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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 23763/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania del 02/04/2019, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, così riqualificata la condotta, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1000,00 di multa.

Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente, non avendo tuttavia valutato gli elementi di segno contrario che avrebbero dovuto escludere la penale rilevanza della condotta assunta, atteso che, alla luce del quadro probatorio emerso, la sostanza avrebbe dovuto essere ricondotta al padre dell'imputato.

Il ricorso è basato su un motivo che non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente posto che, come emerge anche dalla ricostruzione dei fatti esposta dal giudice di primo grado, la droga è stata rinvenuta nell'interno della stanza dell'odierno imputato, ove egli si trovava al momento dell'arrivo degli operanti; peraltro, né l'imputato né nessun altro soggetto hanno riferito della disponibilità della droga in capo ad altro soggetto.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame fune le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisiòne attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 09/05/2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania del 02/04/2019, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, così riqualificata la condotta, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1000,00 di multa. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente, non avendo tuttavia valutato gli elementi di segno contrario che avrebbero dovuto escludere la penale rilevanza della condotta assunta, atteso che, alla luce del quadro probatorio emerso, la sostanza avrebbe dovuto essere ricondotta al padre dell'imputato. Il ricorso è basato su un motivo che non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente posto che, come emerge anche dalla ricostruzione dei fatti esposta dal giudice di primo grado, la droga è stata rinvenuta nell'interno della stanza dell'odierno imputato, ove egli si trovava al momento dell'arrivo degli operanti; peraltro, né l'imputato né nessun altro soggetto hanno riferito della disponibilità della droga in capo ad altro soggetto. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame fune le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisiòne attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/05/2025 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 23763/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris