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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13259/2026

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PPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: errata applicazione della recidiva, essendo i precedenti penali dell'imputato risalenti nel tempo, riferiti a fatti tra loro assolutamente diversi e non riconducibili a quello per cui si procede (motivo 1); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancato contenimento della pena al minimo edittale (motivo 2); rilevato che i motivi reiterano censure cui la Corte d'appello ha risposto, con motivazione completa e coerente, rispettivamente: ritenendo la recidiva (reiterata e infra-quinquennale) sulla base delle plurime condanne irrevocabili riportate dall'imputato - alcune per reati gravi, come violenza sessuale ed atti osceni -, nonché dell'elevata offensività delle condotte, dell'esigua distanza temporale tra le singole violazioni e della non occasionalità della ricaduta; argomentando, per il resto, la congruità del trattamento sanzionatorio, in quanto il riconoscimento delle attenuanti generiche era stato correttamente escluso alla luce delle concrete modalità dell'azione (l'imputato portò via con sé tutti i propri averi, mostrando l'intento di non fare più ritorno nella struttura dove era detenuto), della lesione al bene giuridico e dell'intensità del dolo (desunto dalla preventiva pianificazione), oltre che per i numerosi precedenti penali e la totale assenza di resipiscenza, nonché rilevando come la pena base fosse già stata fissata dal primo Giudice nel minimo edittale (salvo aumento ex art. 99, comma 4, cod. pen. e riduzione per il rito); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.

P P.Q.MOmbretta [OSCURATO:PERSONA] CeL, C/-e- 10 4PR2026 h_

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: errata applicazione della recidiva, essendo i precedenti penali dell'imputato risalenti nel tempo, riferiti a fatti tra loro assolutamente diversi e non riconducibili a quello per cui si procede (motivo 1); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancato contenimento della pena al minimo edittale (motivo 2); rilevato che i motivi reiterano censure cui la Corte d'appello ha risposto, con motivazione completa e coerente, rispettivamente: ritenendo la recidiva (reiterata e infra-quinquennale) sulla base delle plurime condanne irrevocabili riportate dall'imputato - alcune per reati gravi, come violenza sessuale ed atti osceni -, nonché dell'elevata offensività delle condotte, dell'esigua distanza temporale tra le singole violazioni e della non occasionalità della ricaduta; argomentando, per il resto, la congruità del trattamento sanzionatorio, in quanto il riconoscimento delle attenuanti generiche era stato correttamente escluso alla luce delle concrete modalità dell'azione (l'imputato portò via con sé tutti i propri averi, mostrando l'intento di non fare più ritorno nella struttura dove era detenuto), della lesione al bene giuridico e dell'intensità del dolo (desunto dalla preventiva pianificazione), oltre che per i numerosi precedenti penali e la totale assenza di resipiscenza, nonché rilevando come la pena base fosse già stata fissata dal primo Giudice nel minimo edittale (salvo aumento ex art. 99, comma 4, cod. pen. e riduzione per il rito); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro. P P.Q.MOmbretta [OSCURATO:PERSONA] CeL, C/-e- 10 4PR2026 h_
Sentenza Cassazione n. 13259/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris