CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 26411/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti, che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 28 settembre 2023 a seguito di appello del Pubblico ministero, ribaltava la sentenza del Tribunale di Vercelli in composizione monocratica — che aveva assolto per non aver commesso il fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — ritenendo invece gli imputati colpevoli del delitto di furto, ex art. 624-bis cod. pen., consumato con strappo della collana dal collo di [OSCURATO:PERSONA], del valore di 500-600 euro. 2. I ricorsi per cassazione, proposti con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] constano di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale, in relazione all'art. 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. Lamentano i ricorrenti che, pur essendosi svolto il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non condizionato, il ribaltamento dell'esito da parte della sentenza di appello avrebbe richiesto la rinnovazione dell'istruttoria con escussione della persona offesa, alla luce della giurisprudenza consolidata in materia. In particolare, si verterebbe in tema di prova dichiarativa diversamente valutata, in quanto la sentenza di primo grado assolveva gli imputati rilevando il contrasto fra quanto riferito dalla persona offesa in sede di querela e quanto invece affermato dalla stessa in sede di individuazione fotografica, avendo dapprima indicato colui che indossava il cappello quale autore del reato e, poi, indicando l'autore del furto nella persona che non indossava il cappello. 4. Il secondo motivo deduce mancanza di motivazione, vizio di motivazione e travisamento della prova. In particolare, lamentano i ricorrenti l'assenza di motivazione rafforzata, in quanto la sentenza di appello non ha maggiore forza persuasiva rispetto a quella di primo grado, anche perché si fonda su una circostanza travisata, vale a dire che i due imputanti si fossero mossi congiuntamente nell'avvicinarsi alla persona offesa, mentre i due — riferiva in querela la persona offesa, il cui testo è riportato in ricorso — camminavano nella stessa direzione finché, ad un tratto, uno dei due accelerava in direzione della vittima e «successivamente i due si separavano» andando in due direzioni diverse. In sostanza, il travisamento, nell'aver inteso che i due agivano congiuntamente, risulterebbe incidere sulla condotta del concorrente, dovendo verificarsene la condotta apprezzabile, non potendo la circostanza che i due furono rinvenuti poi insieme in un bagno della stazione essere ritenuta adeguata a trarre la prova della natura condivisa dell'azione predatoria. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso, in ordine al primo motivo in quanto il giudizio in primo grado si è svolto in assenza di prove dichiarative e sulla base delle acquisizioni documentali ed il giudice dell'appello non ha contradetto gli elementi in fatto acquisiti, limitandosi a diversamente valutare in diritto gli elementi di prova, il che non obbliga alla rinnovazione. Quanto al secondo motivo, invece, la Corte territoriale attesta che i due imputati erano sul luogo del delitto e fondata è la valutazione di irrilevanza dell'esatta individuazione del soggetto, che materialmente strappò la collana dal collo della vittima, nella inconfutabilità dell'avvenuto furto e nella ricorrenza del concorso di persone nel reato. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art. 94 del d. Igs. 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. Va valutato il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Va premesso che questa Corte condivide pienamente il principio proposto Sez. 1, n. 48565 del 11/10/2023, Sella, Rv. 285672 - 01, per il quale in caso di appello del pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, l'obbligo di rinnovazione istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con l'art. 34, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) non opera nel caso in cui la sentenza gravata sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato non condizionato. Sez. 1, Sella chiarisce che: a) nella ipotesi di cd. "overturning'' sfavorevole, non è necessaria la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio abbreviato c.d. "secco", come d'altra parte stabilito espressamente dall'art. 603 cod. proc. pen., come riformulato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; b) prima della novella legislativa del 2017 (legge n. 103 del 23 giugno), si richiedeva la rinnovazione dell'istruttoria, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, qualora si fosse operata una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive (Sez. U, n. 18620 del 19/01/20:1.7, Patalano, Rv. 269785); c) successivamente tale decisione è stata superata dalla giurisprudenza convenzionale che con la sentenza CEDU del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] e Molinari c. Italia (ric. riun. n. 15931/15 e 16459/15) ha stabilito che il giudice d'appello non fosse tenuto alla rinnovazione della testimonianza, evidenziando che, attraverso la richiesta di instaurazione del rito, i ricorrenti, assistiti dai loro difensori, avevano accettato di difendersi sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, di cui avevano avuto conoscenza, rinunciando senza equivoci al diritto di ottenere l'audizione dei testimoni, compresi quelli di cui avevano poi lamentato il mancato esame nel giudizio d'appello; d) l'attuale versione dell'art. 603, comma 3-bis, come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha specificato che il principio della generalizzata necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in caso di riforma in peius di una sentenza di proscioglimento 'per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa' trova applicazione nei casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado ed all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5 e 541, comma 3, cod. proc. pen. e non dunque nel caso di giudizio abbreviato cd. 'secco', come quello svoltosi nel primo grado del presente procedimento; e) la modifica ora indicata trova applicazione solo a partire dal 30 dicembre 2022, come stabilito dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162 convertito nella legge la legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199, laddove al momento della celebrazione del processo di secondo grado era l'evoluzione giurisprudenziale nazionale e convenzionale a fungere da parametro interpretativo di riferimento, ma del pari non v'è dubbio che la citata modifica costituisca la traduzione normativa di un orientamento ermeneutico già affermatosi in precedenza; f) la sentenza Corte EDU del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] e Molinari c. Italia pone come ulteriore condizione per la legittimità di una pronuncia peggiorativa della sentenza di proscioglimento l'obbligo di rinnovazione istruttoria quando la testimonianza assunta in primo grado sia stata decisiva ai fini della pronuncia e se il testimone non riascoltato in sede di appello sia stato escusso in primo grado e quindi solo in caso di giudizio abbreviato con integrazione probatoria officiosa, mentre nel caso in esame è pacifico che il giudizio di primo grado si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato cd. 'secco' con la conseguente esclusione della necessità della rinnovazione istruttoria (Sez. 6 -, Sentenza n. 11490 del 27/01/2023, Rv. 284569 - 01, resa in materia di estradizione). Per altro va anche aggiunto che nel caso in esame deve trovare applicazione la nuova disciplina, pur essendo la sentenza di primo grado e l'appello proposti sotto il precedente regime e solo l'udienza di appello fissata e trattata il 28 settembre 2023, quindi dopo l'entrata in vigore della riforma ad opera del d.lgs.n. 150 del 2020, il cui contenuto è indicato alla lett. d) c:he precede, non richiedendo nel caso in esame alcuna rinnovazione. A tal proposito, infatti, è stato affermato che la regola processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata applicazione nel giudizio di appello, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio "tempus regit actum" (Sez. 3, n. 10691 del 10/01/2024, S., Rv. 286089 - 01, in una vicenda nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale era stata esclusa la necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione, a fronte di un giudizio di primo grado svoltosi con le forme del rito abbreviato). Ne consegue l'infondatezza del primo motivo. 3. Quanto al secondo motivo, la censura relativa alla motivazione rafforzata è anche infondata. 3.1 A ben vedere in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Silvestri, Rv. 278056 - 01; In motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod.p roc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado). Nello stesso senso è stato affermato che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, in mancanza di elementi sopravvenuti, occorre che la motivazione, nella diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, esprima una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche nei casi di impugnazione presentata dalle parti civili per le sole statuizioni civili (sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, S., Rv. 262524 - 01). 3.2 Nel caso in esame la Corte di appello evidenzia come non vi siano dubbi in ordine alla circostanza che i due uomini che avvicinarono la vittima siano gli attuali imputati, in ragione delle videoriprese, che consentono di verificare, in orario e luogo compatibile, la presenza degli stessi sul luogo del delitto; come anche le dichiarazioni della persona offesa Palumbo confermano tale circostanza, sulla base di quanto riferito senza aver visto la video ripresa, con descrizione delle fattezze e dell'abbigliamento assolutamente puntuali e con affermazioni coincidenti con quanto emergeva dalle riprese medesime (salvo che per l'individuazione dell'esecutore materiale del furto con strappo); infine, la circostanza che i due imputati furono controllati dalle forze dell'ordine presso la stazione ferroviaria subito dopo il delitto; infine, in ragione della individuazione fotografica. A queste emergenze la Corte di appello aggiunge, affrontando il tema che ha condotto alla assoluzione in primo grado, che la responsabilità concorsuale contestata non richiede la specifica individuazione dell'autore materiale del delitto, essendo l'individuazione di chi materialmente abbia agito circostanza non dirimente a fronte di plurimi elementi che attestano l'agire concorrente dei due imputati. Infatti, i due erano insieme prima della condotta di sottrazione e subito dopo scapparono in direzioni differenti, ritrovandosi però subito dopo, a riprova della concertazione dell'azione, altrimenti se l'uno fosse stato estraneo all'altrui determinazione criminosa sarebbe scappato e non si sarebbe riunito all'autore del delitto, temendo per sé. Anche la condotta dell'ingresso contestuale dei due in stazione e il rinvenimento degli stessi nel bagno, comprova, per la Corte territoriale, un indice di coordinamento. Pertanto, certa la circostanza che entrambi agirono in concorso, non è decisivo per la Corte territoriale individuare chi abbia agito come concorrente materiale e chi come concorrente morale, rafforzando la determinazione del primo, ma anche materialmente contribuendo alla fuga in una diversa direzione, così da facilitare quella dell'autore materiale del reato. La sentenza impugnata, poi, giunge a dare maggiore attendibilità alla versione che riconosce in Garchal, perché ripreso dalle telecamere con il cappello, il ruolo di autore materiale. Si tratta quindi di una maggiore attendibilità attribuita alla ripresa visiva, cosicché, tornando al motivo che precede, anche in tale prospettiva non decisiva risultava la prova dichiarativa in merito alla individuazione dell'autore materiale. 3.3 Ne consegue una motivazione adeguatamente rafforzata, capace di persuasività oltre ogni ragionevole dubbio, oltre che in linea con i principi affermati da questa Corte, che a più riprese ha ritenuto non decisivo, accertata la sussistenza del concorso di persone l'individuazione del ruolo assunto da ciascuno. Difatti, da ultimo, Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, Mazzara, Rv. 278628 - 01, ha ritenuto che l'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell'azione criminosa - posta in essere con modalità tali da richiedere la compartecipazione degli stessi con esclusione di possibili interventi di terzi - ancorché non sia stato possibile individuare l'autore materiale dell'azione tipica (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna che, pur non avendo accertato chi dei due imputati avesse sparato, aveva accertato, in via indiziane, la comune volontà di commettere l'omicidio, il comprovato rapporto di causalità efficiente rispetto all'evento realizzato, la presenza di entrambi sul luogo del delitto, la condivisione delle azioni successivamente poste in essere per disfarsi del cadavere, occultare le prove e subornare i testi). Come anche, ancor più di recente, Sez. 5, n. 43781 del 17/10/2023, S., Rv. 285775 - 01 ha chiarito che l'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di lesioni può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell'azione criminosa, ancorché non sia stato possibile individuare lo specifico contributo recato da ciascuno degli stessi alla realizzazione dell'azione tipica (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di condanna che, pur non avendo accertato lo specifico contributo recato dai due imputati - in particolare, chi avesse impugnato l'arma tagliente e chi, invece, avesse aderito all'opera dell'altro -, aveva desunto la comune volontà degli stessi di ferire la vittima dalla posizione assunta da entrambi, sorpresi dalle Forze dell'Ordine nel mentre, all'unisono, sovrastavano il corpo della vittima, riversa in terra; mass. conf. n. 12309 del 2020, Rv. 278628 - 01, n. 48029 del 2016, Rv. 268177 - 01). Il motivo è pertanto infondato. 4. Ne consegue il complessivo rigetto dei ri