CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 1990
Cassazione n. 05058/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/02/1990 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche solo putativamente ritenuta sussistente, risultano manifestamente infondati e riproduttivi di doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, previa ricostruzione' in fatto della vicenda non collimante a quella che il ricorrente vorrebbe accreditare in sede di legittimità attraverso la diretta sottoposizione al vaglio di questa Corte di frammenti dell'esame dei testi escussi in dibattimento (operazione anch'essa preclusa), ha dato conto delle ragioni che hanno implicitamente fatto ritenere assenti le giustificazione addotte, là dove ha evidenziato che il ricorrente, immediatamente dopo il rinvenimento delle armi all'interno dell'autovettura, aveva per la seconda volta tentato la fuga dopo l'invito a seguire i militari in caserma al fine di redigere i necessari atti di polizia, così ponendo in essere, una volta raggiunto dai verbalizzanti, una condotta violenta che ebbe a cagionare lesioni guaribili in cinque giorni ai medesimi; rilevato che manifestamente infondato risulta il terzo motivo in cui, a prescindere dalla sussistenza della aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 10, cod. pen., determinante ai fini della procedibilità risulta quella di cui all'art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen. cui accenna il Tribunale, la cui sussistenza - in quanto ritenuta in fatto - è stata correttamente richiamata dalla Corte territoriale ai fini della sola procedibilità della fattispecie, mentre nessuna incidenza risulta aver avuto sulla determinazione della pena individuata a titolo di continuazione in tre mesi di reclusione, per il solo capo B); rilevato che il ricorrente, pur deducendo la sussistenza di uno specifico interesse in ipotesi elisione della ritenuta aggravante di cui all'art.61, n. 10 cod. pen. (e non anche in ordine a quella di cui all'art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen. che non risulta essere oggetto di ricorso) non pone concrete critiche in merito alla determinazione della pena quantificata ex art. 133 cod. pen. in mesi tre di reclusione per il delitto di lesioni (pag. 4 sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così