CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 21096/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 22 febbraio 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Terni del 10-1-2020, escluse le circostanze aggravanti di cui ai numeri 2 e 7 dell'art. 625 cod.pen. rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al suddetto reato ed a quelli di utilizzo abusivo di carta di credito contestati ai capi b) e c) della rubrica in anni 1, mesi 3 di reclusione ed C 800,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato , che con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deduceva: - erronea applicazione della legge penale quanto all'improcedibilità per difetto di querela in ordine al reato di cui al capo a); - erronea applicazione della legge penale per non essere stati dichiarati prescritti tutti i reati; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di furto; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla affermazione di colpevolezza per i reati di cui ai capi b) e c) della rubrica; - violazione di legge quanto alla determinazione della pena per non essere state valutate le circostanze attenuanti generiche già concesse in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso non è manifestamente infondato con la conseguenza che essendo proseguito il rapporto processuale nella pendenza del presente procedimento di legittimità i reati devono essere dichiarati estinti per prescrizione. Ed invero il giudice di appello nella sentenza impugnata non ha nulla disposto circa la recidiva riconosciuta in primo grado né nel dispositivo né in motivazione, così implicitamente escludendola ed elidendone l'effetto sulla prescrizione; inoltre, ha anche omesso di calcolare la riduzione per le attenuanti generiche pure concesse dal tribunale di Terni e che avrebbero dovuto necessariamente essere calcolate pena la violazione del divieto di reformatio in pejus, come può agevolmente desumersi sia dal dispositivo che dalla motivazione della pronuncia di secondo grado. Ne consegue che a seguito della esclusione delle aggravanti contestate per il delitto di furto ed avuto riguardo alle pene previste per i delitti di furto semplice ed utilizzo abusivo di carta di credito il termine di prescrizione appare decorso dalla data di consumazione dei fatti avvenuti 1'8 settembre 2014 stante che, anche calcolati gli 8 mesi di sospensione disposti nel corso del procedimento, lo stesso viene a scadere 1'8 novembre del 2022. Superfluo appare pertanto indagare sulla eventuale sussistenza della condizione di procedibilità per il reato di furto semplice posto che sul punto il ricorso appare generico a fronte della pronuncia di appello che attesta la presenza della condizione di procedibilità per il fatto in danno del Boscia. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Roma, 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]. nazio [OSCURATO:PERSONA]1" [OSCURATO:PERSONA]