CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17535/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di procura speciale allegata alcontroricorso,– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 1 – n. 381/2016, depositata il 6dicembre 2016;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del3 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 28857/2017Numero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17535/2026Data pubblicazione 03/06/20261. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Materanotificava, in data 7 dicembre 2011, a [OSCURATO:PERSONA](esercente l’attività di agente di commercio) avviso diaccertamento n. TC501CC01565/2011, con il qualerideterminava il reddito d’impresa per l’anno 2008, recuperandoa tassazione costi ritenuti ingiustificati per complessivi €181.986,00 (€ 149.313,00 per costi ritenuti non documentati;€ 30.000,00 per spese di pubblicità ritenuti non provati; €2.673,00 per spese di viaggio non inerenti), con conseguenterideterminazione del reddito dichiarato e del valore dellaproduzione, e quindi delle imposte IRPEF, IRAP ed IVA.2. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Matera la quale, con sentenza n. 253/02/2013,depositata il 27 novembre 2013, lo accoglieva parzialmente,determinando in € 38.455,89 i componenti negativi di redditoammissibili, e compensando le spese di lite.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, ed appelloincidentale dal contribuente, la Commissione TributariaRegionale della Basilicata, con sentenza n. 381/2016,pronunciata il 24 febbraio 2015, e depositata in segreteria il 6dicembre 2016, rigettava entrambi gli appelli, compensando lespese di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneCastano Michele, sulla base di tre motivi.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.5. Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2025 è statafissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione perl’adunanza in camera di consiglio del 3 marzo 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.R.G. N. 28857/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28857/2017Numero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17535/2026Data pubblicazione 03/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 48 d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva omessodi pronunciarsi sul motivo di appello incidentale, riguardante ilrigetto dell’istanza di sospensione del giudizio avanzata in primogrado, al fine di procedere ad una conciliazione ex art. 48 d.lgs.n. 546/1992.1.2. Con il secondo motivo il sig. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce nullitàdella sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost.,1, 2 e 26 d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce che la sentenza impugnata era priva di motivazione,non avendo valutato tutti gli elementi di fatto che avrebberoescluso l’esistenza della componente negativa di reddito rilevatacon la fattura n. 1 del 27 novembre 2008 (“conguaglio relativoa provvigioni di competenza dell’anno 2007 pari ad €150.449,19).1.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce l’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c.Deduce il ricorrente che la Corte di merito aveva omesso divalutare il fatto riguardante l’inesistenza del titolo alla base dellafattura contestata e “stornata” con l’apposizione sul conto dimastro 718.21 dell’importo di € 149.513,00, somma maipercepita in entrata.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.R.G. N. 28857/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28857/2017Numero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17535/2026Data pubblicazione 03/06/20262.1. Il primo motivo è infondato.Il ricorrente si lamenta del fatto che la C.T.R. non si siapronunciata sul motivo di appello riguardante la mancataconcessione del rinvio richiesto in primo grado per aderire allaconciliazione giudiziale. Deve tuttavia rilevarsi che non vi èalcun obbligo di concessione di rinvio in caso di proposta diconciliazione giudiziale, trattandosi di attività rimessa alladiscrezione della Corte di merito.Il testo vigente ratione temporis dell’art. 48 d.lgs. n.546/1992, infatti, prevedeva quanto segue: «4. Qualora unadelle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbialuogo nel corso della prima udienza, la commissione puòassegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per laformazione di una proposta ai sensi del comma 5». Trattasi,all’evidenza, di una mera facoltà della Corte, la quale,evidentemente, nel caso di specie ha ritenuto di non esercitarla.2.2. Anche il secondo motivo è infondato.La sentenza, seppur succinta, è motivata in ordine al mancatoriconoscimento dei costi ritenuti generici e/o non documentati.Il motivo, peraltro, si sostanzia una richiesta di rivalutazione infatto della valutazione operata dalla Corte di merito.2.3. Il terzo motivo di ricorso, infine, è inammissibile.Innanzitutto, deve evidenziarsi che sulla questione deldisconoscimento del costo di € 149.513,00 si è formata la c.d.“doppia conforme”, in quanto la C.T.R. ha confermato, in partequa, il rigetto già disposto dalla C.T.P.In ogni caso il motivo è infondato, in quanto il contribuenteconferma, sostanzialmente, che trattasi di costo fittizio,sostenendo che, in questo modo, avrebbe stornato unaR.G. N. 28857/2017 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28857/2017Numero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17535/2026Data pubblicazione 03/06/2026componente attiva di reddito per conguaglio provvigioni, inrealtà inesistente.3. Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare CastanoMichele tenuto al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidanoin € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare CastanoMichele tenuto al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115.Così deciso in Roma, 3 marzo 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 28857/2017 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]