Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02968/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe -che riformando parzialmente quella di primo grado- ha assolto l'imputato dal capo a) dell'imputazione e rideterminato la misura della pena inflitta, confermando la penale responsabilità del medesimo in relazione al reato di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2) cod. pen. aggravato dalla recidiva reiterata specifica ed i nfraq ui nquen na le.

Formula un unico motivo di ricorso con cui lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 99, comma 4 cod. pen., per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di appello con il quale si contestava l'applicazione della recidiva, ritenendo che la maggiore pericolosità sociale dell'imputato potesse essere desunta da reati commessi in data 24 maggio 2010, 26 gennaio 2012 ed 8 novembre 2014, e cioè successivamente a quello oggetto del giudizio, commesso in data 23 febbraio 2010.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte applicando la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennalet motiva adeguatamente sulla maggiore pericolosità sociale dando conto della spiccata capacità criminale dell'imputato, resa palese proprio dalle modalità di commissione del reato oggetto del giudizio.

Il richiamo, contenuto nella motivazione, ai reati commessi successivamente, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non concorre a formulare il giudizio di maggior pericolosità derivante dal reato, ma viene operato solo ed esclusivamente a dimostrazione della correttezza della valutazione prognostica.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe -che riformando parzialmente quella di primo grado- ha assolto l'imputato dal capo a) dell'imputazione e rideterminato la misura della pena inflitta, confermando la penale responsabilità del medesimo in relazione al reato di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2) cod. pen. aggravato dalla recidiva reiterata specifica ed i nfraq ui nquen na le. Formula un unico motivo di ricorso con cui lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 99, comma 4 cod. pen., per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di appello con il quale si contestava l'applicazione della recidiva, ritenendo che la maggiore pericolosità sociale dell'imputato potesse essere desunta da reati commessi in data 24 maggio 2010, 26 gennaio 2012 ed 8 novembre 2014, e cioè successivamente a quello oggetto del giudizio, commesso in data 23 febbraio 2010. Il ricorso è inammissibile. La Corte applicando la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennalet motiva adeguatamente sulla maggiore pericolosità sociale dando conto della spiccata capacità criminale dell'imputato, resa palese proprio dalle modalità di commissione del reato oggetto del giudizio. Il richiamo, contenuto nella motivazione, ai reati commessi successivamente, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non concorre a formulare il giudizio di maggior pericolosità derivante dal reato, ma viene operato solo ed esclusivamente a dimostrazione della correttezza della valutazione prognostica. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottob
Sentenza Cassazione n. 02968/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris