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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:456
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61989CJ0337_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-337/89, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistito dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata britannica, 14, boulevard Roosevelt, convenuto, avente ad oggetto un ricorso volto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA], omettendo di trasporre nella legislazione interna e non applicando correttamente la direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229, pag. 11), è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N.

Kakouris e G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, R. Joliet, J.C.

Moitinho de Almeida, F. Grévisse, e M. Diez de Velasco, giudici, avvocato generale: C.O.

Lenz cancelliere: J.A.

Pompe, cancelliere aggiunto vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 27 novembre 1991, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 gennaio 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 31 ottobre 1989, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA], omettendo di trasporre nella legislazione interna e non applicando correttamente la direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229, pag. 11, in prosieguo: la "direttiva"), è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE. 2 L' art. 18, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva ed ai suoi allegati entro due anni a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, ai sensi dell' art. 19, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché la qualità delle acque destinate al consumo umano sia resa conforme alla direttiva entro un termine di cinque anni dalla sua notifica.

Detti termini sono scaduti, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente il 18 luglio 1982 e il 18 luglio 1985. 3 Si deve sottolineare che gli addebiti della [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono, da una parte, alla mancata trasposizione, entro i termini stabiliti, nel diritto interno britannico di tutte o di una parte, secondo le regioni del territorio britannico interessate, delle disposizioni della direttiva e, dall' altra, all' inosservanza, in alcune zone di questo territorio, della concentrazione massima ammissibile di nitrati e di piombo prevista dalla direttiva. 4 Per una più ampia esposizione dei fatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla ricevibilità 5 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l' addebito tratto dalla mancata trasposizione della direttiva riguardava, sia nella lettera di diffida sia nel parere motivato, esclusivamente le acque provenienti da prese di derivazione private.

Esso aggiunge che nella sentenza 5 luglio 1990, causa C-42/89, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag.

I-2821), relativa alla stessa direttiva 80/778, la Corte ha statuito che quest' ultima non si applicava all' acqua proveniente da prese di derivazione private.

Quindi, l' addebito concernente la mancata trasposizione della direttiva dovrebbe essere considerato come irricevibile nel suo insieme. 6 E' d' uopo rilevare a tale riguardo che, nella lettera di diffida nonché nel parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso un addebito generale tratto dalla mancata trasposizione della direttiva, menzionando solo a titolo di esempio le prese di derivazione private.

In effetti, a conferma dell' addebito così invocato, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che le circolari amministrative che, secondo il governo britannico, erano state adottate per attuare la direttiva non avevano alcun effetto vincolante, segnatamente per le forniture private, e che tale circostanza dimostrava a sufficienza che la direttiva non era stata trasposta in diritto interno. 7 Nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ampliato l' oggetto dell' inadempimento contestato, ma ha, al contrario, limitato l' addebito generale, formulato nella fase precontenziosa, ad alcuni settori nei quali la direttiva non sarebbe stata trasposta nel [OSCURATO:PERSONA]. 8 L' eccezione invocata dal [OSCURATO:PERSONA] deve quindi essere rigettata.

Sul contenuto Con riguardo alla mancata trasposizione della direttiva 9 [OSCURATO:PERSONA] rimprovera al [OSCURATO:PERSONA], da una parte, di non aver trasposto le disposizioni della direttiva relative all' acqua utilizzata nell' industria alimentare nella normativa applicabile in Inghilterra e Galles e, dall' altra, di non aver adottato alcuna misura per la trasposizione della direttiva, nel suo insieme, in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord.

Pur ammettendo che le [OSCURATO:PERSONA] del 1990 costituiscono un' "attuazione formale soddisfacente" della direttiva in [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] mantiene integralmente il suo addebito per questa parte del territorio britannico. 10 Il convenuto sostiene che l' acqua utilizzata per produrre derrate alimentari proviene, in quasi tutti i casi, dalla stessa fonte dell' acqua utilizzata per scopi domestici e che quest' ultima è conforme ai requisiti della direttiva. 11 A tale proposito, è sufficiente rilevare che, come il convenuto stesso ammette, alcune acque destinate alla produzione di derrate alimentari provengono da fonti di approvvigionamento diverse da quelle dell' acqua per uso domestico. 12 Il convenuto fa valere poi che, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], il membro della commissione responsabile del settore in causa aveva indicato, in una lettera del 13 aprile 1989, che l' adozione di regolamenti adeguati in applicazione del [OSCURATO:PERSONA] del 1973 avrebbe comportato la rinuncia al ricorso nella misura in cui quest' ultimo si riferiva all' attuazione della direttiva in questa parte del [OSCURATO:PERSONA].

Poiché tali regolamenti sono stati adottati, la [OSCURATO:PERSONA] andrebbe contro il dovere di cooperazione previsto all' art. 5 del Trattato, se mantenesse l' addebito. 13 Tale argomento non può essere accolto.

Senza che sia necessario apprezzarne il valore giuridico, si deve, in effetti, notare che il firmatario della lettera succitata si è limitato a considerare la possibilità di una rinuncia nel caso in cui la legislazione britannica costituisse non solo un' attuazione formale della direttiva, ma anche una completa trasposizione di tutte le sue disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] non ha quindi preso alcun impegno. 14 Infine, il convenuto afferma che, per quanto concerne l' [OSCURATO:PERSONA] del Nord, difficoltà inerenti all' organizzazione dei pubblici poteri propria di questa parte del [OSCURATO:PERSONA] spiegano il ritardo nell' attuazione della direttiva su detto territorio. 15 A tale riguardo, è sufficiente rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive (v., a tale proposito, sentenza 3 ottobre 1984, causa 279/83, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, Racc. pag. 3403). 16 Risulta dalle suddette considerazioni che l' addebito della [OSCURATO:PERSONA] deve essere considerato fondato.

Con riguardo ai tenori di nitrati 17 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l' acqua fornita nelle 28 zone di approvvigionamento situate in Inghilterra non è conforme alla concentrazione massima ammissibile (in prosieguo: la "CMA") di 50 *g/l di nitrati, prevista dalla direttiva, e che tali superamenti non sono giustificati dalle deroghe previste all' art. 9 della direttiva. 18 Il governo britannico fa valere, innanzi tutto, che la direttiva non impone alcun obbligo di risultato, ma si limita ad obbligare gli Stati membri ad adottare tutte le misure ragionevolmente possibili per conformarsi alle norme prescritte.

E' ciò che, nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto.

Esso aggiunge che se l' obiettivo previsto non è stato raggiunto, questo sarebbe dovuto a fattori esterni derivanti in particolare dalle tecniche utilizzate nell' agricoltura. 19 Esso sostiene poi che la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale uno Stato commetterebbe infrazione rispetto alla direttiva nel caso che la CMA succitata non fosse rispettata, anche se questo Stato avesse fatto tutto il possibile a tal fine, avrebbe come conseguenza che qualunque superamento di una CMA dopo il 18 luglio 1985 costituirebbe una violazione della direttiva, quand' anche il superamento fosse passato inosservato al momento dei controlli effettuati conformemente alla direttiva.

Di conseguenza, lo Stato commetterebbe infrazione prima ancora di aver potuto verificare l' esistenza di quest' ultima e correggere la situazione. 20 Tale argomentazione non può essere accolta. 21 Risulta, in effetti, dall' art. 7, n. 6, della direttiva che gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano almeno conformi ai requisiti specificati nell' allegato

I. 22 Un tale risultato dovrebbe essere raggiunto entro il termine di cinque anni a decorrere dalla notifica della direttiva (art. 19), termine più lungo di quello previsto per la trasposizione di quest' ultima, cioè due anni a decorrere dalla sua notifica (art. 18), per consentire agli Stati membri di soddisfare i suddetti requisiti. 23 Come la Corte ha osservato nella sentenza 22 settembre 1988, causa 228/87, Procedimento penale contro ignoti (Racc. pag. 5099, punto 10 della motivazione), le uniche deroghe all' obbligo per gli Stati membri di assicurare la conformità delle acque destinate al consumo umano ai requisiti della direttiva sono quelle previste dagli artt. 9, 10 e 20 della stessa.

La prima di queste disposizioni consente deroghe per tener conto di situazioni relative alla natura e alla struttura dei terreni dell' area di cui è tributaria la risorsa idrica considerata e di situazioni relative a circostanze meteorologiche eccezionali, la seconda autorizza deroghe in caso di circostanze accidentali gravi e, infine, l' ultima dà agli Stati membri la possibilità, in casi eccezionali e per gruppi di popolazioni geograficamente delimitati, di presentare alla [OSCURATO:PERSONA] una richiesta particolare per prorogare il termine stabilito per l' osservanza dell' allegato

I. 24 La direttiva impone quindi agli Stati membri di fare in modo che alcuni risultati siano raggiunti, senza che essi possano invocare, oltre alle deroghe previste, circostanze particolari per giustificare l' inosservanza di tale obbligo. 25 Ne deriva che il fatto, invocato dal convenuto, di aver adottato tutte le disposizioni ragionevolmente possibili, al di fuori delle deroghe esplicitamente previste, non potrebbe giustificare l' inadempimento dell' obbligo di rendere le acque destinate al consumo umano almeno conformi all' allegato I della direttiva. 26 Infine, il governo britannico sostiene di aver accordato deroghe, ai sensi dell' art. 9 della direttiva, per le zone in cui la CMA fissata per i nitrati era stata superata e di aver notificato tali deroghe alla [OSCURATO:PERSONA] il 9 ottobre 1985.

Ora, detta istituzione si è pronunciata riguardo a tali deroghe solo nella lettera di diffida dell' 11 agosto 1987, in cui affermava che, trattandosi di superamenti della CMA relativa ai nitrati, l' art. 9 succitato non poteva servire da base alle deroghe notificate.

In tali circostanze, esso ritiene che, invece di formulare il suo addebito, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accordargli automaticamente una proroga del termine stabilito, nonostante la scadenza del termine previsto all' art. 20 per la presentazione di tale richiesta. 27 In proposito, è sufficiente rilevare che, come la Corte ha giudicato nella succitata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, punto 23 della motivazione, la richiesta di proroga del termine stabilito per l' osservanza dell' allegato I, in conformità dell' art. 20 della direttiva, deve essere formulata entro il termine previsto dall' art. 19 per la trasposizione di questa.

Orbene, la notifica delle deroghe previste all' art. 9 della direttiva è stata effettuata dopo il 18 luglio 1985, cioè dopo la scadenza del termine suddetto.

In tali condizioni, non era necessario pronunciarsi sulla richiesta formulata dal governo britannico. 28 Ne consegue che il secondo addebito deve parimenti essere considerato fondato.

Con riguardo ai tenori di piombo 29 [OSCURATO:PERSONA] considera che l' osservanza della CMA di piombo (parametro 51) non è assicurata in [OSCURATO:PERSONA], e questo in diciassette zone di approvvigionamento, che servono una popolazione di circa 52 000 abitanti.

Secondo la ricorrente, la direttiva deve essere interpretata nel senso che, trattandosi dell' acqua distribuita mediante condutture in piombo, i campioni prelevati previo scorrimento, ossia in acqua corrente, devono rispettare la CMA di 50 *g/l prevista per il parametro 51, mentre i campioni prelevati direttamente non devono superare frequentemente o sensibilmente 100 *g/l.

Orbene, secondo la tabella fornita dal governo britannico in allegato al controricorso, su 204 campioni prelevati in acqua corrente, nove presentavano un tenore di piombo situato tra 51 e 100 *g/l e quattro superavano 100 *g/l.

Riguardo alle cifre conosciute al momento della presentazione di questo ricorso, esse dimostrano che, su 151 campioni, quattro avevano un tenore di piombo situato tra 51 e 100 *g/l e due superavano 100 *g/l, il che dimostrerebbe d' altronde che la situazione si è aggravata dopo la presentazione del ricorso. 30 A tale proposito si deve notare che, ai sensi delle osservazioni relative al parametro 51: "In caso di impianti di piombo, il tenore di piombo non dovrebbe essere superiore a 50 *g/l in un campione prelevato in acqua corrente.

