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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 1972

Cassazione n. 03113/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1972 avverso l'ordinanza del 02/05/2022 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso e ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Vito DELLA GATTA, a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 28 aprile 2022 con la quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa, in data 21 marzo 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in relazione ai reati di cui agli artt. 132 digs. 385/1993, 644, 629 e 416-bis cod. pen. 2.

Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, denuncia, ex art. 606 comma 1, lettera e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i capi d) ed e) della rubrica.L'ordinanza impugnata, con motivazione scarna e svincolala dai dati fattuali, ha erroneamente ritenuto poco credibile quanto dichiarato dall'indagato in ordine alla natura dei rapporti di dare-avere con il VAVALA', dichiarazioni che trovano riscontro nella deposizione della persona informata sui fatti Salvatore POSCO e nel contenuto dell'intercettazione n. prog. 1603 del 2021.

Il provvedimento è illogico nella parte in cui afferma che appare poco corrispondente alla personalità del ricorrente partecipare ad una società senza neppure sapere da chi fosse costituita, affermazione che si fonda su un dato non veritiero in considerazione del fatto che la restituzione dello stabilimento balneare alla madre del POSCO è avvenuta in un momento successivo alla dazione da parte del DELLA GATTA delle somme necessarie ad entrare nella compagine societaria.

Il Tribunale non ha tenuto conto che il ricorrente non ha preteso garanzie dal VAVALA' in considerazione dei pregressi rapporti amicali tra i due e le frequentazioni tra le rispettive famiglie ed ha affermato che il DELLA GATTA non poteva ignorare che la proprietà dello stabilimento era riconducibile ad una società facente capo alla madre della persona offesa, affermazione erronea in quanto da nessun atto emerge che detto stabilimento sia mai entrato nella disponibilità della predetta.

La motivazione è fondata su elementi privi di gravità indiziaria non potendo desumersi l'illiceità di una dazione di somme di denaro esclusivamente dal fatto che le somme sono state consegnate in contanti.

Il Tribunale ha totalmente ignorato i motivi di riesame con cui la difesa si lamentava della mancata prospettazione di minacce da parte del DELLA GATTA, il quale si è limitato in due occasioni a chiedere al VAVALA' la restituzione del denaro nel corso di conversazioni definite tranquillissime dalla moglie del ricorrente nel corso della sua escussione del 27 aprile 2022.

3. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, lamenta, ex art. 606 comma 1, lettera b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo f) della rubrica nonché carenza, apparenza e contraddittorietà della motivazione.

L'ordinanza impugnata, con motivazione laconica ed illogica, ha ritenuto non condivisibile la qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, affermando in modo contraddittorio che la legittima pretesa di restituzione delle somme prestate allo IANNUZZI è idonea a perfezionare il reato di estorsione in considerazione della particolare modalità di esplicazione delle minacce.La difesa ha ribadito, inoltre, che non è stata usata alcuna forma di violenza gratuita e sproporzionata e che l'accertata minaccia telefonica non ha prodotto alcuna coartazione assoluta della persona offesa.

4. Il ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, lamenta, ex art. 606 comma 1, lettera e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e dell'art. 132 d.lgs. 385/1993 in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo g) della rubrica.

L'ordinanza impugnata, con motivazione apodittica, ha erroneamente affermato la natura non occasionale dell'attività di concessione di prestiti svolta dal DELLA GATTA, affermazione che si pone in contrasto con gli elementi indiziari desumibili dagli atti (prestiti di piccole somme di denaro in ambito amicale, in assenza dei necessari requisiti di organizzazione professionale idonea a consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di fina nzia menti).

5. Il ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, lamenta, ex art. 606 comma 1, lettera e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, 1, cod. pen.

Il Tribunale ha omesso di motivare in ordine alle doglianze difensive relative alla mancata sussistenza della contestata aggravante dell'uso del metodo mafioso (pregresso rapporto amicale con il VAVALA', prospettazione di una minaccia nei confronti dello IANNUZZI, sintomo proprio dell'assenza del carattere di mafiosità posto che al mafioso non serve minacciare in modo esplicito stante la forza intimidatrice dell'associazione); i giudici del riesame con motivazione apodittica si sono limitati ad affermare la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa con conseguente vizio di carenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve esserinel complesso rigettato perché proposto per motivi in parte infondati, in parte non consentiti e comunque manifestamente infondati.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale ha trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, le analoghe censure addotte con il primo motivo di riesame, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del giudice per le indagini preliminari, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa (vedi pagg. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata).

1.1. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua, lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi indiziari che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del VAVAIA'.

1.2. Il Tribunale, con motivazione sintetica ma congrua alle risultanze indiziarie e priva di difetti di logicità, ha indicato le ragioni da cui è stata desunta la scarsa credibilità della versione difensiva fondata sulle dichiarazioni della persona informata sui fatti Salvatore POSCO e dell'indagato DELLA GATTA.

1.3. Le lamentate illogicità della valutazione del materiale dichiarativo indicate nel primo motivo ricorso hanno, peraltro, ad oggetto una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logico-fattuali riportati nell'ordinanza impugnata e nel provvedimento genetico.

Tali doglianze appaiono, peraltro, infondate in quanto non corrispondono ad effettivi travisamenti di fatti storici o di indizi utilizzati dai giudici di merito ma propongono delle visioni alternative alla realtà processuale posta alla base della decisione impugnata ovvero suggeriscono una interpretazione più dettagliata di fatti correttamente individuati dai giudici di merito, con conseguente inammissibilità in sede di legittimità.

1.4. Infondate sono anche le doglianze aventi ad oggetto la carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di estorsione ed usura posti in essere in danno del VAVALA'; i giudici del riesame hanno ritenuto, con motivazione concisa ma coerente alle risultanze processuali, pienamente credibile la persona offesa nella parte in cui ha riferito la natura usuraria dell'accordo economico raggiunto con il DELLA GATTA e le plurime minacce poste in essere dal ricorrente al fine di costringerlo a versare le somme dovute in seguito al predetto accordo usurario.

1.5. Deve, inoltre, essentricordato che il giudice del riesame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che l'ordinanza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944- 01, in motivazione; Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018, Brandimarte, Rv. 275053 - 01).

L'ordinanza impugnata si rivela aderente a tali principi, essendo essa pervenuta alla valutazione di concludenza indiziaria, in ordine alle elevate imputazioni provvisorie, all'esito della compiuta analisi delle pertinenti emergenze investigative non atomisticamente apprezzate ma valutate in modo logico e non contraddittorio.

2. Il secondo motivo di ricorso con la quale la difesa lamenta la mancata riqualificazione della condotta descritta alla lettera F) dell'imputazione nella fattispecie meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover procedere, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., a rettificare l'errore di diritto contenuto nella motivazione dell'ordinanza impugnata; il Tribunale, infatti, ha erroneamente escluso che la condotta descritta alla lettera F) del capo di incolpazione potesse esser riqualificata giuridicamente nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in considerazione della particolare gravità delle minacce prospettate dal DELLA GATTA e della sproporzione delle stesse rispetto alle somme pretese dal ricorrente.

Orbene, tale decisione si pone in contrasto con il principio di diritto, affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui i reati di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si distinguono tra loro in considerazione del diverso elemento soggettivo e non in considerazione della particolare gravità della minaccia prospettata dall'agente (vedi Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02).

Deve essere, peraltro, evidenziato che il riscontrato errore di diritto può esser rettificato da questo Collegio in quanto detta rettifica non comporta la diversa ricostruzione del fatto quale ritenuto dai giudici di merito né la necessità dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, rimanendo inalterata la decisione finale in ordine alla riconducibilità delle condotte rubricate agli elementi costitutivi del reato di estorsione (Sez.

