CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 34264/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’udienza del 14 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la suindicata ordinanza questa Corte, accoglieva il (secondo motivo del) ricorso per cassazione proposto dal Comune di Salerno contro i suindicati ricorrenti ed avverso la sentenza n. 10025/2/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno - depositata il 20 novembre 2018, e cassava la predetta pronuncia, rinviando alla citata Commissione, in altra composizione, per il prosieguo. In particolare, la Corte: - premetteva che la Commissione regionale aveva rigetta to l’appello del Comune di Salerno, avendo ritenuto dimostrata «la qualità di imprenditore agricolo professionale in capo a [OSCURATO:PERSONA], nonché» l’«oggettiva conduzione dell’attività agricola (la quale non richiede l’impiego delle proprie energie lavorative nell’esercizio dell’attività agricola, in ciò distinguendosi dalla coltivazione) ad opera di lui» (v. pagina n. 2 dell’ordinanza in esame); -richiamava la pronuncia di questa Corte n. 10284/2019 secondo cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 9 del d.lgs, n. 504/1992 e 58 del d.lgs. n. 446/1997, non si considerano edificabili quei terreni che sono posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dai coltivatori diretti, prova quest’ultima che va offerta in via autonoma, non essendo al riguardo sufficiente l’iscrizione nei relativi elenchi; - precisava che il concetto di coltivatore diretto postula che il soggetto svolga, anche in misura e maniera non esclusiva, attività di coltivazione del fondo con il proprio lavoro e che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e che la prova della sussistenza delle condizioni per poter usufruire del beneficio va fornita dal contribuente; - riteneva che il Giudice dell’appello non si fosse attenuto a tali principi, «laddove ha considerato la parte contribuente quale coltivatore diretto nonostante uno solo dei quattro proprietari avesse offerto la dimostrazione della qualità di imprenditore agricolo professionale e soprattutto laddove da un lato non ha gravato la parte contribuente della prova relativa alla sussistenza dei requisiti per godere dell’agevolazione in questione e dall’altro ha irragionevolmente introdotto una distinzione tra conduzione dei terreni – la quale non richiederebbe l’impiego delle proprie energie lavorative nell’esercizio dell’attività agricola – e coltivazione degli stessi ritenendo che nell’ipotesi dell’agevolazione in questione sia sufficiente appunto la mera conduzione degli stessi; non potendosi invece ritenere sufficiente, al fine del godimento della suddetta agevolazione, la sola circostanza che il terreno sia coltivato, occorrendo anche che – in ossequio alla lettera della legge – tale coltiv azione avvenga in via “diretta”, ossia sia effettuata dal proprietario, solo così potendosi ritenere provata da parte dei contribuenti la circostanza di trarre dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito – in ossequio alla ratio della legge – che è non solo di far si che la terra sia coltivata ma anche appunto di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito (Corte cost. n. 87 del 2005» (così alle pagine nn. 8 e 9 della pronuncia in esame); 2.I suindicati ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione avverso detta ordinanza, con atto notificato, a mente dell’art. 149 c.p.c., al Comune di Salerno, in data 7 giugno 2021, e successivamente depositando memoria ex art. 378 c.p.c. in data 9 settembre 2022; 3. Il Comune di Salerno ha notificato in data 16 giugno 2021 controricorso, chiedendo che venisse dichiarato inammissibile o comunque rigettato. L E [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il motivo di revocazione, proposto ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. in relazione all’art. 395, co. 1 n. 4, c.p.c., i ricorrenti hanno sostenuto che la Corte sarebbe incorsa nell’errore di fatto costituito dall’aver «assunto quale presupposto del proprio ragionamento quello secondo cui il sig.[OSCURATO:PERSONA] chiedesse l’applicazione del regime di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 per via del suo essere un “coltivatore diretto”» (v. pagina n. 22 del ricorso), laddove era pacifico che il predetto [OSCURATO:PERSONA] ricopriva la qualifica di imprenditore agricolo professionale, come ritenuto, i termini non contestati, dalla Commissione tributaria regionale in sede di appello. Per tale via, la difesa dei ricorrenti ha posto in rilievo «che risulta per tabulas che il Collegio … ha assunto, quale presupposto della soluzione da dare alla quaestio iuris, un dato di fatto (la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] come “coltivatore diretto”) che non ha riscontro alcuno negli atti processuali ed è, anzi, del tutto diverso da quello pacificamente emergente dagli atti medesimi (ossia la spettanza al medesimo della qualifica di “imprenditore agricolo professionale”)» (cfr. pagine nn. 24 e 25 del ricorso). In tale direzione, gli istanti hanno, quindi, sostenuto che tale errore avrebbe svolto un «effetto condizionante rispetto all’individuazione del concetto di “conduzione” che integra l’elemento oggettivo della fattispecie la cui integrazione determina