Se il campione è prelevato direttamente o in acqua corrente e se il tenore di piombo supera frequentemente o sensibilmente 100 *g/l, si debbono adottare adeguate misure per ridurre i rischi di esposizione al piombo per il consumatore". 31 Come il governo britannico ha giustamente rilevato, tali osservazioni sarebbero superflue se dovessero essere interpretate come suggerisce la [OSCURATO:PERSONA].

In effetti, l' obbligo di rispettare la CMA di 50 *g/l in acqua corrente risulta già dai valori indicati per il parametro

51. 32 Le osservazioni relative a questo parametro devono quindi essere interpretate nel senso che si riferiscono ai valori da osservare in caso di condutture in piombo, per le quali è stato previsto un regime speciale.

Il valore di 50 *g/l è in questo caso puramente indicativo e sono richieste misure adeguate solo se si tratta di campioni prelevati direttamente o in acqua corrente e se il tenore di piombo supera frequentemente o sensibilmente 100 *g/l. 33 Ai sensi dell' art. 7, n. 5, della direttiva, secondo il quale i valori che figurano nell' allegato I devono essere interpretati tenendo conto delle osservazioni, è questo regime speciale che si applica nel caso di condutture in piombo. 34 Il governo britannico fa valere che, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], il suddetto regime è rispettato nelle diciassette zone in causa.

A tale riguardo, esso invoca i risultati delle analisi di prelievi effettuati secondo una procedura decisa di comune accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], risultati che figurano nella tabella succitata: 4% dei campioni prelevati hanno un tenore di piombo superiore a 50 *g/l e 2% un tenore superiore a 100 *g/l. 35 [OSCURATO:PERSONA] osserva tuttavia che i risultati di queste analisi non sono tali da dimostrare il rispetto del parametro in causa.

Sarebbe necessario che il [OSCURATO:PERSONA] indicasse il numero di campioni prelevati in acqua corrente per ogni abitazione servita da condutture in piombo, la proporzione di campioni che non era conforme al limite di 100 *g/l e l' entità del superamento di questo limite per ciascun caso.

Solo a partire da questi dati il [OSCURATO:PERSONA] potrebbe validamente sostenere che il tenore di piombo non superava frequentemente o sensibilmente 100 *g/l. 36 Tale argomento non può essere accolto.

In effetti, come ha sostenuto il governo britannico, senza peraltro essere contraddetto, le analisi in causa sono state effettuate conformemente all' allegato II della direttiva e, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che, se fossero state effettuate secondo il metodo che essa indica, le analisi avrebbero evidenziato un superamento frequente o sensibile del limite di 100 *g/l. 37 Tale addebito deve essere quindi rigettato. 38 Alla luce dell' insieme delle considerazioni che precedono, si deve constatare che, omettendo, da una parte, di trasporre nella sua normativa applicabile in [OSCURATO:PERSONA] e nell' [OSCURATO:PERSONA] del Nord e, per quanto riguarda l' acqua utilizzata nell' industria alimentare, anche in Inghilterra e nel Galles, la direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, e, dall' altra, di fare in modo che la qualità dell' acqua fornita in 28 zone di approvvigionamento, in Inghilterra, sia conforme ai requisiti della direttiva riguardo ai nitrati, il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 39 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, ogni parte che soccombe è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto sostanzialmente soccombente e pertanto deve essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA], omettendo, da una parte, di trasporre nella sua normativa applicabile in [OSCURATO:PERSONA] e nell' [OSCURATO:PERSONA] del Nord e, riguardo all' acqua utilizzata nell' industria alimentare, anche in Inghilterra e nel Galles, la direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e, dall' altra, di fare in modo che la qualità dell' acqua fornita in 28 zone di approvvigionamento, in Inghilterra, sia conforme ai requisiti della direttiva riguardo ai nitrati, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE. 2) Per il resto il ricorso è respinto. 3) [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61989CJ0337_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-337/89, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistito dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata britannica, 14, boulevard Roosevelt, convenuto, avente ad oggetto un ricorso volto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA], omettendo di trasporre nella legislazione interna e non applicando correttamente la direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229, pag. 11), è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris e G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, e M. Diez de Velasco, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz cancelliere: J.A. Pompe, cancelliere aggiunto vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 27 novembre 1991, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 gennaio 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 31 ottobre 1989, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA], omettendo di trasporre nella legislazione interna e non applicando correttamente la direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229, pag. 11, in prosieguo: la "direttiva"), è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE. 2 L' art. 18, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva ed ai suoi allegati entro due anni a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ai sensi dell' art. 19, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché la qualità delle acque destinate al consumo umano sia resa conforme alla direttiva entro un termine di cinque anni dalla sua notifica. Detti termini sono scaduti, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente il 18 luglio 1982 e il 18 luglio 1985. 3 Si deve sottolineare che gli addebiti della [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono, da una parte, alla mancata trasposizione, entro i termini stabiliti, nel diritto interno britannico di tutte o di una parte, secondo le regioni del territorio britannico interessate, delle disposizioni della direttiva e, dall' altra, all' inosservanza, in alcune zone di questo territorio, della concentrazione massima ammissibile di nitrati e di piombo prevista dalla direttiva. 4 Per una più ampia esposizione dei fatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. Sulla ricevibilità 5 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l' addebito tratto dalla mancata trasposizione della direttiva riguardava, sia nella lettera di diffida sia nel parere motivato, esclusivamente le acque provenienti da prese di derivazione private. Esso aggiunge che nella sentenza 5 luglio 1990, causa C-42/89, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. I-2821), relativa alla stessa direttiva 80/778, la Corte ha statuito che quest' ultima non si applicava all' acqua proveniente da prese di derivazione private. Quindi, l' addebito concernente la mancata trasposizione della direttiva dovrebbe essere considerato come irricevibile nel suo insieme. 