CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45286/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori delle parti civili avv.ti [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusionale e nota spese; avv.to [OSCURATO:PERSONA] per Centro culturale islamico, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusionale e nota spese. udito il difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] la quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 12 aprile 2022, in riforma della pronuncia del Tribunale di Bergamo del 10-12-2019, dichiarava inammissibile l'appello dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ed, in accoglimento del gravame delle parti civili, affermava lo stesso civilmente responsabile del delitto a lui ascritto, condannandolo al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite liquidato in C 5.010.000 in favore della [OSCURATO:PERSONA] e rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la determinazione del risarcimento in favore del [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo cui assegnava una provvisionale di 20.000 C, disponendo altresì il sequestro conservativo, convertito quello preventivo, di beni immobili e conti correnti. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 586 e 593 cod.proc.pen. con riguardo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello presentato nell'interesse dell'imputato ed alla accessoria inammissibilità della impugnazione delle ordinanze dibattimentali di ammissione delle parti civili pronunciate dal tribunale di Bergamo in primo grado, che erano stato oggetto del gravame avverso la sentenza del tribunale stesso; in particolare, si deduceva come con motivo di appello fosse stata chiesta la riforma del provvedimento di rigetto delle richieste di esclusione formulate nei confronti di entrambe le parti civili poi vittoriose in grado di appello; al proposito si esponeva la sussistenza di un interesse concreto ad impugnare la sentenza di primo grado anche in relazione ai provvedimenti di mantenimento del sequestro preventivo in danno dell'imputato oltre che con riguardo alle disposizioni in materia di ammissione della parte civile; la Corte di appello di Brescia dichiarando inammissibile l'appello aveva violato le regole del doppio grado di giudizio rimasto precluso all'imputato con inammissibile sperequazione a favore delle parti civili; tale statuizione integrava una violazione di legge censurabile sotto il profilo anche degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in relazione al diritto al riesame della propria colpevolezza da parte di un tribunale di seconda istanza previsto anche dal Patto Internazionale sui diritti civili e politici al paragrafo 5 dell'articolo 14. Doveva pertanto ritenersi che un sistema che consenta la riforma della sentenza di assoluzione su richiesta della parte civile e per converso impedisca all'imputato di ottenere un giudizio di secondo grado sulla statuizione di ammissibilità della costituzione della parte civile stessa, debba ritenersi non conforme all'assetto costituzionale ed ai principi del diritto internazionale; tanto premesso si eccepivano le ragioni di illegittimità delle costituzioni delle parti civili posto che gli atti di disposizione patrimoniale non erano stati eseguiti né dalla [OSCURATO:PERSONA] né dal [OSCURATO:PERSONA] così che mancava l'identità soggettiva tra il soggetto indotto in errore e che compie l'atto di disposizione ed il soggetto passivo del danno; si deduceva poi che la costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] era illegittima alla luce dell'analisi della procura speciale per la sussistenza di una pluralità di violazioni delle formalità necessarie, mancando l'indicazione della fonte dei poteri che avrebbero consentito la costituzione di parte civile ad opera del supposto rappresentante e l'assenza di data certa dell'autenticazione dell'addetto ministeriale; si contestava la regolarità del timbro di legalizzazione da parte di un ente privo di competenze notarili posto che la procura alle liti, anche se rilasciata all'estero, è sempre disciplinata dalla legge processuale italiana e che la certificazione notarile non corrisponde all'autenticazione della firma del soggetto che rilascia la procura richiesta dall'articolo 83 del codice di procedura civile; richiamati i precedenti della cassazione civile secondo cui è nulla la procura speciale alle liti rilasciata all'estero vistata dal console italiano, si eccepiva la irregolarità della costituzione di parte civile. Quanto alla costituzione del [OSCURATO:PERSONA] si deduceva l'insussistenza di.una valida posizione soggettiva non potendo lo stesso essere qualificato né quale persona offesa né quale danneggiato dal reato, stante l'assenza di un'effettiva perdita patrimoniale e non patrimoniale e l'impossibilità di costituirsi a tutela di una posizione giuridica meramente futura; si chiedeva, quindi, l'annullamento della pronuncia impugnata con riferimento all'ordinanza ammissiva della costituzione delle parti civili; - violazione dell'articolo 606 lettere b), c) ed e) codice procedura penale con riferimento all'articolo 603 bis