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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36861/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05SB55Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con allegata nota spese della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la ricorrenza della violazione di disposizioni processuali e il vizio di illogicità e/o contraddittorietà della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 628, comma primo e comma terzo, n. 1 cod. pen. e artt. 110, 582, 585, comma primo, cod. pen., per la mancata acquisizione di prova decisiva, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda pag. 7 della sentenza impugnata dove è stata richiamata la decisione conforme e condivisa del giudice di primo grado e sono stati valorizzati una serie di elementi specifici che ostavano alla utilità e decisività della richiesta acquisizione del borsello, ovvero epoca di restituzione, mancanza di caratteristiche uniche identificative, neanche allegate, caratteristiche della azione per come ricostruita ed esito della perquisizione e sequestro, in senso del tutto risolutivo in tal senso); ritenuto che lo stesso motivo di ricorso, nella parte in cui deduce l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata acquisizione di prove fotografiche da porre a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge perché la prospettazione di una diversa lettura dei dati processuali o di una diversa ricostruzione storica dei fatti o di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, è preclusa alla cognizione di questa Corte, stante il divieto, a cui la stessa soggiace, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi da giudice del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, nella specie, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito esclude che la comparazione dell'oggetto del reato con la sua immagine fotografica, nella disponibilità dell'imputato, sia sufficiente a dar prova della loro integrale corrispondenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nella presente fase di giudizio dalla parte civile costituita nella misura di euro duemila, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05SB55Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con allegata nota spese della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la ricorrenza della violazione di disposizioni processuali e il vizio di illogicità e/o contraddittorietà della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 628, comma primo e comma terzo, n. 1 cod. pen. e artt. 110, 582, 585, comma primo, cod. pen., per la mancata acquisizione di prova decisiva, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda pag. 7 della sentenza impugnata dove è stata richiamata la decisione conforme e condivisa del giudice di primo grado e sono stati valorizzati una serie di elementi specifici che ostavano alla utilità e decisività della richiesta acquisizione del borsello, ovvero epoca di restituzione, mancanza di caratteristiche uniche identificative, neanche allegate, caratteristiche della azione per come ricostruita ed esito della perquisizione e sequestro, in senso del tutto risolutivo in tal senso); ritenuto che lo stesso motivo di ricorso, nella parte in cui deduce l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata acquisizione di prove fotografiche da porre a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge perché la prospettazione di una diversa lettura dei dati processuali o di una diversa ricostruzione storica dei fatti o di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, è preclusa alla cognizione di questa Corte, stante il divieto, a cui la stessa soggiace, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi da giudice del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, nella specie, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito esclude che la comparazione dell'oggetto del reato con la sua immagine fotografica, nella disponibilità dell'imputato, sia sufficiente a dar prova della loro integrale corrispondenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nella presente fase di giudizio dalla parte civile costituita nella misura di euro duemila, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. Così deciso, il
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