U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211072 - 01) La richiesta di riqualificazione del fatto prospettata dalla difesa è, infatti, infondata in considerazione del fatto che le pretese avanzate dall'imputato, minacciando reiteratamente lo IANNUZZI e costringendolo alla consegna della somma di 250,00 euro, non erano tutelabili in sede civilistica; il credito vantato dal DELLA GATTA era frutto dell'illecita attività di esercizio abusivo del credito descritta alla lettera f) dell'incolpazione e non era, di conseguenza, suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo. [OSCURATO:PERSONA] intende, in conclusione, dare seguito al principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza del reato di esercizio delle proprie ragioni laddove la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creditoria e l'agente sia consapevole di agire per il conseguimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa contra ius (vedi Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014, Iovine, Rv. 262566 - 01; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967-01) con conseguente inesistenza della lamentata violazione di legge.

3. Il terzo motivo di ricorso con la quale la difesa eccepisce l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993 contestato alla lettera G) del capo di incolpazione è infondato.

Il Tribunale, con percorso argomentativo coerente alle risultanze indiziarie e privo di vizi di logicità, ha desunto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato dalla reiterata e professionale attività di concessione di prestiti a tasso usurario a numerosi soggetti svolta dall'indagato (vedi pag. 5 dell'ordinanza impugnata); l'accertata sistematicità del sistema adottato dal DELLA GATTA, ben collaudato e con la programmata fissazione di interessi, nonché la sua estensione anche all'erogazione di finanziamenti, rendono evidente la sussistenza di una reiterata e continua illecita disponibilità all'erogazione del credito.

La doglianza con la quale la difesa eccepisce l'insussistenza del contestato reato in considerazione della occasionalità della condotta posta in essere dal ricorrente e dalla tenuità delle somme elargite dal DELLA GATTA si pone in contrasto con il prevalente indirizzo ermeneutico secondo cui il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria ha natura eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato (vedi Sez. 2, n. 4651 del 12/11/2020, Calabretto, 280561 - 01; Sez. 5, n. 8026 del 14/12/2016, Manzini, Rv. 269451).

4. Il quarto motivo di ricorso con la quale la difesa eccepisce l'insussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso non è consentito poiché sollecita, ictu °culi, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.Il Tribunale, con motivazione coerente alle risultanze indiziarie e priva di illogicità manifeste, ha desunto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis. 1, cod. pen. dallo specifico contenuto delle frasi pronunciate dal DELLA GATTA e dal particolare contesto territoriale in cui vennero pronunciate le minacce, contesto caratterizzato dal pervasivo condizionamento della attività economica da parte delle cosche di 'ndrangheta (vedi pag. 5 della ordinanza impugnata), percorso argomentativo con cui il ricorrente omette di confrontarsi, limitandosi a prospettare una interpretazione alternativa del materiale indiziario non perseguibile in sede di legittimità per i motivi sopra esposti.

I giudici del riesame hanno dato seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la ratto della contestata aggravante non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa -stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa- l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino «da mafiosi» evocando, anche in maniera larvata, la contiguità ad una associazione mafiosa, in modo da ingenerare nella vittima il convincimento di trovarsi a fronteggiare le richieste della criminalità organizzata.

Non occorre, peraltro, che alla evocata contiguità corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso (vedi Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01; Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004, Giorgetti, Rv. 229727 - 01).

Nel caso di specie il Tribunale ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici del riesame ad affermare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, 1, cod. pen. a seguito di una valutazione degli elementi indizianti che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze indiziarie, nella peculiare prospettiva dei provvedimenti incidentali de libertate e del criterio di giudizio della qualificata probabilità di colpevolezza (ex plurimis vedi sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Rv. 269179 e sez. 3, n. 17527 dell'11/01/2019, Rv. 275699).

La replica contenuta nel ricorso si limita, infatti, a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza, per come emerge dalle risultanze processuali.

5. Conclusivamente risulta, quindi, che l'ordinanza impugnata -così come il provvedimento genetico che ne costituisce il presupposto- è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria a carico dell'odierno ricorrente in ordine ai reati contestati con l'imputazione provvisoria.

6. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1972 avverso l'ordinanza del 02/05/2022 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso e ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vito DELLA GATTA, a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 28 aprile 2022 con la quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa, in data 21 marzo 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in relazione ai reati di cui agli artt. 132 digs. 385/1993, 644, 629 e 416-bis cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, denuncia, ex art. 606 comma 1, lettera e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i capi d) ed e) della rubrica.L'ordinanza impugnata, con motivazione scarna e svincolala dai dati fattuali, ha erroneamente ritenuto poco credibile quanto dichiarato dall'indagato in ordine alla natura dei rapporti di dare-avere con il VAVALA', dichiarazioni che trovano riscontro nella deposizione della persona informata sui fatti Salvatore POSCO e nel contenuto dell'intercettazione n. prog. 1603 del 2021. Il provvedimento è illogico nella parte in cui afferma che appare poco corrispondente alla personalità del ricorrente partecipare ad una società senza neppure sapere da chi fosse costituita, affermazione che si fonda su un dato non veritiero in considerazione del fatto che la restituzione dello stabilimento balneare alla madre del POSCO è avvenuta in un momento successivo alla dazione da parte del DELLA GATTA delle somme necessarie ad entrare nella compagine societaria. Il Tribunale non ha tenuto conto che il ricorrente non ha preteso garanzie dal VAVALA' in considerazione dei pregressi rapporti amicali tra i due e le frequentazioni tra le rispettive famiglie ed ha affermato che il DELLA GATTA non poteva ignorare che la proprietà dello stabilimento era riconducibile ad una società facente capo alla madre della persona offesa, affermazione erronea in quanto da nessun atto emerge che detto stabilimento sia mai entrato nella disponibilità della predetta. La motivazione è fondata su elementi privi di gravità indiziaria non potendo desumersi l'illiceità di una dazione di somme di denaro esclusivamente dal fatto che le somme sono state consegnate in contanti. Il Tribunale ha totalmente ignorato i motivi di riesame con cui la difesa si lamentava della mancata prospettazione di minacce da parte del DELLA GATTA, il quale si è limitato in due occasioni a chiedere al VAVALA' la restituzione del denaro nel corso di conversazioni definite tranquillissime dalla moglie del ricorrente nel corso della sua escussione del 27 aprile 2022. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, lamenta, ex art. 606 comma 1, lettera b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo f) della rubrica nonché carenza, apparenza e contraddittorietà della motivazione. L'ordinanza impugnata, con motivazione laconica ed illogica, ha ritenuto non condivisibile la qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, affermando in modo contraddittorio che la legittima pretesa di restituzione delle somme prestate allo IANNUZZI è idonea a perfezionare il reato di estorsione in considerazione della particolare modalità di esplicazione delle minacce.La difesa ha ribadito, inoltre, che non è stata usata alcuna forma di violenza gratuita e sproporzionata e che l'accertata minaccia telefonica non ha prodotto alcuna coartazione assoluta della persona offesa. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, lamenta, ex art. 606 comma 1, lettera e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e dell'art. 132 d.lgs. 385/1993 in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo g) della rubrica. L'ordinanza impugnata, con motivazione apodittica, ha erroneamente affermato la natura non occasionale dell'attività di concessione di prestiti svolta dal DELLA GATTA, affermazione che si pone in contrasto con gli elementi indiziari desumibili dagli atti (prestiti di piccole somme di denaro in ambito amicale, in assenza dei necessari requisiti di organizzazione professionale idonea a consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di fina nzia menti). 5. Il ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, lamenta, ex art. 606 comma 1, lettera e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, 1, cod. pen. Il Tribunale ha omesso di motivare in ordine alle doglianze difensive relative alla mancata sussistenza della contestata aggravante dell'uso del metodo mafioso (pregresso rapporto amicale con il VAVALA', prospettazione di una minaccia nei confronti dello IANNUZZI, sintomo proprio dell'assenza del carattere di mafiosità posto che al mafioso non serve minacciare in modo esplicito stante la forza intimidatrice dell'associazione); i giudici del riesame con motivazione apodittica si sono limitati ad affermare la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa con conseguente vizio di carenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve esserinel complesso rigettato perché proposto per motivi in parte infondati, in parte non consentiti e comunque manifestamente infondati. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, le analoghe censure addotte con il primo motivo di riesame, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del giudice per le indagini preliminari, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa (vedi pagg. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata). 1.1. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua, lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi indiziari che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del VAVAIA'. 1.2. Il Tribunale, con motivazione sintetica ma congrua alle risultanze indiziarie e priva di difetti di logicità, ha indicato le ragioni da cui è stata desunta la scarsa credibilità della versione difensiva fondata sulle dichiarazioni della persona informata sui fatti Salvatore POSCO e dell'indagato DELLA GATTA. 1.3. Le lamentate illogicità della valutazione del materiale dichiarativo indicate nel primo motivo ricorso hanno, peraltro, ad oggetto una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logico-fattuali riportati nell'ordinanza impugnata e nel provvedimento genetico. Tali doglianze appaiono, peraltro, infondate in quanto non corrispondono ad effettivi travisamenti di fatti storici o di indizi utilizzati dai giudici di merito ma propongono delle visioni alternative alla realtà processuale posta alla base della decisione impugnata ovvero suggeriscono una interpretazione più dettagliata di fatti correttamente individuati dai giudici di merito, con conseguente inammissibilità in sede di legittimità. 1.4. Infondate sono anche le doglianze aventi ad oggetto la carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di estorsione ed usura posti in essere in danno del VAVALA'; i giudici del riesame hanno ritenuto, con motivazione concisa ma coerente alle risultanze processuali, pienamente credibile la persona offesa nella parte in cui ha riferito la natura usuraria dell'accordo economico raggiunto con il DELLA GATTA e le plurime minacce poste in essere dal ricorrente al fine di costringerlo a versare le somme dovute in seguito al predetto accordo usurario. 1.5. Deve, inoltre, essentricordato che il giudice del riesame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che l'ordinanza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944- 01, in motivazione; Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018, Brandimarte, Rv. 275053 - 01). L'ordinanza impugnata si rivela aderente a tali principi, essendo essa pervenuta alla valutazione di concludenza indiziaria, in ordine alle elevate imputazioni provvisorie, all'esito della compiuta analisi delle pertinenti emergenze investigative non atomisticamente apprezzate ma valutate in modo logico e non contraddittorio. 2. Il secondo motivo di ricorso con la quale la difesa lamenta la mancata riqualificazione della condotta descritta alla lettera F) dell'imputazione nella fattispecie meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover procedere, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., a rettificare l'errore di diritto contenuto nella motivazione dell'ordinanza impugnata; il Tribunale, infatti, ha erroneamente escluso che la condotta descritta alla lettera F) del capo di incolpazione potesse esser riqualificata giuridicamente nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in considerazione della particolare gravità delle minacce prospettate dal DELLA GATTA e della sproporzione delle stesse rispetto alle somme pretese dal ricorrente. Orbene, tale decisione si pone in contrasto con il principio di diritto, affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui i reati di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si distinguono tra loro in considerazione del diverso elemento soggettivo e non in considerazione della particolare gravità della minaccia prospettata dall'agente (vedi Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). Deve essere, peraltro, evidenziato che il riscontrato errore di diritto può esser rettificato da questo Collegio in quanto detta rettifica non comporta la diversa ricostruzione del fatto quale ritenuto dai giudici di merito né la necessità dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, rimanendo inalterata la decisione finale in ordine alla riconducibilità delle condotte rubricate agli elementi costitutivi del reato di estorsione (Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211072 - 01) La richiesta di riqualificazione del fatto prospettata dalla difesa è, infatti, infondata in considerazione del fatto che le pretese avanzate dall'imputato, minacciando reiteratamente lo IANNUZZI e costringendolo alla consegna della somma di 250,00 euro, non erano tutelabili in sede civilistica; il credito vantato dal DELLA GATTA era frutto dell'illecita attività di esercizio abusivo del credito descritta alla lettera f) dell'incolpazione e non era, di conseguenza, suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo. [OSCURATO:PERSONA] intende, in conclusione, dare seguito al principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza del reato di esercizio delle proprie ragioni laddove la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creditoria e l'agente sia consapevole di agire per il conseguimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa contra ius (vedi Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014, Iovine, Rv. 262566 - 01; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967-01) con conseguente inesistenza della lamentata violazione di legge. 