6 E' d' uopo rilevare a tale riguardo che, nella lettera di diffida nonché nel parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso un addebito generale tratto dalla mancata trasposizione della direttiva, menzionando solo a titolo di esempio le prese di derivazione private. In effetti, a conferma dell' addebito così invocato, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che le circolari amministrative che, secondo il governo britannico, erano state adottate per attuare la direttiva non avevano alcun effetto vincolante, segnatamente per le forniture private, e che tale circostanza dimostrava a sufficienza che la direttiva non era stata trasposta in diritto interno. 7 Nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ampliato l' oggetto dell' inadempimento contestato, ma ha, al contrario, limitato l' addebito generale, formulato nella fase precontenziosa, ad alcuni settori nei quali la direttiva non sarebbe stata trasposta nel [OSCURATO:PERSONA]. 8 L' eccezione invocata dal [OSCURATO:PERSONA] deve quindi essere rigettata. Sul contenuto Con riguardo alla mancata trasposizione della direttiva 9 [OSCURATO:PERSONA] rimprovera al [OSCURATO:PERSONA], da una parte, di non aver trasposto le disposizioni della direttiva relative all' acqua utilizzata nell' industria alimentare nella normativa applicabile in Inghilterra e Galles e, dall' altra, di non aver adottato alcuna misura per la trasposizione della direttiva, nel suo insieme, in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord. Pur ammettendo che le [OSCURATO:PERSONA] del 1990 costituiscono un' "attuazione formale soddisfacente" della direttiva in [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] mantiene integralmente il suo addebito per questa parte del territorio britannico. 10 Il convenuto sostiene che l' acqua utilizzata per produrre derrate alimentari proviene, in quasi tutti i casi, dalla stessa fonte dell' acqua utilizzata per scopi domestici e che quest' ultima è conforme ai requisiti della direttiva. 11 A tale proposito, è sufficiente rilevare che, come il convenuto stesso ammette, alcune acque destinate alla produzione di derrate alimentari provengono da fonti di approvvigionamento diverse da quelle dell' acqua per uso domestico. 12 Il convenuto fa valere poi che, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], il membro della commissione responsabile del settore in causa aveva indicato, in una lettera del 13 aprile 1989, che l' adozione di regolamenti adeguati in applicazione del [OSCURATO:PERSONA] del 1973 avrebbe comportato la rinuncia al ricorso nella misura in cui quest' ultimo si riferiva all' attuazione della direttiva in questa parte del [OSCURATO:PERSONA]. Poiché tali regolamenti sono stati adottati, la [OSCURATO:PERSONA] andrebbe contro il dovere di cooperazione previsto all' art. 5 del Trattato, se mantenesse l' addebito. 13 Tale argomento non può essere accolto. Senza che sia necessario apprezzarne il valore giuridico, si deve, in effetti, notare che il firmatario della lettera succitata si è limitato a considerare la possibilità di una rinuncia nel caso in cui la legislazione britannica costituisse non solo un' attuazione formale della direttiva, ma anche una completa trasposizione di tutte le sue disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] non ha quindi preso alcun impegno. 14 Infine, il convenuto afferma che, per quanto concerne l' [OSCURATO:PERSONA] del Nord, difficoltà inerenti all' organizzazione dei pubblici poteri propria di questa parte del [OSCURATO:PERSONA] spiegano il ritardo nell' attuazione della direttiva su detto territorio. 15 A tale riguardo, è sufficiente rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive (v., a tale proposito, sentenza 3 ottobre 1984, causa 279/83, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, Racc. pag. 3403). 16 Risulta dalle suddette considerazioni che l' addebito della [OSCURATO:PERSONA] deve essere considerato fondato. Con riguardo ai tenori di nitrati 17 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l' acqua fornita nelle 28 zone di approvvigionamento situate in Inghilterra non è conforme alla concentrazione massima ammissibile (in prosieguo: la "CMA") di 50 *g/l di nitrati, prevista dalla direttiva, e che tali superamenti non sono giustificati dalle deroghe previste all' art. 9 della direttiva. 18 Il governo britannico fa valere, innanzi tutto, che la direttiva non impone alcun obbligo di risultato, ma si limita ad obbligare gli Stati membri ad adottare tutte le misure ragionevolmente possibili per conformarsi alle norme prescritte. E' ciò che, nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto. Esso aggiunge che se l' obiettivo previsto non è stato raggiunto, questo sarebbe dovuto a fattori esterni derivanti in particolare dalle tecniche utilizzate nell' agricoltura. 19 Esso sostiene poi che la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale uno Stato commetterebbe infrazione rispetto alla direttiva nel caso che la CMA succitata non fosse rispettata, anche se questo Stato avesse fatto tutto il possibile a tal fine, avrebbe come conseguenza che qualunque superamento di una CMA dopo il 18 luglio 1985 costituirebbe una violazione della direttiva, quand' anche il superamento fosse passato inosservato al momento dei controlli effettuati conformemente alla direttiva. Di conseguenza, lo Stato commetterebbe infrazione prima ancora di aver potuto verificare l' esistenza di quest' ultima e correggere la situazione. 20 Tale argomentazione non può essere accolta. 21 Risulta, in effetti, dall' art. 7, n. 6, della direttiva che gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano almeno conformi ai requisiti specificati nell' allegato I. 22 Un tale risultato dovrebbe essere raggiunto entro il termine di cinque anni a decorrere dalla notifica della direttiva (art. 19), termine più lungo di quello previsto per la trasposizione di quest' ultima, cioè due anni a decorrere dalla sua notifica (art. 18), per consentire agli Stati membri di soddisfare i suddetti requisiti. 23 Come la Corte ha osservato nella sentenza 22 settembre 1988, causa 228/87, Procedimento penale contro ignoti (Racc. pag. 5099, punto 10 della motivazione), le uniche deroghe all' obbligo per gli Stati membri di assicurare la conformità delle acque destinate al consumo umano ai requisiti della direttiva sono quelle previste dagli artt. 9, 10 e 20 della stessa. La prima di queste disposizioni consente deroghe per tener conto di situazioni relative alla natura e alla struttura dei terreni dell' area di cui è tributaria la risorsa idrica considerata e di situazioni relative a circostanze meteorologiche eccezionali, la seconda autorizza deroghe in caso di circostanze accidentali gravi e, infine, l' ultima dà agli Stati membri la possibilità, in casi eccezionali e per gruppi di popolazioni geograficamente delimitati, di presentare alla [OSCURATO:PERSONA] una richiesta particolare per prorogare il termine stabilito per l' osservanza dell' allegato I. 24 La direttiva impone quindi agli Stati membri di fare in modo che alcuni risultati siano raggiunti, senza che essi possano invocare, oltre alle deroghe previste, circostanze particolari per giustificare l' inosservanza di tale obbligo. 25 Ne deriva che il fatto, invocato dal convenuto, di aver adottato tutte le disposizioni ragionevolmente possibili, al di fuori delle deroghe esplicitamente previste, non potrebbe giustificare l' inadempimento dell' obbligo di rendere le acque destinate al consumo umano almeno conformi all' allegato I della direttiva. 26 Infine, il governo britannico sostiene di aver accordato deroghe, ai sensi dell' art. 9 della direttiva, per le zone in cui la CMA fissata per i nitrati era stata superata e di aver notificato tali deroghe alla [OSCURATO:PERSONA] il 9 ottobre 1985. Ora, detta istituzione si è pronunciata riguardo a tali deroghe solo nella lettera di diffida dell' 11 agosto 1987, in cui affermava che, trattandosi di superamenti della CMA relativa ai nitrati, l' art. 9 succitato non poteva servire da base alle deroghe notificate. In tali circostanze, esso ritiene che, invece di formulare il suo addebito, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accordargli automaticamente una proroga del termine stabilito, nonostante la scadenza del termine previsto all' art. 20 per la presentazione di tale richiesta. 27 In proposito, è sufficiente rilevare che, come la Corte ha giudicato nella succitata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, punto 23 della motivazione, la richiesta di proroga del termine stabilito per l' osservanza dell' allegato I, in conformità dell' art. 20 della direttiva, deve essere formulata entro il termine previsto dall' art. 19 per la trasposizione di questa. Orbene, la notifica delle deroghe previste all' art. 9 della direttiva è stata effettuata dopo il 18 luglio 1985, cioè dopo la scadenza del termine suddetto. In tali condizioni, non era necessario pronunciarsi sulla richiesta formulata dal governo britannico. 28 Ne consegue che il secondo addebito deve parimenti essere considerato fondato. Con riguardo ai tenori di piombo 29 [OSCURATO:PERSONA] considera che l' osservanza della CMA di piombo (parametro 51) non è assicurata in [OSCURATO:PERSONA], e questo in diciassette zone di approvvigionamento, che servono una popolazione di circa 52 000 abitanti. Secondo la ricorrente, la direttiva deve essere interpretata nel senso che, trattandosi dell' acqua distribuita mediante condutture in piombo, i campioni prelevati previo scorrimento, ossia in acqua corrente, devono rispettare la CMA di 50 *g/l prevista per il parametro 51, mentre i campioni prelevati direttamente non devono superare frequentemente o sensibilmente 100 *g/l. Orbene, secondo la tabella fornita dal governo britannico in allegato al controricorso, su 204 campioni prelevati in acqua corrente, nove presentavano un tenore di piombo situato tra 51 e 100 *g/l e quattro superavano 100 *g/l. Riguardo alle cifre conosciute al momento della presentazione di questo ricorso, esse dimostrano che, su 151 campioni, quattro avevano un tenore di piombo situato tra 51 e 100 *g/l e due superavano 100 *g/l, il che dimostrerebbe d' altronde che la situazione si è aggravata dopo la presentazione del ricorso. 