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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 agosto 2025

Cassazione n. 22511/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9203/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 258, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro

I. P. - ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro T.P.E. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 9203/2023 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 555/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 22511/2025 Data pubblicazione 04/08/2025 -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.273/2023 depositata il 20/02/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e l’indefensio della parte rimasta intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 04/08/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9203/2023 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 555/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 22511/2025 Data pubblicazione 04/08/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9203/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 258, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I. P. - ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro T.P.E. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 9203/2023 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 555/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 22511/2025 Data pubblicazione 04/08/2025 -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.273/2023 depositata il 20/02/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e l’indefensio della parte rimasta intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 04/08/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9203/2023 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 555/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 22511/2025 Data pubblicazione 04/08/2025
Decreto Cassazione n. 22511/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris