Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 109/1974
ECLI:IT:COST:1974:109
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]
imputato del delitto di sfruttamento della prostituzione ed altro, il
tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo l'eccezione della difesa, con
ordinanza 11 novembre 1971, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 150 e 151 del t.u. delle leggi di p.s. (r.d.
18 giugno 1931, n. 773) in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione.
Nell'ordinanza il tribunale premette di aver preso atto che lo
Zidouni non è comparso in giudizio pur essendogli stata regolarmente
notificata la relativa citazione, ma che dagli atti risulta che il
medesimo, straniero, è stato espulso dal territorio dello Stato e
iscritto nella rubrica di frontiera "per respingimento". Fa presente,
poi, che la risoluzione della questione è rilevante per la definizione
del giudizio, in quanto la statuizione del citato art. 151, secondo il
quale lo straniero espulso dallo Stato per motivi di ordine pubblico -
come deve essere considerato l'imputato - non può rientrarvi senza una
speciale autorizzazione, incide sulla valutazione della legittimità
dell'impedimento a comparire in giudizio, ai fini della dichiarazione
di contumacia.
Nel procedimento avanti questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la dichiarazione di
infondatezza della questione.
:
Secondo il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il divieto di rientrare nel
territorio dello Stato senza autorizzazione del Ministro dell'interno,
sancito dagli artt. 150 e 151 del t.u. delle leggi di p.s. per lo
straniero espulso per motivi di ordine pubblico, violerebbe gli artt. 3
e 24 Cost. nel caso in cui lo stesso straniero, che debba rispondere di
un reato, sia citato al dibattimento. Tale divieto porrebbe infatti un
ostacolo legale alla comparizione nonostante la previsione della
cennata autorizzazione, essendo questa subordinata all'espletamento di
una speciale attività dell'interessato, e, per giunta, affidata alla
discrezionalità dell'amministrazione.
La questione non è fondata.
L'esercizio del diritto di difesa non è ostacolato, né comunque
menomato dalle norme impugnate, le quali disciplinano la posizione
giuridica degli stranieri indesiderabili, colpiti da provvedimenti di
espulsione dal territorio dello Stato. Il divieto di rientrare in
Italia, che è collegato e conseguente al provvedimento di cui all'art.
150 del t.u. delle leggi di p.s. perché vale a rendere effettiva la
espulsione, non è assoluto; viene a cessare, infatti, allorquando
intervenga l'autorizzazione della pubblica amministrazione, che deve di
volta in volta valutare i motivi per cui lo straniero espulso chiede di
rientrare in Italia e predisporre, eventualmente, controlli onde
evitare che egli continui a tenere quella condotta che ha dato luogo al
provvedimento di espulsione. È vero che l'autorizzazione è affidata
alla discrezionalità dell'amministrazione, ma essa trova pur sempre un
limite nel rispetto delle esigenze della giustizia, sicché non può
essere negata allorquando l'espulso si trovi nella necessità di
comparire davanti al giudice per difendersi da una imputazione.
Soltanto quindi un provvedimento illegittimo - come bene osserva
l'Avvocatura dello Stato - potrebbe vulnerare il diritto di difesa
costituzionalmente garantito; ma contro siffatto provvedimento è ben
ammesso il sindacato giurisdizionale.
Né ha alcun fondamento l'argomento addotto dalla ordinanza di
rimessione che le norme in questione vengono a porre lo straniero
espulso in condizione ingiustamente deteriore rispetto a tutti gli
altri soggetti dal momento che l'autorizzazione non viene concessa di
ufficio ma è subordinata all'espletamento di una speciale attività
dell'interessato. Ed invero, lo straniero espulso non può vantare una
parità sostanziale di posizione col cittadino italiano imputato,
perché non può escludersi in via generale che fra cittadino e
straniero, ancorché uguali nella titolarità di certi diritti,
esistano differenze di situazioni che possano giustificare un loro
diverso trattamento (sent. n. 104 del 1969); e - nel caso in esame -
l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato crea per lo
stesso una posizione giuridica diversa, che giustifica l'adozione di
particolari provvedimenti, i quali non compromettono, per le ragioni
suindicate, l'esercizio del diritto di difesa, pur richiedendo
l'adempimento di determinati oneri.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 150 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(r.d. 18 giugno 1931, n. 773), sollevata in riferimento agli artt. 3 e
24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 11 novembre 1971
del tribunale di [OSCURATO:PERSONA].
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere