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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 30703/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Bulgaria 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione in data 18/10/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/20 e succ.modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Sesta Sezione della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. emessa dl Gip del Tribunale di Cagliari il 25/2/2022. 2.Ha proposto ricorso straordinario ex art. 625bis cod.proc.pen. il difensore e procuratore speciale del condannato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 l'errore materiale o di fatto derivante dall'incompatibilità tra rito abbreviato e patteggiamento.

Il difensore segnala che, in esito all'emissione del decreto di giudizio immediato nei confronti dell'imputato, lo stesso aveva avanzato richiesta di rito abbreviato in data 11/3/2022 e il Gip aveva fissato apposita udienza nel corso della quale il difensore, munito di procura speciale, e il P.m. concordavano la pena.

Secondo la difesa la richiesta dì accesso al giudizio abbreviato aveva efficacia preclusiva, impedendo la successiva opzione per il patteggiamento, stante l'incompatibilità tra i due riti costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza de plano in data 18/10/2022, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti, il ricorso del Kaloyan avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Cagliari che, a richiesta delle parti, aveva applicato ex art. 444 cod.proc.pen. la pena concordata.

La difesa lamenta la mancata rilevazione della nullità della sentenza in quanto emessa in presenza della originaria opzione dell'imputato per il giudizio abbreviato a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo i giudici di legittimità pronunziato in conformità al disposto di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen.

Infatti, questa Corte ha chiarito che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Rv. 282761-02; Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 269072 - 01).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di giudizio immediato non impedisce la conversione del rito in patteggiamento a condizione che, all'udienza appositamente fissata per la definizione del processo, l'imputato formuli l'istanza di applicazione della pena concordata prima della formale ammissione del giudizio abbreviato (Sez. 7, Ordinanza n. 7128 del 12/01/2015 ,Rv. 263209 - 01; Sez. 4, n. 27564 del 26/04/2017, Rv. 271092 - 01).

In ogni caso, una volta che l'imputato abbia chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., egli non può più dolersi dell'irrituale trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento, trattandosi di una nullità relativa dell'accordo che non può essere dedotta dalla parte che vi ha dato o ha concorso a darvi causa, senza subirne alcun concreto ed attuale pregiudizio (Sez. 2, n. 17384 del 06/04/2011, Rv. 250074 - 01)

2. Stante l'insussistenza di errori percettivi, rilevanti ex art. 625bis cod.proc.pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 22 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Bulgaria 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione in data 18/10/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/20 e succ.modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Sesta Sezione della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. emessa dl Gip del Tribunale di Cagliari il 25/2/2022. 2.Ha proposto ricorso straordinario ex art. 625bis cod.proc.pen. il difensore e procuratore speciale del condannato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 l'errore materiale o di fatto derivante dall'incompatibilità tra rito abbreviato e patteggiamento. Il difensore segnala che, in esito all'emissione del decreto di giudizio immediato nei confronti dell'imputato, lo stesso aveva avanzato richiesta di rito abbreviato in data 11/3/2022 e il Gip aveva fissato apposita udienza nel corso della quale il difensore, munito di procura speciale, e il P.m. concordavano la pena. Secondo la difesa la richiesta dì accesso al giudizio abbreviato aveva efficacia preclusiva, impedendo la successiva opzione per il patteggiamento, stante l'incompatibilità tra i due riti costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza de plano in data 18/10/2022, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti, il ricorso del Kaloyan avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Cagliari che, a richiesta delle parti, aveva applicato ex art. 444 cod.proc.pen. la pena concordata. La difesa lamenta la mancata rilevazione della nullità della sentenza in quanto emessa in presenza della originaria opzione dell'imputato per il giudizio abbreviato a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo i giudici di legittimità pronunziato in conformità al disposto di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen. Infatti, questa Corte ha chiarito che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Rv. 282761-02; Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 269072 - 01). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di giudizio immediato non impedisce la conversione del rito in patteggiamento a condizione che, all'udienza appositamente fissata per la definizione del processo, l'imputato formuli l'istanza di applicazione della pena concordata prima della formale ammissione del giudizio abbreviato (Sez. 7, Ordinanza n. 7128 del 12/01/2015 ,Rv. 263209 - 01; Sez. 4, n. 27564 del 26/04/2017, Rv. 271092 - 01). In ogni caso, una volta che l'imputato abbia chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., egli non può più dolersi dell'irrituale trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento, trattandosi di una nullità relativa dell'accordo che non può essere dedotta dalla parte che vi ha dato o ha concorso a darvi causa, senza subirne alcun concreto ed attuale pregiudizio (Sez. 2, n. 17384 del 06/04/2011, Rv. 250074 - 01) 2. Stante l'insussistenza di errori percettivi, rilevanti ex art. 625bis cod.proc.pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 22 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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