla società contribuente nell’anno 2013” (pag. 3 della sentenza), e dichiarò cessata la materia del contendere con riguardo ai costi non deducibili, in ragione dell’avvenuto pagamento della sanzione prevista. 4.La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. In vista dell’adunanza camerale del 20 gennaio 2026, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 23 del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. Sostiene che la CTR abbia erroneamente ritenuto inammissibili le controdeduzioni fondate sulla violazione degli artt. 7 TUIR e 75 d.p.r. n. 75/1986, siccome integranti nuove censure avverso l’atto impositivo, proposte per la prima volta in grado d’appello. Oppone, al riguardo, la ricorrente che “le censure mosse nelle controdeduzioni in appello (…) rappresenta[va]no delle mere difese a fronte della documentazione nuova prodotta in appello da Agenzia delle Entrate” (pag. 9 del ricorso per cassazione). 2.Con il secondo motivo, è dedotto l’omesso esame su un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sul presupposto che la CTR non avrebbe valutato la documentazione contabile prodotta dalla contribuente (“certificati delle compagnie assicurative esibiti da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. –estratti contabili prodotti in secondo grado da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.”: pag. 14 del ricorso per cassazione), dalla quale era possibile desumere che le provvigioni incassate erano pari a complessivi € 448.000,00. 3.In via preliminare, si rileva che i giudizi di merito non si sono svolti nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Dallo svolgimento del processo della sentenza di secondo grado, si evince che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito “in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s., nonché di socio della stessa”. Il processo di secondo grado, a quanto risulta dalla relativa sentenza (ma anche dalla narrativa di cui al ricorso per cassazione), si svolse nei soli confronti della compagine societaria. In entrambi i gradi, il contraddittorio non risulta essere stato esteso all’altro socio [OSCURATO:PERSONA]. A partire dalla sentenza n. 14815/2008 delle Sezioni unite di questa Corte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’orientamento per cui “l'unitarietà dell'accertamento - che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni, di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dei soci delle stesse, ai quali vengono automaticamente imputati i redditi proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che il ricorso tributario, proposto da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo che per la prospettazione di questioni personali; ne consegue che tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto, non avendo ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con la conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario originario, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio” (da ultimo, tra le pronunce massimate, si veda Cass., n. 28060/2024). 4.Da quanto precede consegue la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia di primo grado di Salerno, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio dei soci a suo tempo non evocati in giudizio, provvedendo altresì alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell’intero giudizio; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c., provvedendo altresì alla liquidazione delle spese d