codice procedura penale in relazione alla illegittimità del provvedimento di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; si deduceva la manifesta illogicità del provvedimento stante che lo stesso risultava adottato il 7 settembre 2021 dopo che in data precedente, 18 giugno 2021, la Corte di appello aveva invitato le parti a rassegnare le conclusioni così implicitamente respingendo la richiesta di rinnovazione formalizzata dalle parti civili negli atti di appello; tale provvedimento era poi stato revocato con l'ordinanza che disponeva l'audizione dei testi, tra cui anche di uno di quelli non escussi nel corso del giudizio di primo grado in quanto rinunciato dalla difesa dell'imputato; si trattava pertanto di un iter del tutto atipico fondato su un giudizio di assoluta necessità privo di congrua motivazione; l'illegittimità atteneva anche alla rinnovazione della prova dichiarativa del teste mai escusso precedentemente, pur in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero ed in violazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che impone l'obbligo di rinnovazione in presenza di appello avverso la sentenza assolutoria solo con riguardo alle prove poste a fondamento della decisione di primo grado; in ogni caso, a seguito della rinuncia al teste nel corso del giudizio dinanzi al tribunale, l'assunzione in appello sarebbe dovuta avvenire con le formalità della prova nuova, di cui non esistevano le condizioni e per la quale mancava anche una specifica motivazione; -violazione dell'articolo 606 lettere b) e c) codice procedura penale per violazione del principio della formazione della prova in contraddittorio in relazione all'acquisizione da parte della Corte di appello di Brescia in camera di consiglio di elementi probatori utilizzati in motivazione a confutazione della tesi difensiva dell'imputato; in particolare, si faceva riferimento alla illegittima acquisizione di dati da parte del giudice di appello a seguito della consultazione del sito della [OSCURATO:PERSONA] su Internet in forza di un'inammissibile potere investigativo che aveva permesso l'acquisizione di elementi estranei al fascicolo dibattimentale; il potere istruttorio del giudice in quanto subordinato al criterio di sussidiarietà rispetto alle produzioni delle parti non poteva permettere l'acquisizione di elementi di ufficio in assenza del contraddittorio tanto più in una impugnazione ai soli effetti civili; - violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa mancando la necessaria identità soggettiva tra il soggetto che aveva compiuto l'atto di disposizione patrimoniale ed il soggetto passivo del danno; al proposito si deduceva che non essendovi identità tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il centro islamico di Bergamo, per la sussistenza del reato era richiesta una relazione di rappresentanza legale o negoziale in virtù del quale il rappresentante che subisce il comportamento delittuoso dell'agente abbia la possibilità di incidere sul patrimonio del rappresentato e tale rapporto era completamente assente nel caso di specie; ne derivava la. non configurabilità del.delitto di truffa. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo deve, essere respinto nei termini che seguono. Ai sensi dell'art. 593 cod.proc.pen. primo comma:" Salvo guanto previsto dagli articoli 443, Gomma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna"; il successivo secondo comma stabilisce poi che:"L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso". Ne deriva affermare che, nella nuova formulazione successiva la riforma operata con il D.Lvo n.11 del 2018, la legittimazione dell'imputato ad appellare è stata chiaramente ed inequivocabilmente limitata alle sole sentenze di condanna ed a quelle di proscioglimento con formula diversa dal fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, con esclusione quindi delle pronunce di assoluzione anche adottate ex art. 530 secondo comma cod.proc.pen.. Il principio risulta ribadito da diverse pronunce di questa Corte di cassazione secondo cui non sussiste l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - in quanto tale formulazione non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., anche in ordine agli effetti extrapenali (Sez. 6, n. 49554 del 11/09/2018, Rv. 274433 - 01). Tale affermazione si pone in continuità con regole già ripetutamente affermate dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione; ed invero con un primo intervento si era già affermato che una volta che sia stata pronunciata, a seguito dell'abolizione della formula dubitativa, assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite, viene meno qualunque apprezzabile interesse dell'imputato al conseguimento di una più favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione in essa contenuta non può essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova della responsabilità dell'accusato, e cioè sia che sia stata acquisita la prova positiva della sua innocenza, sia che la prova della sua responsabilità si sia rivelata soltanto insufficiente. Ed invero l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato. Difatti, l'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico (Sez. U. n. 2110 del 23/11/1995, Rv. 203762 - 01). Successivamente si era ancora ribadito che l'imputato assolto con la formula ampiamente liberatoria "per non aver commesso il fatto", anche se per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non è legittimato a proporre appello, neanche incidentale, avverso la relativa sentenza, per carenza di un apprezzabile interesse all'impugnazione, salvo che nell'eccezionale ipotesi in cui l'accertamento di un fatto materiale oggetto del giudizio penale conclusosi con sentenza dibattimentale sia suscettibile, una volta divenuta irrevocabile quest'ultima, di pregiudicare, a norma e nei limiti segnati dall'art. 654 stesso codice, le situazioni giuridiche a lui facenti capo, in giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno e disciplinari regolati dagli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. (Sez. U. n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226091 - 01). Alla luce delle predette considerazioni deve pertanto ritenersi che correttamente la corte di appello dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di assoluzione emessa all'esito del giudizio di primo grado e ciò perché l'interesse prospettato dalla difesa dell'imputato difettava di qualsiasi specificità e concretezza. 2.2 Ciò però non comporta, ad avviso di questo collegio, che le questioni circa l'esclusione della parte civile non possano essere più riproposte dalla difesa dell'imputato nel giudizio di appello avverso la sentenza assolutoria di primo grado, così come lamentato nel primo motivo di ricorso; dall'analisi del combinato disposto degli artt.86, 491 e 591 lett. a) cod.proc.pen. risulta infatti che anche il giudice di appello, chiamato a deliberare sul gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, può essere investito delle questioni attinenti la ritualità della costituzione della parte civile e, conseguentemente, anche dell'impugnazione dalla stessa proposta. Ed invero va rammentato come l'imputato assolto in primo grado con sentenza impugnata dalla parte civile potrà riproporre nel giudizio di appello tutte le questioni relative alla ritualità della costituzione di parte civile anche dinanzi al giudice di secondo grado, eccependo anche mediante specifica memoria, l'inammissibilità del gravame avverso la sentenza di prime cure perché pronunciata a seguito di appello proposto da parte civile non legittimata. E' in particolare la disciplina dettata dal citato art. 591 lett. a) cod.proc.pen. che induce a tale conclusione nella parte in cui espone che l'impugnazione, e quindi anche l'appello, è inammissibile quando è proposta da soggetto non legittimato e tale deve ritenersi la parte civile illegittimamente ammessa alla partecipazione del giudizio di primo grado. Quindi, dalla ricostruzione delle norme dettate in tema di richiesta di esclusione della parte civile ed appello della sentenza di assoluzione di primo grado, deriva pertanto affermare che la forma dell'impugnazione dei provvedimenti ammissivi delle parti civili pronunciati in un procedimento concluso con sentenza di assoluzione di primo grado ai sensi dell'art. 530 cod.proc.pen., non è né l'appello principale né l'appello incidentale bensì la richiesta, da formulare al giudice di appello, di inammissibilità del gravame nelle more avanzato dalla parte civile per inammissibilità dello stesso, e ciò per le ragioni poste a fondamento della richiesta di esclusione precedentemente respinta in primo grado nella fase della costituzione delle parti o per le nuove circostanze dedotte in secondo grado. Tuttavia, nel caso in esame, anche a volere ritenere che suddetta richiesta sia stata formulata dalla difesa dell'imputato con la proposizione dell'appello dichiarato inammissibile dal giudice di secondo grado, ad una analisi delle doglianze con le quali si eccepisce l'irritualità delle costituzioni di parte civile, tali motivi appaiono sostanzialmente infondati per le ragioni indicate dalla sentenza di appello a p. 4; ed invero correttamente il tribunale ammetteva le due costituzione di parti civili posto che il [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente dedotto un danno concreto ed attuale derivante dall'omesso versamento in suo favore delle cospicue somme che gli erano state destinate, sicché alcun dubbio può sussistere circa la legittimazione dello stesso, trattandosi di soggetto danneggiato dalla condotta delittuosa come descritta nel capo di imputazione. Regolare appare poi la procura rilasciata da un soggetto, AL-KUWARI amministratore delegato della fondazione [OSCURATO:PERSONA] e quindi legale rappresentante della stessa, con le forme del paese estero seguite da legalizzazione da parte di un funzionario dell'ambasciata italiana a Doha, che risulta anche da una traduzione di cui si certifica la conformità al teso straniero. 2.3 Anche il terzo motivo è infondato posto che i poteri istruttori del giudice di appello risultano esercitati in sede di rinnovazione avverso sentenza assolutoria di primo grado in osservanza dei principi giurisprudenziali vigenti al momento dello svolgimento del giudizio di secondo grado; con distinte pronunce le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno affermato che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267489 - 01). Sicché, correttamente, si procedeva ad ampia rinnovazione a seguito dell'impugnazione ad opera della parte civile della sentenza assolutoria di primo grado posto che il giudice di appello al fine di garantire il principio di immediatezza doveva per assicurare la legittimità della decisione proprio riaprire l'istruzione e procedervi in contraddittorio. Il principio risulta ribadito anche da altra successiva pronunce sempre a Sezioni Unite e secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche sucessivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 - 02). Il chiaro riferimento contenuto in entrambe le decisioni all'obbligo di rinnovazione anche di ufficio, impone ritenere che correttamente il giudice di appello procedeva alla escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], sia pure non indicato dalle parti civili negli atti di impugnazione, poiché, avendo ritenuto lo stesso soggetto particolarmente qualificato per la ricostruzione dei fatti, se ne imponeva l'assunzione in contraddittorio anche d'ufficio stante la decisività della suddetta prova. Né rileva quale elemento decisivo che la rinnovazione sia avvenuta dopo la prima discussione della causa; invero, secondo un'interpretazione del combinato disposto delle norme sul giudizio di secondo grado, il giudice di appello che ritenga all'esito della camera di consiglio di dovere assumere sia le prove richieste dalla difesa della parte civile appellante sia quelle che ritenga di ufficio necessarie ai fini della decisione, può con ordinanza interrompere la decisione e disporne l'assunzione rientrando tale facoltà nell'ambito dei poteri deliberativi e rispettando anzi l'obbligo di rinnovazione imposto nel caso di impugnazione della sentenza assolutoria di primo grado. Al proposito deve essere ricordato come ai sensi dell'art. 602 comma 4 cod.proc.pen. per la discussione del giudizio di appello si osservano le disposizioni valide per il primo grado dettate dall'art. 523 cod.proc.pen. che, a sua volta, prevede al sesto comma la possibilità di interruzione della discussione ove si ritenga assolutamente necessario assumere prove nuove. E con riferimento al giudizio di appello tale assoluta necessarietà va certamente correlata alla possibilità di riforma in pejus della sentenza di assoluzione di primo grado; ne deriva pertanto affermare che è legittima l'interruzione della decisione da parte del giudice di appello per disporre l'assunzione in contraddittorio di nuove prove che si profilino in astratto idonee a determinare il ribaltamento della decisione di assoluzione di primo grado. 2.4 Il quarto motivo non è fondato e comunque non supera la prova di resistenza. Sotto il primo profilo si osserva che il riferimento a dati acquisiti su Internet in ordine alla struttura di un ente associativo costituisce nozione che richiama il concetto di dato notorio, il cui esame non può ritenersi precluso al giudice. In ogni caso, va ricordato come il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303 - 01). Orbene, nel caso di specie, la valutazione del giudice di appello è stata fondata sulla prova orale rinnovata della quale il motivo non si occupa in alcun modo apparendo viziato da genericità. Gli elementi fondanti la ricostruzione dei fatti sono stati individuati in forza di documentazione acquisita agli atti del procedimento nonché in forza delle dichiarazioni dei testi che hanno consentito di affermare come il versamento della cospicua somma di euro 5.000.000,00 aveva ad oggetto proprio l'attività del centro islamico di Bergamo e non anche la persona fisica del ricorrente. Così che la consultazione del sito Internet circa la struttura ed operatività di [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi avere assunto alcun carattere decisivo. 2.5 In relazione al quinto motivo va ricordato come sia stato affermato che ai fini della configurabilità del delitto di truffa, nel caso in cui la vittima del raggiro sia soggetto diverso dal danneggiato, è necessario che sussista tra di essi quantomeno un rapporto negoziale, in forza del quale si determini la trasmissione del danno dal primo al secondo (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 28/02/2023, Rv. 284438 - 01). E nel caso di specie il rapporto negoziale appare proprio esistere stante che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sussisteva un preciso rapporto di negoziale a titolo gratuito, avendo il primo interesse specifico a finanziare le attività e la struttura costruenda da parte del Centro. In ogni caso va anche evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] è soggetto danneggiato per l'omessa realizzazione del progetto che aveva interesse a portare a termine ed anche vittima diretta della truffa essendo stato tratto in inganno in ordine alla individuazione del destinatario del cospicuo versamento.In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi.infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida, per ciascuna, in complessivi euro tr