l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992», giacchè per l’imprenditore agricolo professionale la conduzione del fondo non predica l’esigenza dello svolgimento da parte di questi del lavoro di coltivazione nel fondo, ottenendo, invece, «il prodotto tramite l’azienda e, quindi, attraverso il coordinamento dei diversi fattori della produzione» (così alle pagine nn. 26 e 27 del ricorso). Secondo i ricorrenti, infine, il predetto errore sarebbe decisivo ai fini della «corretta identificazione della qualificazione soggettiva di chi conduce il terreno cui si vorrebbe applicare l’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992», in quanto «l’individuazione della nozione di “conduzione” valida per l’imprenditore agricolo professionale non può essere fatta discendere, omissio medio, dalle considerazioni svolte in relazione al “coltivatore diretto”» (v.pagina n. 27 del ricorso). 5. Il ricorso non è fondato. Occorre premette, sul piano dei principi, che, come costantemente affermato da questa Corte, «l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell'art.391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (Cass. 22171/2010)» (così, anche da ultimo, Cass. n. 14522/2022 e, nello stesso senso, Cass. n. 7401/2022, Cass. n 24726/2021, Cass., SS.UU., n. 31032/2020, Cass. SS.UU., n. 5906/2020). Non solo. Il citato errore di fatto «deve presentare i caratteri dell'evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio (Cass. 4456/2015)» (così Cass. n. 14522/2022, ma anche Cass., SS.UU., 31032/2022 e Cass. 87570/2019). 6. Tanto premesso, va osservato che l’intera costruzione su cui si basa il ricorso ed il relativo argomentare poggia sul suindicato rilievo, secondo cui la Corte avrebbe assunto quale presupposto della decisione la considerazione che [OSCURATO:PERSONA] fosse coltivatore diretto, mentre era pacifico tra le parti la sua qualità di imprenditore agricolo professionale, come peraltro ritenuto dal Giudice dell’appello. 6.1.Senonchè, tale ordine di idee si fonda su di un’errata lettura dell’ordinanza impugnata, giacchè la decisione della Corte non si è sviluppata sul menzionato assunto, avendo, al contrario, riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva offerto la prova di possedere la qualità di imprenditore agricolo professionale. Tanto risulta con assoluta chiarezza nel passaggio motivazionale, decisivo ai fini che occupano, fornito dalla Corte nella parte in cui, dopo aver richiamato i principi sanciti dalla pronuncia n. 10284/2019 (sopra sintetizzati), ha affermato – occorre ripetersi – che - « la [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta al suddetto principio laddove ha considerato la parte contribuente quale coltivatore diretto nonostante uno solo dei quattro proprietari avesse offerto la dimostrazione della qualità di imprenditore agricolo professionalee soprattutto laddove da un lato non ha gravato la parte contribuente della prova relativa alla sussistenza dei requisiti per godere dell’agevolazione in questione …» (pagina n. 8 dell’ordinanza impugnata). Non par dubbio che il soggetto che Corte ha ritenuto avesse dimostrato la qualità di imprenditore agricolo professionale sia [OSCURATO:PERSONA], giacchè tale qualifica è stata rivendicata solo da questi e non anche dagli altri ricorrenti, avendo gli istanti ricordato che i terreni oggetto di tassazione, in comproprietà tra di loro, «erano (come, del resto, ancora sono) tutti strumentalmente destinati all’azienda agricola di uno dei comproprietari, ossia del Sig. [OSCURATO:PERSONA], che … è imprenditore [OSCURATO:PERSONA]» (così a pagina n. 2 del ricorso), come confermato dalla difesa dei ricorrenti nella parte in cui dà per pacifico che gli altri comproprietari non hanno la qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti (v. § 1.3. della memoria ex art. 380 bis .1. c.p.c.). Per quanto ora rileva, dunque, in relazione al motivo di revocazione, il nucleo essenziale della decisione impugnata riposa sulla considerazione che dei quattro proprietari del bene solo [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito la prova del predetto requisito soggettivo, reputando, invece, necessario che anche gli altri ricorrenti dessero prova del possesso dei requisiti soggettivi e che irragionevole fosse il distinguo tra conduzione dei terreni e coltivazione degli stessi, il tutto con valutazione giuridica – all’evidenza - non suscettiva di essere riconducibile all’errore di fatto revocatorio nei termini sopraillustrati. 6.2. Alla stregua delle osservazioni che precedono deve allora riconoscersi che non sussiste il dedotto errore di fatto, avendo la Corte considerato che [OSCURATO:PERSONA] «avesse offerto la dimostrazione della qualità di imprenditore agricolo», basando la propria decisione su altre giuridiche valutazioni, che non posso formare oggetto di revocazione. Il ricorso va, quindi, rigettato. 7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014. 8.Va inoltre dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. P . Q . M . a.rigetta il ricorso; b. condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in favore del Comune di Salerno nella misura di 4.100,00 € per competenze e 615,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre a 200,00 € di spese vive ed accessori; c. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gerardo