30 A tale proposito si deve notare che, ai sensi delle osservazioni relative al parametro 51: "In caso di impianti di piombo, il tenore di piombo non dovrebbe essere superiore a 50 *g/l in un campione prelevato in acqua corrente. Se il campione è prelevato direttamente o in acqua corrente e se il tenore di piombo supera frequentemente o sensibilmente 100 *g/l, si debbono adottare adeguate misure per ridurre i rischi di esposizione al piombo per il consumatore". 31 Come il governo britannico ha giustamente rilevato, tali osservazioni sarebbero superflue se dovessero essere interpretate come suggerisce la [OSCURATO:PERSONA]. In effetti, l' obbligo di rispettare la CMA di 50 *g/l in acqua corrente risulta già dai valori indicati per il parametro 51. 32 Le osservazioni relative a questo parametro devono quindi essere interpretate nel senso che si riferiscono ai valori da osservare in caso di condutture in piombo, per le quali è stato previsto un regime speciale. Il valore di 50 *g/l è in questo caso puramente indicativo e sono richieste misure adeguate solo se si tratta di campioni prelevati direttamente o in acqua corrente e se il tenore di piombo supera frequentemente o sensibilmente 100 *g/l. 33 Ai sensi dell' art. 7, n. 5, della direttiva, secondo il quale i valori che figurano nell' allegato I devono essere interpretati tenendo conto delle osservazioni, è questo regime speciale che si applica nel caso di condutture in piombo. 34 Il governo britannico fa valere che, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], il suddetto regime è rispettato nelle diciassette zone in causa. A tale riguardo, esso invoca i risultati delle analisi di prelievi effettuati secondo una procedura decisa di comune accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], risultati che figurano nella tabella succitata: 4% dei campioni prelevati hanno un tenore di piombo superiore a 50 *g/l e 2% un tenore superiore a 100 *g/l. 35 [OSCURATO:PERSONA] osserva tuttavia che i risultati di queste analisi non sono tali da dimostrare il rispetto del parametro in causa. Sarebbe necessario che il [OSCURATO:PERSONA] indicasse il numero di campioni prelevati in acqua corrente per ogni abitazione servita da condutture in piombo, la proporzione di campioni che non era conforme al limite di 100 *g/l e l' entità del superamento di questo limite per ciascun caso. Solo a partire da questi dati il [OSCURATO:PERSONA] potrebbe validamente sostenere che il tenore di piombo non superava frequentemente o sensibilmente 100 *g/l. 36 Tale argomento non può essere accolto. In effetti, come ha sostenuto il governo britannico, senza peraltro essere contraddetto, le analisi in causa sono state effettuate conformemente all' allegato II della direttiva e, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che, se fossero state effettuate secondo il metodo che essa indica, le analisi avrebbero evidenziato un superamento frequente o sensibile del limite di 100 *g/l. 37 Tale addebito deve essere quindi rigettato. 38 Alla luce dell' insieme delle considerazioni che precedono, si deve constatare che, omettendo, da una parte, di trasporre nella sua normativa applicabile in [OSCURATO:PERSONA] e nell' [OSCURATO:PERSONA] del Nord e, per quanto riguarda l' acqua utilizzata nell' industria alimentare, anche in Inghilterra e nel Galles, la direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, e, dall' altra, di fare in modo che la qualità dell' acqua fornita in 28 zone di approvvigionamento, in Inghilterra, sia conforme ai requisiti della direttiva riguardo ai nitrati, il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE. Decisione relativa alle spese Sulle spese 39 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, ogni parte che soccombe è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto sostanzialmente soccombente e pertanto deve essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA], omettendo, da una parte, di trasporre nella sua normativa applicabile in [OSCURATO:PERSONA] e nell' [OSCURATO:PERSONA] del Nord e, riguardo all' acqua utilizzata nell' industria alimentare, anche in Inghilterra e nel Galles, la direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e, dall' altra, di fare in modo che la qualità dell' acqua fornita in 28 zone di approvvigionamento, in Inghilterra, sia conforme ai requisiti della direttiva riguardo ai nitrati, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE. 2) Per il resto il ricorso è respinto. 3) [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris