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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08072/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 133/RG. 27823 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull'annotazione di polizia giudiziaria che aveva ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA],consistente nello spintonamento degli operanti dopo essersi dati alla fuga all'alt impostogliotti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] che i motivi in ordine alla recidiva e al trattamento sanzionatorio sono stati posti in termini generici in quanto ad essi la sentenza impugnata ha offerto specifiche puntuali rispost4,a pagina tre alla luce dei numerosi precedenti, di cui uno specifico, dell'imputato ed escludendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta e della personalità dell'imputato con applicazione del minimo edittale Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 133/RG. 27823 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull'annotazione di polizia giudiziaria che aveva ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA],consistente nello spintonamento degli operanti dopo essersi dati alla fuga all'alt impostogliotti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] che i motivi in ordine alla recidiva e al trattamento sanzionatorio sono stati posti in termini generici in quanto ad essi la sentenza impugnata ha offerto specifiche puntuali rispost4,a pagina tre alla luce dei numerosi precedenti, di cui uno specifico, dell'imputato ed escludendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta e della personalità dell'imputato con applicazione del minimo edittale Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 08072/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris