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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 gennaio 1961

Cassazione n. 46324/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1961 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 maggio 2022, la Corte di appello di Roma rigettava l'appello avverso il decreto del Tribunale di Roma che aveva applicato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni due a [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Rainaldi, eccependo che la Corte di appello aveva omesso di evidenziare come la valutazione di pericolosità consti di due fasi: la prima, "constatativa" tesa a raccogliere i dati cognitivi che consentano di verificare la passata tenuta di condotte antisociali, e la seconda (prognostica) che mira a verificare la effettiva pericolosità per la sicurezza pubblica; ciò premesso, la difesa aveva sollecitato una rinnovazione di tale prognosi di pericolosità, alla luce di evidenti e sopraggiunti elementi senz'altro idonei a far reputare cessata la pericolosità sociale del prevenuto; non poteva aderirsi alla linea argomentativa della Corte di appello con la quale si affermava che l'eccessiva brevità del periodo intercorso dal momento dell'inizio dell'esecuzione della misura di prevenzione sino al momento della presentazione dell'istanza di revoca non era idonea a far ritenere cessata la pericolosità sociale, in quanto aveva considerato tamaquam non esset il periodo espiato da Rainaldi dapprima in regime di arresti domiciliari e poi in espiazione pena attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari: non solo la concessione della misura alternativa alla detenzione non avrebbe mai potuto essere applicata ove il soggetto fosse stato ritenuto socialmente pericoloso, ma con i motivi di gravame si era evidenziato come il procedimento di esecuzione, afferente alla citata misura alternativa, si fosse concluso con l'ordinanza n. 223/2020, emessa dal Tribunale di Sorveglianza, con cui si dichiarava il buon esito dell'affidamento in prova e la conseguente estinzione della pena e di ogni altrio effetto penale; la ritenuta persistente prognosi di pericolosità sociale operata dalla Corte di appello si poneva in chiara e palese contraddizione con la suindicata ordinanza.

Il difensore rileva inoltre che con i motivi di gravame si era evidenziata la totale assenza di ulteriori segnalazioni o procedimenti a carico di Rainaldi a partire dalla cessazione della misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari. 2, Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.1.1 La Corte di appello ha infatti evidenziato il brevissimo arco temporale dall'inizio della esecuzione della misura di prevenzione (30.9.2021), ritenendo irrilevante l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza citata in ricorso; sul punto, si deve ribadire che "in materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale. (Fattispecie relativa a giudizio di pericolosità qualificata, desunto da sentenza di condanna non definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., fino alla cui irrevocabilità il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia in carcere, protrattasi per circa sei anni, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca considerando sia l'irrilevanza del periodo trascorso in custodia cautelare ai fini del riesame della pericolosità che il periodo di pochi mesi di detenzione del ricorrente in esecuzione della pena)." (Sez. 1, Sentenza n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806) Inoltre, le doglianze relative alla consistenza indiziaria ed alla valutazione dell'attualità della pericolosità sono inammissibili, poiché, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575).

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnatovedi anche Sez.2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, PG/Noviello, Rv. 279435-01 Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590).

Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene.

Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi.

2. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1961 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 maggio 2022, la Corte di appello di Roma rigettava l'appello avverso il decreto del Tribunale di Roma che aveva applicato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni due a [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Rainaldi, eccependo che la Corte di appello aveva omesso di evidenziare come la valutazione di pericolosità consti di due fasi: la prima, "constatativa" tesa a raccogliere i dati cognitivi che consentano di verificare la passata tenuta di condotte antisociali, e la seconda (prognostica) che mira a verificare la effettiva pericolosità per la sicurezza pubblica; ciò premesso, la difesa aveva sollecitato una rinnovazione di tale prognosi di pericolosità, alla luce di evidenti e sopraggiunti elementi senz'altro idonei a far reputare cessata la pericolosità sociale del prevenuto; non poteva aderirsi alla linea argomentativa della Corte di appello con la quale si affermava che l'eccessiva brevità del periodo intercorso dal momento dell'inizio dell'esecuzione della misura di prevenzione sino al momento della presentazione dell'istanza di revoca non era idonea a far ritenere cessata la pericolosità sociale, in quanto aveva considerato tamaquam non esset il periodo espiato da Rainaldi dapprima in regime di arresti domiciliari e poi in espiazione pena attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari: non solo la concessione della misura alternativa alla detenzione non avrebbe mai potuto essere applicata ove il soggetto fosse stato ritenuto socialmente pericoloso, ma con i motivi di gravame si era evidenziato come il procedimento di esecuzione, afferente alla citata misura alternativa, si fosse concluso con l'ordinanza n. 223/2020, emessa dal Tribunale di Sorveglianza, con cui si dichiarava il buon esito dell'affidamento in prova e la conseguente estinzione della pena e di ogni altrio effetto penale; la ritenuta persistente prognosi di pericolosità sociale operata dalla Corte di appello si poneva in chiara e palese contraddizione con la suindicata ordinanza. Il difensore rileva inoltre che con i motivi di gravame si era evidenziata la totale assenza di ulteriori segnalazioni o procedimenti a carico di Rainaldi a partire dalla cessazione della misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari. 2, Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.1.1 La Corte di appello ha infatti evidenziato il brevissimo arco temporale dall'inizio della esecuzione della misura di prevenzione (30.9.2021), ritenendo irrilevante l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza citata in ricorso; sul punto, si deve ribadire che "in materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale. (Fattispecie relativa a giudizio di pericolosità qualificata, desunto da sentenza di condanna non definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., fino alla cui irrevocabilità il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia in carcere, protrattasi per circa sei anni, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca considerando sia l'irrilevanza del periodo trascorso in custodia cautelare ai fini del riesame della pericolosità che il periodo di pochi mesi di detenzione del ricorrente in esecuzione della pena)." (Sez. 1, Sentenza n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806) Inoltre, le doglianze relative alla consistenza indiziaria ed alla valutazione dell'attualità della pericolosità sono inammissibili, poiché, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnatovedi anche Sez.2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, PG/Noviello, Rv. 279435-01 Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi. 2. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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