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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 03841/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimentoiscritto al n. 19176/2025 R.G., promosso d’ u fficio con decreto presidenziale depositato il5/11/2025, avente a oggetto la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 21264/2025della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, depositata il 25-7-2025, a definizione del procedimento R.G. 14095/2023 tra le parti: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti nella causa R.G. 14095/2023 – contro [OSCURATO:PERSONA] V AUTO -SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti nella causa R.G. 14095/2023 - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente nella causa R.G. 14095 – udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA] à [OSCURATO:PERSONA] di Societ à [OSCURATO:PERSONA] Auto - controricorrenti nella causa R.G. 14095/2023 definit a con l’ordinanza della C assazione n. 21264/2025 depositata il 25.07.2025, che ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti, in solido con [OSCURATO:PERSONA],alla rifusione delle spese del giudizio- ha segnalato errore materiale nell’ordinanza medesima,con riguardo alla mancata distrazionedelle spese di lite in suo favore . 2.Il procedimento è stato aperto d’ufficio e i ricorrenti del giudizio definito con l’ordinanza da correggere hanno prodotto copia del ricorso per revocazione, da loro proposto avverso l’ordinanza medesima. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La proposizione del ricorso per revocazione non osta alla correzione dell’errore materiale presente nell’ordinanza n. 21264/2025, ponendosi l’errore materiale segnalato e le questioni oggetto del ricorso per revocazione su piani del tutto distinti. 2.E’acquisito che,in caso di mancanza di pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, la Cassazione può correggere d’ufficio il proprio relativo errore materiale (Cass.

S.U. n. 4353/2023). 3.Nella fattispecie, sussistono i presupposti per procedere alla correzione, in quanto nel controricorso(p. 26), depositato dalle due società nella causa R.G. 14095/2023 era stata espressamente richiesta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; l’ordinanz a n. 21264/2025, seppure aveva condannato i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimitàa favore dei controricorrenti, aveva omesso di disporre la richiesta distrazione delle spese.

Nulla si deve disporre sulle spesedel presente procedimento, stante la sua natura(Cass.

S.U. n. 29432/2024).

P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 21264/2025 depositata il 25.07.2025, nel senso che, laddove a pag. 16 nel dispositivo dell’ordinanza si legge (righi 5-6): «…liquidandole in € 7.200,00, di cui € 200 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge», di seguitosi deve aggiungere e leggere « da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario».

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196 - quinquies , comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimentoiscritto al n. 19176/2025 R.G., promosso d’ u fficio con decreto presidenziale depositato il5/11/2025, avente a oggetto la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 21264/2025della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, depositata il 25-7-2025, a definizione del procedimento R.G. 14095/2023 tra le parti: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti nella causa R.G. 14095/2023 – contro [OSCURATO:PERSONA] V AUTO -SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti nella causa R.G. 14095/2023 - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente nella causa R.G. 14095 – udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA] à [OSCURATO:PERSONA] di Societ à [OSCURATO:PERSONA] Auto - controricorrenti nella causa R.G. 14095/2023 definit a con l’ordinanza della C assazione n. 21264/2025 depositata il 25.07.2025, che ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti, in solido con [OSCURATO:PERSONA],alla rifusione delle spese del giudizio- ha segnalato errore materiale nell’ordinanza medesima,con riguardo alla mancata distrazionedelle spese di lite in suo favore . 2.Il procedimento è stato aperto d’ufficio e i ricorrenti del giudizio definito con l’ordinanza da correggere hanno prodotto copia del ricorso per revocazione, da loro proposto avverso l’ordinanza medesima. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La proposizione del ricorso per revocazione non osta alla correzione dell’errore materiale presente nell’ordinanza n. 21264/2025, ponendosi l’errore materiale segnalato e le questioni oggetto del ricorso per revocazione su piani del tutto distinti. 2.E’acquisito che,in caso di mancanza di pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, la Cassazione può correggere d’ufficio il proprio relativo errore materiale (Cass. S.U. n. 4353/2023). 3.Nella fattispecie, sussistono i presupposti per procedere alla correzione, in quanto nel controricorso(p. 26), depositato dalle due società nella causa R.G. 14095/2023 era stata espressamente richiesta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; l’ordinanz a n. 21264/2025, seppure aveva condannato i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimitàa favore dei controricorrenti, aveva omesso di disporre la richiesta distrazione delle spese. Nulla si deve disporre sulle spesedel presente procedimento, stante la sua natura(Cass. S.U. n. 29432/2024). P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 21264/2025 depositata il 25.07.2025, nel senso che, laddove a pag. 16 nel dispositivo dell’ordinanza si legge (righi 5-6): «…liquidandole in € 7.200,00, di cui € 200 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge», di seguitosi deve aggiungere e leggere « da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196 - quinquies , comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
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