3. Il terzo motivo di ricorso con la quale la difesa eccepisce l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993 contestato alla lettera G) del capo di incolpazione è infondato. Il Tribunale, con percorso argomentativo coerente alle risultanze indiziarie e privo di vizi di logicità, ha desunto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato dalla reiterata e professionale attività di concessione di prestiti a tasso usurario a numerosi soggetti svolta dall'indagato (vedi pag. 5 dell'ordinanza impugnata); l'accertata sistematicità del sistema adottato dal DELLA GATTA, ben collaudato e con la programmata fissazione di interessi, nonché la sua estensione anche all'erogazione di finanziamenti, rendono evidente la sussistenza di una reiterata e continua illecita disponibilità all'erogazione del credito. La doglianza con la quale la difesa eccepisce l'insussistenza del contestato reato in considerazione della occasionalità della condotta posta in essere dal ricorrente e dalla tenuità delle somme elargite dal DELLA GATTA si pone in contrasto con il prevalente indirizzo ermeneutico secondo cui il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria ha natura eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato (vedi Sez. 2, n. 4651 del 12/11/2020, Calabretto, 280561 - 01; Sez. 5, n. 8026 del 14/12/2016, Manzini, Rv. 269451). 4. Il quarto motivo di ricorso con la quale la difesa eccepisce l'insussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso non è consentito poiché sollecita, ictu °culi, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.Il Tribunale, con motivazione coerente alle risultanze indiziarie e priva di illogicità manifeste, ha desunto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis. 1, cod. pen. dallo specifico contenuto delle frasi pronunciate dal DELLA GATTA e dal particolare contesto territoriale in cui vennero pronunciate le minacce, contesto caratterizzato dal pervasivo condizionamento della attività economica da parte delle cosche di 'ndrangheta (vedi pag. 5 della ordinanza impugnata), percorso argomentativo con cui il ricorrente omette di confrontarsi, limitandosi a prospettare una interpretazione alternativa del materiale indiziario non perseguibile in sede di legittimità per i motivi sopra esposti. I giudici del riesame hanno dato seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la ratto della contestata aggravante non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa -stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa- l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino «da mafiosi» evocando, anche in maniera larvata, la contiguità ad una associazione mafiosa, in modo da ingenerare nella vittima il convincimento di trovarsi a fronteggiare le richieste della criminalità organizzata. Non occorre, peraltro, che alla evocata contiguità corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso (vedi Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01; Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004, Giorgetti, Rv. 229727 - 01). Nel caso di specie il Tribunale ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici del riesame ad affermare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, 1, cod. pen. a seguito di una valutazione degli elementi indizianti che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze indiziarie, nella peculiare prospettiva dei provvedimenti incidentali de libertate e del criterio di giudizio della qualificata probabilità di colpevolezza (ex plurimis vedi sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Rv. 269179 e sez. 3, n. 17527 dell'11/01/2019, Rv. 275699). La replica contenuta nel ricorso si limita, infatti, a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza, per come emerge dalle risultanze processuali. 5. Conclusivamente risulta, quindi, che l'ordinanza impugnata -così come il provvedimento genetico che ne costituisce il presupposto- è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria a carico dell'odierno ricorrente in ordine ai reati contestati con l'imputazione provvisoria. 6. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren
Sentenza Cassazione n. 03113/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris